Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23332 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. II, 23/10/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CONSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1388/2016 proposto da:

N.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI, 21,

presso lo studio dell’avvocato SAMANTHA SORICONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DAVIDE BIONDI;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

124, presso lo studio dell’avvocato CARLA CORDESCHI rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA PETTIMI;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. (Ndr: testo originale non comprensibile) della

Corte d’Appello di Firenze, depositata il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/07/2020 del Consigliere Dott. COSENTINO Antonello.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L’arch. N.L. ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze che, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Arezzo, ha condannato il sig. C.E. a pagargli, a saldo del credito da lui maturato per prestazioni professionali, la sorte capitale di Euro 4.932,25, in tal misura riducendo l’importo liquidato in primo grado (Euro 16.772,39), a propria volta inferiore a quello giudizialmente domandato (Euro 24.920,09).

La Corte territoriale ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta dall’arch. N. in riferimento al disposto dell’art. 342 c.p.c., ritenendo sufficientemente specificate le parti della sentenza in contestazione e le ragioni dell’impugnazione; nel merito la Corte fiorentina, dissentendo sul punto dal tribunale di Arezzo, ha ritenuto validamente provato per testi il pagamento in contanti, da parte del sig. C., dell’importo di complessivi Euro 11.840,14 ed ha quindi determinato il residuo credito del professionista nel minor importo di Euro 4.932,25 cui sopra si è fatto cenno. Il giudice di secondo grado ha preliminarmente ritenuto ammissibile la prova testimoniale di pagamenti in contanti, in deroga al divieto di cui agli artt. 2721 e 2726 c.c., sul rilievo dell’esistenza di un duraturo rapporto di amicizia tra committente e professionista e sulla considerazione del diffuso malcostume dei pagamenti “al nero” in favore dei prestatori d’opera tenuti all’incasso dell’IVA; tanto premesso, ha giudicato attendibile la deposizione della teste C.F., figlia del committente, sul rilievo che costei non si era limitata a confermare supinamente il capitolato di prova, ma aveva dichiarato di ignorare o di non ricordare le circostanze oggetto di taluni capitoli, confermando solo i fatti di cui era certa, tra i quali l’aver accompagnato il padre ad effettuare pagamenti in contati a mani dell’architetto N. nell’abitazione di quest’ultimo.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio dell’8 aprile 2020 e, in seguito al differimento di ufficio disposto ai sensi del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, art. 1, comma 1, (Misure straordinarie ed urgenti per contrastate l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria), è stata nuovamente chiamata, e decisa, all’adunanza di camera di consiglio del 22 luglio 2020, in prossimità della quale il contro ricorrente ha depositato una memoria.

Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3 l’arch. N. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in cui la Corte d’appello sarebbe incorsa disattendendo l’eccezione, da lui sollevata, di inammissibilità dell’appello del sig. C.. Tale appello, secondo l’odierno ricorrente, sarebbe stato inammissibile perchè formulato con una esposizione dei fatti di causa sommaria e senza la chiara prospettazione di una ricostruzione fattuale alternativa a quella del Tribunale; l’atto introduttivo del giudizio di appello del sig. C., si argomenta nel motivo di ricorso in esame, si limiterebbe a dissentire dalle conclusioni del tribunale in punto di applicazione degli artt. 1199,2721 e 2726 c.c., senza una specifica indicazione degli errori di diritto commessi e senza la formulazione di alcun progetto alternativo di decisione.

Il motivo va disatteso, in quanto la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire (tra le tante, nella sentenza n. 13535/18) che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (conf. da ultimo, Cass. n. 7675/19).

Con il secondo motivo di ricorso, riferito anch’esso al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2721 e 2726 c.c. e art. 116 c.p.c. in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa, in primo luogo, ammettendo la prova per testi di ingenti pagamenti in contanti e, in secondo luogo, negando la genericità e la scarsa attendibilità – invece riconosciute dal primo giudice – della deposizione resa dalla figlia del sig. C. in relazione all’entità ed alle circostanze di tempo dei pagamenti effettuati in contanti dal padre all’arch. N.. Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 2721 c.c., nel mezzo di ricorso si argomenta che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere derogabile il divieto ivi previsto non sulla base di circostanze concrete e specifiche, ma in ragione di un generico malcostume dei pagamenti in nero, asseritamente diffuso secondo l’id quod plerumque accidit. Con riferimento alla ritenuta rilevanza e ammissibilità della testimonianza della sig.ra C.F., il ricorrente deduce la genericità di tale deposizione (censurando l’impugnata senza là dove detta genericità viene esclusa sulla base di una lettura coordinata dei capitoli di prova, invece che delle risposte ai medesimi fornite dalla testimone) e sottolinea il rapporto di parentela tra la teste ed il sig. C..

Il motivo non può trovare accoglimento.

Per quanto concerne la lamentata violazione del divieto di prova dei contratti per testi ex art. 2721 c.c., è sufficiente ricordare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, l’ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall’art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato (cfr. Cass. n. 14457/13, Cass. n. 1751/18, Cass. n. 190/20). Nella specie la Corte ha diffusamente motivato – con argomentazioni non manifestamente implausibili – sulle ragioni per le quali ha ritenuto ammissibile la prova orale e ciò preclude il sindacato si legittimità sul punto.

Per quanto concerne le censura mosse dal ricorrente all’apprezzamento della Corte territoriale in ordine alla sufficiente specificità della prova testimoniale resa dalla teste C.F. ed alla attendibilità di quest’ultima, si tratta, con ogni evidenza, di doglianze di merito, che attingono l’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal giudice territoriale e, pertanto, non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità. L’avvertita difesa di parte ricorrente tenta di prevenire tale rilievo, assumendo che la critica svolta nel ricorso per cassazione avrebbe ad oggetto “l’iter logico seguito dal Giudice” (ultima pagina, rigo 7, del ricorso). Ma la critica dell’iter logico del ragionamento del giudice non è riconducibile al vizio di violazione di legge, dedotto (in relazione, coma sopra precisato, agli artt. 2721 e 2726 c.c. e art. 116 c.p.c.) con il motivo di ricorso in esame. In ogni caso va qui ancora una volta ribadito il consolidato principio che “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (così, tra le tante, Cass. n. 16056/2016).

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.800, oltre Euro 200 per esborsi e oltre accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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