Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23331 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. III, 19/09/2019, (ud. 06/05/2019, dep. 19/09/2019), n.23331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28447-2017 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 29,

presso lo studio dell’avvocato MANFREDI BETTONI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

CITTA’ METROPOLITANA CAGLIARI, in persona del Vice Sindaco

metropolitano pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SIMONETTA GARBATI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 407/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 22/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/05/2019 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di Appello di Cagliari con sentenza n. 407/2017, respingendo l’impugnazione proposta da P.G., ha integralmente confermato la sentenza n. 322/2010 con la quale il Tribunale di Cagliari aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dal P. nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Cagliari in relazione ai danni conseguenti alla definitiva chiusura della propria attività artigianale (di autotrasporto di prodotti agricoli, svolta in proprio e per conto terzi), per effetto della chiusura della (OMISSIS), nella quale si trovava l’azienda del P..

2. Era accaduto che nel 2004 il P. aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari l’Amministrazione Provinciale della città al fine di ottenere il risarcimento dei suddetti danni, assumendo che: nel 1996 la (OMISSIS), unica via di accesso alla sua proprietà per i mezzi articolati, era stata chiusa a seguito della decisione dell’Amministrazione di realizzare un nuovo ponte sul fiume (OMISSIS); la provvisoria rampa di accesso, a lato del vecchio ponte, che avrebbe dovuto supplire alla chiusura della strada, si era rivelata per lui inadeguata, in quanto consentiva soltanto il transito di piccole autovetture; per tali ragioni, dopo poco più di 2 mesi di inattività, era stato costretto a chiudere l’impresa.

L’Amministrazione si era costituita, contestando i presupposti della richiesta risarcitoria del P..

Il Giudice di primo grado, istruita la causa mediante acquisizione di documenti ed escussione di alcuni testi, aveva rigettato la domanda risarcitoria, non ritenendo provato, alla luce del breve lasso di tempo trascorso, il collegamento causale tra la chiusura della (OMISSIS) (avvenuta in data successiva al 4 settembre 1996, data di consegna dei lavori lavori) e la definitiva chiusura (in data 30 novembre 1996) della attività artigianale di autotrasporti di prodotti agricoli, svolta in proprio e per conto terzi dal P., che in quella strada aveva la propria azienda.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado il P. aveva proposto un unico motivo di appello deducendo per l’appunto la sussistenza del predetto collegamento causale, alla luce delle modalità di organizzazione dell’attività da lui all’epoca svolta.

Si era costituita l’Amministrazione chiedendo la conferma della sentenza del giudice di primo grado.

E la Corte territoriale, come sopra rilevato, con la impugnata sentenza ha confermato la sentenza del giudice di primo grado.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il P..

Ha resistito con controricorso la Città Metropolitana di Cagliari (già Provincia di Cagliari).

In vista dell’odierna adunanza il P. ha depositato memoria a sostegno del ricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1. Il ricorso è affidato a tre motivi.

1.1. Con il primo motivo il P. denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, travisamento della data di chiusura della (OMISSIS) e, dunque, di inaccessibilità alla sua azienda (fatto storico posto alla base del convincimento della Corte), nonchè nullità della sentenza per mancanza di motivazione relativamente alla data travisata. Sostiene che la Corte ha erroneamente collocato la data di chiusura di detta strada in epoca successiva al 12/12/1996 (e, dunque, in epoca successiva alla chiusura della sua attività imprenditoriale), riferimento temporale che non esisterebbe in alcun documento di causa e che non sarebbe stato riferito da alcun teste. Sottolinea la decisività dell’errore, in quanto la Corte sarebbe giunta ad una diversa decisione se quell’errore non fosse stato commesso.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. nonchè dell’art. 1223 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale non ha considerato che, in assenza di contrari elementi di valutazione, avrebbe dovuto ritenere provato per presunzione il fatto che la (OMISSIS), dalla quale si accedeva alla sua azienda, era stata chiusa il 4 settembre 1996 e, conseguentemente, avrebbe dovuto affermare la sussistenza del nesso causale tra detta chiusura della strada e la chiusura della sua attività commerciale (avvenuta il successivo 30 novembre 1996). Sottolinea che la sentenza impugnata ha immotivatamente omesso di considerare diversi dati documentali (la consegna del cantiere avvenuta il 4/9/1996; il certificato emesso dal Comune di Uta in data 23/11/2001; le offerte transattive di corresponsione di una somma di denaro) e testimoniali (dichiarazioni rese dal teste M. e dal teste B.), risultanti dall’espletata istruttoria ed indicativi del fatto che la Strada era stata chiusa il 4/9/1996, senza preferire (e, quindi, indicare) argomenti probatori contrari, come sarebbe stata sua legittima prerogativa.

1.3. Con il terzo ed ultimo motivo il P. denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale non ha riconosciuto nella specie la sussistenza del nesso causale, come conseguenza immediata e diretta, tra chiusura della (OMISSIS) e chiusura della sua attività (di trasporto diretto e per conto terzi di prodotti agricoli ed ortofrutticoli). Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, per un imprenditore che come lui operava nel settore dell’autotrasporto all’ingrosso, l’inaccessibilità al luogo di impresa da parte degli articolati è logicamente sintomo di impossibilità di continuare a lavorare (e ciò non soltanto dopo un certo lasso di tempo, ma nell’immediato).

2. I motivi – che, in quanto strettamente connessi, sono di seguito trattati congiuntamente – sono infondati.

Il Tribunale di Cagliari: a) ha dato atto che dalla certificazione rilasciata dal tecnico del Comune di Uta non risultava precisato il momento in cui la (OMISSIS) era stata interrotta e che i testi avevano dato indicazioni “circa l’esistenza di un’altra via di accesso alla strada pubblica”; b) ha collocato l’interruzione di detta strada comunale a data successiva al 4/9/1996, data di consegna del primo lotto dei lavori appaltati; c) ha ritenuto provato che la rampa – realizzata in prossimità del canale con il primo lotto dei lavori appaltati alla Provincia (la cui consegna era avvenuta in data 4/9/1996) – consentiva il passaggio soltanto di vetture (non anche di veicoli grossi, quali gli autoarticolati del P.), ma ha riferito che, oltre alla rampa realizzata dall’allora Provincia di Cagliari, i testi escussi avevano fornito indicazione “circa l’esistenza di un’altra via d’accesso alla strada pubblica”.

Quindi, il giudice di primo grado ha respinto la domanda risarcitoria attorea, ritenendo inverosimile che la cessazione dell’attività del P., avvenuta in data 30/11/1996, fosse in collegamento causale con la realizzazione dei lavori disposti dalla Provincia (che erano iniziati nel settembre del 1996).

La Corte territoriale – dopo aver premesso che la sentenza di primo grado aveva escluso che la chiusura della strada fosse avvenuta il 4 settembre 1996 ed aveva anzi affermato che la data di inizio lavori (con inaccessibilità al terreno del Sig. P. dalla (OMISSIS), pur restando lo stesso ugualmente accessibile dalla strada comunale “(OMISSIS)”) era stata successiva al 12/12/1996 (data in cui il P. aveva chiuso la sua attività); e dopo aver riportato per esteso il relativo passaggio motivazionale – ha confermato la sentenza di primo grado, affermando che il P. non aveva in alcun modo adempiuto all’onere della prova circa la data in cui la sua attività di autotrasportatore era divenuta inaccessibile.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ma le Sezioni Unite di questa Corte già ormai da diversi anni (cfr. sent. n. 8053 del 7/4/2014) hanno avuto modo di precisare che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 – deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Senonchè, detta anomalia motivazionale – che, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite, si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” – non è affatto ravvisabile nel caso di specie.

Invero, pur non essendo chiaro per quale motivo la Corte di merito indichi come data di chiusura dell’attività del P. in un punto il 30 novembre ed in altro il 12 dicembre 1996, è indubbio che entrambi i giudici di merito hanno respinto la domanda risarcitoria del P., in quanto il comunque breve lasso di tempo intercorso tra i due eventi non consentiva di ravvisare la sussistenza di un collegamento causale diretto tra l’inizio dei lavori e la cessazione dell’attività del P..

D’altronde, come sopra rilevato, il giudice di primo grado, oltre alla rampa realizzata dall’allora Provincia di Cagliari, ha riferito che i testi escussi avevano fornito indicazione “circa l’esistenza di un’altra via d’accesso alla strada pubblica”, mentre la corte territoriale ha dato atto (in un inciso) che il terreno del P. era comunque rimasto accessibile dalla strada comunale (OMISSIS) (pur non precisando se detta strada consentiva il transito di mezzi anche di un certo tonnellaggio).

Infine, la stessa Corte di merito – quanto poi all’ulteriore attività dedotta in atto di appello (di vendita e di commercializzazione di prodotti agricoli) dal P. – ha rilevato che: a) detta attività di per sè non sarebbe stata pregiudicata dalla inaccessibilità della strada ad autoarticolati; b) e comunque di detta attività il ricorrente non aveva fatto alcun riferimento nella lettera 24/10/2001, interruttiva della prescrizione (nella quale aveva chiesto soltanto i danni per la cessazione dell’attività di autotrasportatore e neppure nel giudizio di primo grado).

In definitiva, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte non è incorsa in alcuno dei vizi denunciati laddove (confermando la sentenza di primo grado) ha ritenuto che il P. non aveva provato la data in cui la sua attività di autotrasportatore era divenuta inaccessibile, e che, anzi, in senso contrario, dagli atti risultavano elementi indicativi dell’insussistenza del necessario nesso eziologico tra i lavori eseguiti dall’allora provincia di Cagliari e la chiusura dell’attività lavorativa del P..

La sentenza impugnata, pertanto, supera positivamente il controllo di legittimità demandato a questa Corte.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione, in favore della controparte, delle spese processuali, nonchè al versamento dell’ulteriore importo previsto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di parte resistente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, spese che liquida in Euro 7000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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