Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2333 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2333 Anno 2018
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME

CC

ORDINANZA

sul ricorso 4078-2016 proposto da:
SMERILLI MAURA, considerata domiciliata ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato MIRKO BATTISTELLI
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

PANCOTTO ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
2017
1770

BENACO 5, presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA
MORABITO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO
MURGESE giusta procura in calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 299/2015 della CORTE D’APPELLO

1

Data pubblicazione: 31/01/2018

di ANCONA, depositata il 17/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO

GIAIME GUIZZI;

2

FATTI DI CAUSA

1. Maura Smerilli ricorre per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Ancona, n. 299/15, del 17 luglio 2015, che – in
parziale accoglimento dell’appello principale proposto da Anna

477/14 del 26 gennaio 2014 – ha condannato l’odierna ricorrente a
pagare alla Pancotto la somma di C 8.800,00, oltre interessi legali dal
24 maggio 2012, nonché alla refusione delle spese processuali di
entrambi i gradi di giudizio.

2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente di aver condotto in
locazione, ad uso commerciale, un immobile di proprietà della
Pancotto interessato, il 15 febbraio 2012, da ingenti infiltrazioni
d’acqua, originate da fenomeni meterorici, che avrebbero
danneggiato in modo irreparabile la merce presente in un locale
adibito a magazzino. Tale evenienza avrebbe costretto la Smerilli a
sospendere la propria attività commerciale e, con essa, il pagamento
dei canoni di locazione a far data dal febbraio 2012 fino al dicembre
Aelln stesso anno.
COnVeni..in in giudizio dalla Pancotto innanzi al Tribunale

di

Fermo, perché fosse convalidato lo sfratto per morosità intimatole in
ragione del mancato pagamento dei canoni di locazione, la Smerilli
riferisce di aver proposto nel giudizio di merito – incardinatosi dopo
che il giudice adito aveva pronunciato, a norma dell’art. 665 cod.
proc. civ., ordinanza provvisoria di rilascio del bene locato – domanda
riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento (o, in
alternativa, di riduzione del canone), lamentando, appunto, i danni
conseguenti alle infiltrazioni d’acqua verificatesi nell’immobile
condotto in locazione.

Pancotto e in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Fermo n.

Il giudice di prime cure, in accoglimento della domanda
riconvenzionale della Smerilli, condannava la Pancotto al risarcimento
del danno che liquidava – sebbene lo stesso fosse stato stimato in C
27.654,00 – nella minore somma di C 18.854,00, calcolata al netto
dei canoni che confermava dovuti dalla prima alla seconda per

Proposto gravame principale dalla Pancotto ed incidentale dalla
Smerilli, la Corte marchigiana accoglieva il primo, sul duplice
presupposto, da un lato, che dalla disamina della ctu espletata in
primo grado dovesse concludersi per l’insussistenza della prova del
fatto che la causa dell’allagamento fosse da attribuire al locatore
(essendosi, in particolare, “ipotizzata la penetrazione dell’acqua da
locale attiguo per infiltrazioni dal sovrastante terrazzo”), nonché,
dall’altro, che non potesse ritenersi integrata la prova del danno alla
merce subito dalla Smerilli (in assenza di certezza circa la quantità,
qualità e la marca dei capi di abbigliamento presenti nel locale).

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la
Smerilli, sulla base di tre motivi.

‘-)-‘—

3.1. Con il primo motivo viene dedotta “violazione e falsa
applicazione dell’art. 2051, 1578 e 2055 cod. civ., in relazione all’art.
360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.”, e ciò, in particolare, “per avere
la Corte di Appello di Ancona escluso la responsabilità del locatore
sulla base della circostanza che la penetrazione dell’acqua sia
provenuta da locale attiguo a quello condotto in locazione”.
Nel premettere che la sentenza impugnata ha comunque
riconosciuto la presenza delle infiltrazioni nel locale, la ricorrente
reputa che le stesse quale vizio della cosa locata ai sensi dell’art.
1578, comma 2, cod. civ., della quale è tenuto a rispondere il
locatore, sempre che non provi di averlo ignorato lo senza colpa.

l’importo di C 8.800,00.

D’altra parte, poi, la giurisprudenza di legittimità ipotizza anche una
responsabilità del locatore ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. in relazione
ai danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse
inglobati, irrilevante essendo, infine, la circostanza che alla loro
produzione possano aver contribuito altre cause, e ciò giusta il

Con il secondo motivo, la ricorrente si duole di “difetto di
motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., in relazione
agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.”, e ciò “per avere
la Corte di Appello omesso di valutare le prove raccolte in corso di
istruttoria in punto di «prova del danno»”, in particolare
disattendendo – sul presupposto che il suo espletamento era
avvenuto a distanza di tempo dai fatti, donde la ritenuta
inattendibilità della stima del danno alla merce custodita nel locale
compiuta dal consulente – le risultanze della ctu espletata in primo
grado, che pure avevano quantificato l’entità del pregiudizio subìto.
Il terzo motivo, infine, ipotizza “violazione e falsa applicazione
degli artt. 1576 e 1577 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1,
n. 3), cod. proc. civ.”, e ciò con riferimento all’affermazione
contenuta nella sentenza impugnata secondo risulta “incontestato
dalla conduttrice il pagamento della somma di C 8.800,00
corrispondente ai canoni dovuti dalla data di messa in mora”.
Evidenzia, al riguardo, la ricorrente come il mancato pagamento dei
canoni non possa configurarsi come un inadempimento contrattuale,
bensì come una legittima sospensione della propria prestazione – in
applicazione del principio inademplenti non est adimplendum – per il
mancato utilizzo dell’immobile e, soprattutto, per la perdita di quasi
tutta la merce, con conseguente impossibilità di proseguire la propria
attività commerciale fino alla data di riconsegna dell’immobile locato.

disposto dell’art. 2055 cod. civ.

4.

Ha proposto controricorso la Pancotto, per resistere

all’avversaria impugnazione, della quale ha – innanzitutto – eccepito
l’improcedibilità, ex art. 369 cod. proc. civ., per non avere la
ricorrente depositato il decreto di concessione del gratuito patrocinio,
pur avendo affermato di essere stata ammessa al relativo beneficio.

ricorso, e, segnatamente, del primo e del terzo, perché la loro
proposizione non sarebbe accompagnata da alcuna affermazione in
diritto, svolgendo la ricorrente considerazioni solo in fatto, mentre
attraverso il secondo motivo essa pretenderebbe di censurare
l’omesso esame di elementi istruttori, che non integra il vizio di cui al
novellato testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.
Nel merito, peraltro, contesta la fondatezza dei motivi di ricorso,
evidenziando in particolare – quanto all’ultimo – che al momento
della denuncia delle infiltrazioni la conduttrice era già morosa nel
pagamento dei canoni, e dunque impossibilita a valersi dell’art. 1460
cod. civ.

5. Il ricorrente ha presentato memoria, insistendo nelle proprie
conclusioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.

In limine

va disattesa la preliminare eccezione di

improcedibilità del ricorso, risultando agli atti il decreto di ammissione
della Snnerilli al gratuito patrocinio e non prescrivendo l’art. 369 cod.
proc. civ. – come osserva la stessa ricorrente nella propria memoria
ex art. 378 cod. proc. civ. – alcun onere di “indicazione” di tale
documento nel ricorso, bensì di semplice deposito unitamente allo
stesso.

6

Viene eccepita, poi, l’inammissibilità di ognuno dei tre motivi di

7. Il ricorso va rigettato.

7.1. Il primo motivo non è fondato.
Nel suo scrutinio, peraltro, appare necessaria una precisazione
preliminare, tesa ad evidenziare come lo stesso possa essere

dell’art. 1578 cod. civ.
Occorre, infatti, rammentare che l’odierna ricorrente ha agito in
sede di merito – in via riconvenzionale – al fine di conseguire la
risoluzione del contratto di locazione per inadempimento (o, in
alternativa, per la ottenere la riduzione del canone), lamentando,
sotto questo profilo, i danni conseguenti alle infiltrazioni d’acqua
verificatesi nell’immobile di cui era conduttrice. Ne consegue,
pertanto, che l’evocazione – operata nell’odierna impugnazione degli artt. 2051 e 2055 cod. civ. è estranea all’originario

thema

disputandum, donde la necessità che il primo motivo di ricorso sia
circoscritto alla lamentata violazione dell’art. 1578 cod. civ., dovendo
4″, c…..:
ritenersi inammissibile nella parte

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