Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23329 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 27/01/2017, dep.06/10/2017),  n. 23329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17080-2011 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CARONCINI 6,

presso lo studio dell’avvocato GENNARO CONTARDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ATTILIO DORIA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato, in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 265/2010 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA

depositata il 13/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato DORIA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

M.D. ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Campania, n. 265/46/10 dep. 13 luglio 2010, che in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l’appello dell’Ufficio. Il contenzioso ha origine dalla impugnazione da parte del contribuente della cartella di pagamento, emessa ai fini dell’Iva per l’anno 1995 a seguito di avviso di rettifica relativo alla (OMISSIS) s.a.s. di M.D. (fallita il 10.7.1996), di cui il M. era socio accomandatario, notificato al curatore del fallimento nel 2000.

Nelle more del giudizio (in data 8.10.2003) il contribuente inviava domanda di condono del detto avviso di accertamento (L. n. 289 del 2002, ex art. 15) e la C.T.P. dichiarava in conseguenza estinto il giudizio.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello, accolto dalla C.T.R., che ha ritenuto non condonabile un atto resosi definitivo per mancata impugnazione e per il quale vi era un ruolo definitivo, preso atto peraltro che alla data di presentazione del condono erano scaduti i termini per la proposizione del ricorso contro l’atto impositivo originario.

L’Agenzia si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza. Considerato che:

1. Col primo motivo del ricorso il contribuente deduce violazione di legge e vizio di motivazione (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42,D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 21, art. 15 e L. n. 289 del 2002, art. 95; D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 14 e 15 e artt. 113 e 115 c.p.c.). Assume che alla data di entrata in vigore della L. n. 289 del 2002 (1.1.2003), l’atto di accertamento in rettifica non era stato notificato e che il condono era stato tempestivamente prodotto in data 8.10.2003. Deduce che l’accertamento era stato erroneamente notificato il 26.9.2000 solo al curatore del fallimento e non anche al M., socio accomandatario per l’anno 1995, precedente pertanto al fallimento (avvenuto l’anno successivo). Deduce la nullità della cartella non preceduta da avviso di rettifica; la prescrizione del diritto; l’inesistenza dei presupposti per la sua emissione.

2. Col secondo motivo del ricorso si denunzia vizio di motivazione e violazione di legge (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42,D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 21, L. n. 289 del 2002, art. 15 e 95 e artt. 113 e 115 cod. proc. civ.), in quanto la C.T.R. avrebbe erroneamente affermato che il M. era a conoscenza dell’atto di rettifica e che alla data di presentazione del condono l’accertamento era divenuto definitivo, poichè il ricorso contro l’accertamento era stato proposto il 13.6.2003; ciò ancorchè la copia dell’accertamento era stata richiesta dal curatore del fallimento successivamente alla notifica della cartella. L’atto di rettifica alla data del 1.3.2003 non era pertanto ancora definitivo e quindi condonabile.

3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei termini che seguono.

4. Non rileva nel caso di specie il richiamo alla L. n. 289 del 2002, art. 15, trattandosi di norma deflattiva delle liti e finalizzata quindi a prevenire il contenzioso, nel caso di specie già pendente. Il ricorso al condono risulta pertanto precluso dalla impugnazione dell’avviso di accertamento unitamente alla cartella. Correttamente quindi la C.T.R., preso atto della presentazione da parte del contribuente dell’istanza di condono quattro mesi dopo la proposizione del ricorso avverso la cartella e l’avviso di rettifica, ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva erroneamente validato una istanza di condono, trattandosi di atto non definibile ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15.

5 Va invece accolto il ricorso con riferimento alla questione della omessa notifica dell’avviso di accertamento, dando continuità al principio, affermato da questa Corte, secondo cui l’avviso di accertamento, concernente crediti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al fallito, il quale conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, pur essendo condizionata la sua impugnazione all’inerzia della curatela, sicchè, in caso contrario, la pretesa tributaria è inefficace nei suoi confronti e l’atto impositivo non diventa definitivo, tenuto conto che, peraltro, costui non è parte necessaria del giudizio d’impugnazione instaurato dal curatore (Cass. 5392 del 2016).

6. In conclusione il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio.

PQM

 

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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