Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2333 del 03/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 03/02/2020), n.2333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13109/2018 R.G. proposto da:

J.B., rappresentato e difeso dagli Avv. Ottavio Pannone e

Rocco Barbato, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS), in

persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura

generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 813/18

depositata il 19 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre

2019 dal Consigliere Guido Mercolino.

Fatto

RILEVATO

che J.B., cittadino del Gambia, ha proposto ricorso per cassazione, per quattro motivi, avverso la sentenza del 19 febbraio 2018, con cui la Corte d’appello di Napoli ha parzialmente accolto il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza emessa il 18 gennaio 2017 dal Tribunale di Napoli, dichiarando ammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente, ma rigettandola nel merito;

che il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5, 7 e 8, e degli artt. 112 e 114 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato sulla base di un giudizio di credibilità limitato ad uno solo dei fatti riferiti da esso ricorrente, consistente nell’illegittimo spossessamento di un fondo di sua proprietà ad opera dell’esercito, senza accertare tutti i fatti pertinenti riguardanti la situazione del suo Paese di origine, ivi comprese le disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti e le relative modalità di applicazione;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5, 7 e 8, degli artt. 112 e 114 c.p.c., della Dir. n. 2004/83/CE, art. 4 e art. 9, comma 2, e della Dir. n. 2011/95/CE, nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ribadendo che l’esproprio immotivato di un terreno di sua proprietà era configurabile come atto persecutorio, avendo egli dichiarato di aver subito aggressioni e minacce da parte dei militari, e trovando i suoi timori conferma nella situazione del Paese di origine, accertabile anche d’ufficio da parte del giudice;

che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto profili diversi della medesima questione, sono inammissibili, in quanto, nel censurare il giudizio d’inattendibilità formulato dalla sentenza impugnata in ordine alla vicenda personale narrata a sostegno della domanda, si rivolgono contro alcune soltanto delle argomentazioni svolte dalla Corte di merito, la quale non si è limitata ad affermare l’inverosimiglianza di un’espropriazione immotivata, ma ha escluso anche la configurabilità della stessa come atto di persecuzione politica o per altro motivo, rilevando che il ricorrente aveva dichiarato di non aver fatto ricorso alla tutela giurisdizionale solo per ragioni economiche, ed aveva aggiunto che la decisione di abbandonare il Paese di origine era stata determinata solo da problemi economici;

che tale apprezzamento trova giustificazione nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, il quale, nell’annoverare tra gli atti di persecuzione anche i provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, precisa che gli stessi non solo devono risultare discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio (art. 7, comma 2, lett. b), ma devono essere anche riconducibili ad uno dei motivi specificamente indicati dall’art. 8;

che nella specie, anche a voler ritenere che lo spossessamento abbia avuto luogo in modo arbitrario o comunque illegittimo, la configurabilità dello stesso come atto di persecuzione deve ritenersi esclusa, ai sensi delle predette disposizioni, dalla mancata allegazione del suo carattere discriminatorio e della sua riconducibilità ad uno dei motivi previsti dalla legge;

che con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, nonchè la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, nonostante l’accertata situazione d’instabilità politico-sociale del Gambia, senza assumere specifiche informazioni in ordine alla situazione generale del Paese, alla zona di provenienza di esso ricorrente ed al controllo delle autorità statuali sulle situazioni di violenza diffusa;

che il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile, avendo la sentenza impugnata fatto puntuale applicazione delle disposizioni invocate dal ricorrente, mediante il richiamo delle informazioni fornite dal Ministero degli esteri e di quelle risultanti dal rapporto di Amnesty International relativo al biennio 2016-2017, dalle quali ha desunto l’avvenuto superamento della situazione d’instabilità politica e violenza indiscriminata precedentemente attraversata dal Gambia, e quindi l’insussistenza della minaccia grave alla vita o alla persona, che ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), giustifica il riconoscimento della protezione sussidiaria;

che la contraddittorietà della motivazione non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il quale, nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, circoscrive le anomalie motivazionali denunciabili con il ricorso per cassazione alla pretermissione di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, nonchè a quelle che si convertono in violazione di legge, per mancanza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, escludendo pertanto da un lato la possibilità di estendere il vizio in esame al di fuori delle ipotesi, nella specie neppure prospettate, in cui la motivazione manchi del tutto sotto l’aspetto materiale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documento, ma risulti meramente apparente, perplessa, o costituita da argomentazioni talmente inconciliabili da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054; Cass., Sez. VI, 8/10/ 2014, n. 21257), dall’altro la possibilità di far valere, sotto tale profilo, l’omessa o inadeguata valutazione di elementi istruttori (cfr. Cass., Sez. VI, 15/05/2018, n. 11863; 10/02/2015, n. 2498; Cass., Sez. lav., 9/07/2015, n. 14324).

che con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 34, dell’art. 10 Cost., e degli artt. 112 e 116 c.p.c., sostenendo che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, la sentenza impugnata ha omesso di procedere ad una autonoma valutazione delle condizioni che la giustificano;

che il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, risolvendosi nel mero richiamo ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di protezione umanitaria, non accompagnato dall’individuazione delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si pongono in contrasto con gli stessi nè da specifiche argomentazioni volte a confutarle, ma solo dalla deduzione del difetto di un’autonoma valutazione in ordine ai presupposti della misura invocata (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 29/11/2016, n. 24298; 8/03/2007, n. 5353; Cass., Sez. V, 15/01/2015, n. 635);

che, a fondamento della decisione, la Corte di merito ha d’altronde proceduto ad una specifica valutazione, distinta da quelle riguardanti il riconoscimento delle altre misure di protezione, avendo rilevato l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità soggettiva, per la cui configurabilità ha ritenuto insufficienti sia la precarietà della condizione economico-sociale del ricorrente che la generica pericolosità della situazione interna del Gambia, ed avendo dato altresì atto della mancata dimostrazione dell’avvenuta integrazione del richiedente nel contesto sociale italiano;

che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2020

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