Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2333 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. III, 29/01/2019, (ud. 12/04/2018, dep. 29/01/2019), n.2333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19984/2015 proposto da:

D.L., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLO MINUCCI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3280/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 04/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/04/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avvocato D.L. convenne davanti al Tribunale di Napoli, con citazione del 4/1/2013, la Ina Assitalia Assicurazioni S.p.A. e il sig. C.A. affinchè, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli n. 29211 del 2012, gli venissero liquidate, a titolo di compenso professionale per l’opera prestata in favore del C., le ulteriori maggiori somme a titolo di spese, diritti ed onorari del primo grado di giudizio, ritenuti erroneamente liquidati sulla base di tariffe entrate in vigore nel corso dell’espletamento dell’attività professionale. Chiese di liquidare i diritti e gli onorari del primo grado come indicato nella nota spese o comunque in una misura più equa e congrua alla luce della tariffa professionale vigente al momento in cui l’attività professionale era stata espletata.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3280/2015, ha rigettato il gravame ritenendo che il D.M. n. 140 del 2012, contenente la previsione di nuovi criteri di liquidazione degli onorari professionali trovasse applicazione a tutte le liquidazioni effettuate dopo l’entrata in vigore del decreto, in ragione del principio tempus regit actum, con eventuale effetto retroattivo della nuova normativa a situazioni passate. A sostegno della decisione il Giudice ha richiamato una giurisprudenza di questa Corte, a sezioni semplici, che ha formulato, in contrasto peraltro con Cass., U, n. 17406 del 2012, il principio in base al quale i criteri di calcolo dei compensi professionali devono essere correlati alla data della loro liquidazione, non potendo applicarsi un criterio omnicomprensivo che faccia riferimento alla ultrattività di criteri precedenti in vigore al momento in cui l’attività professionale venne iniziata. Sulla base di questi principi il Tribunale ha ritenuto che la liquidazione effettuata dal giudice di primo grado fosse congrua.

Avverso quest’ultima sentenza l’avvocato D.L. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il P.G. ha depositato le proprie conclusioni nel senso dell’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione del D.L. n. 1 del 2012, art. 9 (convertito in L. n. 271 del 2012), del D.M. n. 140 del 2012, art. 41, nonchè del D.M. n. 127 del 2004, art. 4 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha applicato i nuovi parametri stabiliti in tema di compensi professionali sul presupposto che il professionista, alla data di entrata in vigore dei nuovi criteri, non avesse ancora completato la propria prestazione professionale, laddove, invece, nel caso di specie, l’attività professionale si era conclusa prima dell’entrata in vigore del nuovo testo normativo. Poichè l’attività rispetto alla quale si era chiesta la liquidazione si era esaurita in data 11/7/2011, anteriormente all’entrata in vigore dei nuovi parametri, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la normativa applicabile fosse quella nuova di cui al D.M. n. 140 del 2012, anzichè quella di cui al previgente D.M. n. 127 del 2004.

1.1. Il motivo è fondato e merita di essere accolto.

In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, i parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012, si applicano alle attività di assistenza tecnica iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto o iniziate precedentemente rispetto a tale data ma a tale data non ancora concluse, in applicazione del principio dell’unitarietà della prestazione professionale (Cass. 3, n. 27532 del 21/11/2017; Cass., 2, 27/02/2017n. 4949; Cass., 6, n. 6306 del 31/03/2016). Nel caso di specie, le attività difensive si erano concluse prima dell’entrata in vigore del decreto del 2012, sicchè la sentenza impugnata ha stravolto il principio tempus regit actum applicando retroattivamente la norma del 2012 ad attività esaurita prima dell’entrata in vigore della suddetta normativa.

2. Conclusivamente il ricorso va accolto, la sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, per nuovo esame della domanda in relazione al motivo accolto ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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