Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23330 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. II, 23/10/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2174/2017 proposto da:

R.D., elettivamente domiciliato in Marostica (VI) presso

lo studio dell’avv.to SALVATORE INSINNA che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE TEZZE SUL BRENTA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE, 44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA MAZZONETTO;

– controricorrente –

e contro

PREFETTURA VICENZA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO VICENZA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 156/2016 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata

il 06/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/07/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il giudice di pace di Bassano del Grappa rigettava il ricorso proposto da R.D. e confermava l’ordinanza ingiunzione prefettizia da questi impugnata unitamente ai verbali presupposti della polizia locale di Tezze sul Brenta, con i quali gli erano state contestate le violazioni dell’art. 142 C.d.S., comma 9, e dell’art. 180C.d.S., commi 1 e 7.

2. R.D. proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

Il Tribunale di Vicenza rigettava l’impugnazione. In particolare, il Tribunale rilevava che il giudice di pace aveva dato conto nella sua motivazione di tutte le circostanze del caso e, dunque, era del tutto infondata la pretesa violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, sollevata con il primo motivo di ricorso.

Lo stesso doveva dirsi con riferimento all’asserita inadeguatezza della motivazione dell’ordinanza ingiunzione impugnata, che invece dava conto di tutte le circostanze rilevanti. D’altra parte, aggiungeva il Tribunale, i vizi motivazionali dell’ordinanza ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento e l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto annullato e, quindi, sussiste la cognizione piena del giudice che può valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa in ipotesi non esaminate o respinte non motivatamente e decidere con pienezza di poteri.

Il Tribunale rigettava anche il motivo di appello avente ad oggetto la pretesa tardività dell’ordinanza ingiunzione per il mancato rispetto del termine di cui all’art. 204 C.d.S., comma 1, in quanto il suddetto termine era stato rispettato. L’eccepita nullità dei verbali di contestazione per omessa indicazione del numero di registro cronologico era del tutto infondata e oltretutto il numero sussisteva. Quanto invece alla legittima correzione dei verbali andava sottolineato che il trasgressore aveva fornito false generalità e, dunque, la polizia locale, dopo aver svolto indagini, era risalita alla vera identità del trasgressore, correggendo, dunque, i verbali in questione. Infine, l’omessa prova da parte della pubblica amministrazione della regolarità della segnaletica stradale a fronte della contestazione di presunte irregolarità sul retro della stessa non inficiava la validità del cartello stradale in conformità con la giurisprudenza di legittimità.

Infine, in relazione alla pretesa violazione della L. n. 168 del 2002, art. 4, in relazione ai cartelli di preavviso del controllo elettronico della velocità e alla visibilità della postazione di accertamento, la normativa richiamata dall’appellante era del tutto inconferente, trattandosi di un dispositivo di controllo della velocità in dotazione agli agenti della polizia locale e rispetto al quale era stata data prova documentale dell’omologazione dell’apparecchiatura. Peraltro, nella specie il procedimento di collaudo dell’apparecchiatura era avvenuto sei mesi prima del rilevamento dell’infrazione, dunque, l’amministrazione aveva fornito la prova della correttezza e funzionalità dell’apparecchiatura.

3. R.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.

4. Il Comune di Tezze sul Brenta ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6. della L. n. 273 del 1991; del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, del D.Lgs. n. 150 del 2001, art. 6, comma 11, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorrente richiama la sentenza n. 113 del 2015 della Corte Costituzionale in materia di obbligo di taratura degli strumenti di misurazione elettronica della velocità che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 C.d.S., comma 6. A seguito di tale sentenza le apparecchiature per il controllo della velocità non devono essere soltanto omologate ma è necessario che siano periodicamente controllate e tarate. Peraltro, la taratura è disciplinata dalla L. n. 273 del 1991, che la affida esclusivamente a centri specializzati e non alla casa costruttrice dell’apparecchiatura.

Ciò premesso, a parere del ricorrente, l’amministrazione comunale non aveva approvato le verifiche periodiche di corretta funzionalità di taratura delle apparecchiature impiegate, essendosi limitata ad attestare che la prima consegna del misuratore di velocità telelaser era avvenuta il 16 dicembre 2010 da parte della casa costruttrice al Comune di Tezze. Si trattava, dunque, di una mera attestazione di conformità dell’apparecchio. Pertanto il Tribunale avrebbe violato le norme citate, ritenendo che, per il breve lasso di tempo intercorso tra la consegna dell’apparecchio e la rilevazione dell’infrazione, vi fosse prova sufficiente della funzionalità della medesima apparecchiatura. In proposito il ricorrente richiama anche la sentenza di questa corte n. 9645 del 2016 con la quale si è affermata la necessità della verifica periodica.

1.2 Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che: “In materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l’efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti (“autovelox”), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata”” (Sez. 6-2, Sent. n. 18354 del 2018).

La verifica periodica, dunque, si rende necessaria solo quando sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo dall’ultima verifica dell’apparecchiatura ovvero dal suo collaudo.

Nella specie, il Tribunale ha evidenziato che vi era la prova documentale dell’omologazione dell’apparecchiatura e che il collaudo era avvenuto solo sei mesi prima del rilevamento dell’infrazione, dunque, l’amministrazione aveva fornito la prova della correttezza e funzionalità dell’apparecchiatura e solo il trascorrere di un ulteriore e congruo periodo temporale avrebbe reso necessario procedere ad una nuova taratura. Periattro, una volta provata tale circostanza il Giudice non aveva più alcun potere di sindacato, salvo la prova contraria a carico del ricorrente, circa l’effettiva funzionalità dell’apparecchiatura.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 111Cost., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Con il motivo in esame il ricorrente lamenta la carenza di motivazione della sentenza impugnata, non essendo possibile capire quali siano state le prove fornite dall’amministrazione circa la fondatezza dell’accertamento circa l’irregolarità della segnaletica stradale e la visibilità della postazione di accertamento.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 2002, art. 4, e del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

La censura ha ad oggetto la prova della regolarità della segnaletica e della postazione di controllo che nella specie non sarebbe stata fornita dall’amministrazione e rispetto alla quale il Tribunale non avrebbe fornito adeguata motivazione. In particolare, sarebbe erronea l’affermazione circa la non necessarietà della segnalazione della postazione di controllo della velocità in caso di utilizzo di telelaser gestiti direttamente dal personale di polizia. Peraltro, l’amministrazione non avrebbe fornito prova adeguata sul punto.

4. Il secondo e il terzo motivo di ricorso che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente sono infondati.

Il Tribunale evidenzia che l’amministrazione ha fornito prova documentale dell’osservanza della prescrizione di cui all’art. 142 C.d.S., comma 6 bis (Nella sentenza a pag. 8 si indicano i documenti 5 e 9).

Trova applicazione il seguente principio di diritto: In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante cd. autovelox, non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che, di detta segnaletica, sia stata accertata o ammessa l’esistenza. (Sez. 2, Ord. n. 1661 del 2019).

Il medesimo principio vale anche per le apparecchiature telelaser e, dunque, i motivi di ricorso si rivelano infondati, avendo il Tribunale espressamente indicato la prova fornita dall’amministrazione circa l’osservanza di quanto prescritto dall’art. 146 C.d.S., comma 6 bis, in materia di segnalazione della postazione di controllo per il rilevamento della velocità.

5. Il ricorso è rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 700 di cui 100 per esborsi;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

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