Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23329 del 16/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 16/11/2016), n.23329
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19654/2015 proposto da:
S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI
39, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MANGAZZO, rappresentato
e difeso dagli avvocati ALFONSO CAPOTORTO, CIRO SITO, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) NAPOLI
UFFICIO CONTROLLI, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 11256/50/2014 della COMMISSIONE, TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, emessa il 15/12/2014 e depositata il
22/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA;
udito l’Avv. Claudio Lucisano (delega Avv. Alfonso Capotorto), per il
ricorrente, che si riporta al ricorso e ne chiede l’accoglimento.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva guanto segue.
1. Con il primo motivo si deduce la “violazione e falsa applicazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39 – 42 – nullità della sentenza per evidente omessa, contraddittoria, errata ed insufficiente motivazione – omesso esame ed errata motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio”, in quanto la C.T.R. si sarebbe “limitata ad avallare il giudizio di legittimità dell’avviso di accertamento” operato dalla C.T.P..
2. Con il secondo (“violazione e falsa applicazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39 – 42) si assume la “nullità dell’avviso di accertamento impegnato”, per essere stato il provvedimento “sottoscritto da un Dirigente… che non aveva i poteri”.
3. Il primo motivo presenta profili sia di inammissibilità che di infondatezza, in quanto: 1) in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso, veicola cumulativamente censure di natura eterogenea, così riversando impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 18202/08, 19443/11, 21611/13, 26018/14, 5964/15, 13729/16, 14257/16); 2) predica illogicamente l’erroneità e contraddittorietà di una motivazione contestualmente ritenuta omessa; 3) assume che sui presupposti dell’accertamento analitico-induttivo la C.T.R. si sarebbe limitata ad avallare la valutazione di legittimità espressa dai giudici di prime cure, quando invece dalla sentenza impugnata emerge un’autonoma ed accurata motivazione sul punto, corredata dai riferimenti all’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2005, alla ripetuta antieconomicità della gestione aziendale (avente ad oggetto la vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione), alla generica giustificazione fornita dal contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale (“la generica concorrenza sul mercato”), all’incremento costante del volume d’affari senza maggiori utili, ed infine alle incongruenze con gli studi di settore.
4. Il secondo motivo è infondato, avendo questa Corte chiarito che “le forme di invalidità dell’atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, non sono rilevabili d’ufficio, nè possono essere fatte valere per la prima volta nel giudizio di cassazione”, operando per esse il principio generale di conversione in mezzi di gravame” (Cass. un. 22803/15, 22810/15, 21307/15, 18448/15, 25756/14) e, nel caso di specie, la questione non risulta posta nè esaminata nei precedenti gradi di merito.
5. Il ricorso va dunque rigettato, senza condanna alle spese, stante la mancata costituzione della amministrazione intimata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016