Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23328 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 16/11/2016), n.23328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19574/2015 proposto da:

D.V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE POLA 9,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO SANTONASTASO, rappresentato

e difeso dall’avvocato MASSIMO AMATO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE CASERTA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2477/44/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, emessa il 17/04/2014 e depositata il

13/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo si lamenta la “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42”, per essere l’avviso di accertamento “sottoscritto dal sig. C.F. su delega del Direttore Provinciale P.P., dirigente nominato sena concorso”, e dunque in carenza di potere alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 37/2015.

2. Il secondo censura un “erroneo esame ed omessa motivazione” di fatti decisivi, in quanto, nel rideterminare i ricavi con una riduzione pari solo al 15%, la C.T.R. avrebbe valutato erroneamente “la documentata situazione di salute del contribuente”.

3. Con il terzo (“violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e L. n. 4 del 1929, art. 24”) si lamenta la “palese violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale”.

4. Il quarto attiene infine alla “violazione e/o falsa aplicaziopne del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, convertito in L. 20 ottobre 1993, n. 427”), per avere l’Ufficio proceduto ad accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), “senza aver neppure visionato la contabilità al fine di fare dei rilievi in ordine alla sua attendibilità”.

5. I motivi sono inammissibili, prima ancora che infondati.

6. Quanto al primo, la questione non risulta posta nei precedenti gradi di merito, nè vi è alcuna statuizione al riguardo nella sentenza gravata, sicchè l’indagine è preclusa, poichè “le forme di invalidità dell’atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, non sono rilevabili d’ufficio, nè possono essere fratte valere per la prima volta nel giudizio di cassazione”, operando “il principio generale di conversione in mezzi di gravame” (Cass. nn. 22803/15, 22810/15, 21307/15, 18448/15, 25756/14).

7. Anche il terzo motivo integra, per quanto risulta dagli atti, una doglianza nuova, oltre che priva di autosufficienza; ed anche in questo caso parte ricorrente non censura alcuna specifica statuizione del giudice d’appello, che non si è pronunziato in tema di contraddittorio endoprocedimentale (su cui v. di recente Cass. SU n. 24823/15).

8. Allo stesso modo il quarto mezzo non censura la sentenza impugnata (invero ben motivata sul presupposto dell’antieconomicità per l’accertamento analitico-induttivo), bensì l’operato dell’Ufficio.

9. Il secondo motivo, infine, veicola una contestazione sul merito e sulla valutazione del materiale probatorio, che però non è consentita in sede di legittimità (Cass. SU n. 7931/13; conf. Cass. nn. 14233/15, 3396/15, 962/15, 959/15, 26860/14, 12264/14).

10. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del grado.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese, liquidate in 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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