Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23332 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 19/04/2017, dep.06/10/2017),  n. 23332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernesto Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11728/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore Generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

POLINI GROUP s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 21/07/2011, depositata in data 16 marzo 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile

2017 dal Cons. Lucio Luciotti.

Fatto

PREMESSO

– che l’Agenzia delle dogane, sulla scorta delle risultanze della verifica fiscale eseguita presso il deposito fiscale di spiriti gestito dalla Polini Group s.r.l., da cui era emersa, in relazione all’anno di imposta 2005, l’immissione in commercio di complessivi 3.682,784 litri di anidri di alcole senza il pagamento dell’accisa, revocando un precedente provvedimento di discarico amministrativo, emetteva nuovo avviso di pagamento dell’accise su alcoli, che la predetta società impugnava dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale;

– che la sentenza di rigetto del ricorso, emessa dalla CTP di Bergamo, impugnata dalla società contribuente, veniva riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza in epigrafe, con cui accoglieva l’appello della società contribuente affermando di condividere i dubbi sulla correttezza delle risultanze della verifica compiuta dalla G.d.F., manifestati dal giudice penale nella sentenza di assoluzione del legale rappresentante della società contribuente dal reato di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 43, comma 1, lett. a);

– che l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non replica l’intimata.

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo di ricorso, con cui è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e art. 645 cod. proc. pen., per avere i giudici di appello attribuito autorità di cosa giudicata, estendendone gli effetti ai fini tributari, alla sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della società contribuente dal reato di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 43, comma 1, lett. a), è infondato e va rigettato in quanto la CTR ha soltanto condiviso i dubbi sulla correttezza della verifica quantitativa degli alcoli effettuata dal personale della G.d.F., che avevano indotto il giudice penale ad escludere la responsabilità penale del legale rappresentante della società contribuente, premettendo che “la sentenza penale, a cui il contribuente fa riferimento, pur non legando il giudice tributario ad estendere automaticamente gli effetti di essa, non può essere esclusa nella formulazione di un giudizio di carattere tributario”;

– che è infondato anche il secondo motivo con cui la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per avere la CTR pronunciato extrapetita in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; invero, la censura è fondata sull’erroneo presupposto che la società contribuente non aveva contestato le risultanze delle verifiche compiute dalla G.d.F., smentito dal contenuto della sentenza impugnata, evincendosi dall’esposizione in fatto della stessa che la società contribuente aveva impugnato l’invito al pagamento delle accise eccependo l'”infondatezza dei fatti posti a base della imposizione” e nel ricorso in appello aveva chiesto l’estensione al giudizio tributario degli effetti della sentenza penale di assoluzione del proprio legale rappresentante per insussistenza del fatto contestato;

– che con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ., sostenendosi che gravava sulla società contribuente la prova della erroneità dell’accertamento compiuto dai verificatori, che quella non solo non aveva fornito, ma neanche aveva contestato, con conseguente erroneità della sentenza impugnata laddove ha accolto il ricorso della Polini Group s.r.l. sulla base di un richiamo mero ad una sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della predetta società;

– che il motivo è fondato;

– che, invero, è lo stesso giudice di merito ad affermare che il contribuente appellante “relativamente alle irregolarità dei quantitativi dei prodotti che gli vengono addebitati, ritiene che questi rientrano tutti nella categoria di materie prime e che, i cali e le eccedenze debbono essere poste in compensazione” e che il giudice penale aveva comunque “rilevato uno scostamento minimo in percentuale”;

– che, sulla base di tali affermazioni e sull’ulteriore considerazione che gravava sulla società contribuente fornire la prova contraria dell’erroneità del rilevato – seppur minimo – scostamento, i giudici di appello non avrebbero potuto ritenere insussistente l’accertata violazione, ma avrebbero dovuto accertare, sulla base di quanto emergente dagli atti processuali, l’entità effettiva di quello scostamento e del conseguente onere tributario;

– che all’accoglimento di tale motivo consegue la cassazione, sul punto, della sentenza impugnata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla competente CTR, in diversa composizione.

PQM

 

dichiara infondato il primo e secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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