Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23331 del 16/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 16/11/2016), n.23331
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19822/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.M.A.;
– intimato –
avverso la decisione n. 1422/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
CENTRALE di FIRENZE, messa 1’8/05/2014 e depositata il 11/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/09/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
FATTO DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
1. L’agenzia delle entrate deduce la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29 e degli artt. 101, 102 e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, per avere la C.T.R. riconosciuto le detrazioni Iva prive di giustificazione documentale, assumendo quale causa di forza maggiore la distruzione della contabilità a seguito di incendio denunciato in data (OMISSIS).
2. La censura è fondata, poichè, per consolidato orientamento di questa Corte, anche in tema di IVA deve farsi applicazione del principio generale sull’onere della prova dei fatti costitutivi, sicchè la deducibilità dell’imposta pagata dal contribuente (in sede di rivalsa) per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa, postula che questi sia in possesso delle relative fatture, le annoti in apposito registro e ne conservi evidenza, in difetto potendo l’Ufficio procedere all’accertamento in rettifica; pertanto, nell’ipotesi (non disciplinata dalla normativa IVA) di perdita incolpevole della documentazione, il contribuente è tenuto a dimostrare di essere nell’impossibilità di acquisire presso i fornitori dei beni o dei servizi copia delle fatture, in applicazione della regola generale fissata dall’art. 2724 c.c., n. 3), per cui la perdita incolpevole del documento non esenta l’interessato dall’onere della prova, nè lo sposta sulla controparte, nè tantomeno introduce una presunzione di veridicità di quanto la documentazione andata distrutta avrebbe dovuto rappresentare, rilevando solo come situazione autorizzativa della prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti previsti (v. Cass. n. 5571/11, in caso di incendio della documentazione contabile; Cass. nn. 1650/10, 21233/06, 13605/03).
3. Anche di recente questa Corte ha ribadito che in simili ipotesi “incombe sul contribuente non solo l’onere di dimostrare di essersi trovato nell’incolpevole impossibilità di produrre tali documenti, ma anche di dimostrare di non essere in grado di acquisire copia delle fatture mancanti presso i fornitori dei beni o dei servizi”, per potersi poi fare applicazione del principio di cui all’art. 2724 c.c., n. 3 (Cass. nn. 14537/15, 13943/11, 5182/11).
4. La sentenza impugnata non ha fatto applicazione dei suddetti principi, ritenendo “che il ricorrente non fosse nelle condizioni di reperire per altre vie la documentazione andata distrutta” e fosse onere dell’Ufficio riscontrare “la inaffidabilità della dichiarazione sulla base delle risultanze di una indagine, anche a campione, condotta nella ricerca delle fatture corrispondenti a quelle andate distrutte in possesso di clienti o fornitori”, pur emergendo che il registro IVA non era andato distrutto nell’incendio ed il contribuente avrebbe potuto utilizzarlo per ricostruire presso i fornitori la documentazione giustificativa delle detrazioni Iva esposte.
4. In conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice d’appello che, in diversa composizione, provvederà anche alla statuizione sulle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016