Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23330 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 16/11/2016), n.23330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19788/2015 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE TROMBETTA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1158/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, emessa il

15/01/2015 e depositata il 23/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. L’unico motivo proposto è così formulato: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (errores in indicando): in modo specifico si censura che nello accertamento induttivo extracontabile la deduzione dal reddito dei costi sostenuti è prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, così come giustamente operato dal Giudice di 1^ grado in conformità anche alla fondamentale sentenza di codesta Ecc.ma Corte di Cassazione sez. n. 5, n. 1166 del 27/01/2012”.

2. In accoglimento dell’eccezione sollevata dalla controricorrente, il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto il motivo – che si esaurisce nel testo sopra trascritto – è non solo generico ed astratto, poichè si limita a segnalare una violazione di legge senza nemmeno indicare quale sia la statuizione del giudice d’appello censurata, ma anche privo di autosufficienza, poichè non correla il principio invocato (la deducibilità dal reddito dei costi sostenuti) alla fattispecie concreta, della quale non risulta chiara nemmeno la tipologia di accertamento, se “analitico-induttivo” (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) ovvero “induttivo puro” o extracontabile (art. 39, comma 2, lett. d), D.P.R. cit.), con tutte le differenze che ne conseguono; di qui la sua difformità dal paradigma legale (cfr. Cass. s.u., n. 3519/08; Cass. nn. 1462/16, 4311/08, 20603/07).

3. In ogni caso, la sentenza impugnata è coerente con l’orientamento di questa Corte per cui, ai fini della ricostruzione complessiva del reddito del contribuente in sede di accertamento induttivo, si deve tener conto anche delle componenti negative, purchè emerse dagli accertamenti compiuti o dimostrate dal contribuente, sul quale grava l’onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili (cfr. Cass. nn. 6332/16, 4314/15, 25317/14, 20679/14).

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese, liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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