Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23327 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 16/11/2016), n.23327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19466/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, CF (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LE CASCINE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI N. 32, presso lo

studio dell’avvocato MARCELLO CLARICH, rappresentata e difesa dagli

avvocati MARCO MICCINESI, FRANCESCO PISTOLESI, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 151/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, emessa il 19701/2015 e depositata il

23/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate censura la “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 e art. 12, comma 7, nonchè degli artt. 24, 53 e 97 Cost. e dei principi di cui alla sentenza “Kamino” della C.G.U.E. del 3 luglio 2014 nelle cause riunite C-129/13 e 0130/13, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto “l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di far precedere ogni atto impositivo da una fase di contraddittorio in sede amministrativa”, anche laddove si tratti, come nel caso di specie, di “accertamenti a tavolino” (in relazione ad IRES 2006).

2. In subordine, con il secondo prospetta “omesso esame di fatti decisivi”, e cioè che “nella fattispecie era stato concesso alla società di interloquire con l’A.F.”, sia attraverso apposita “richiesta documentale”, sia “con l’istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente”.

3. Il primo motivo merita accoglimento – con assorbimento del secondo – alla luce del più recente intervento delle Sez. Unite in tema di “contraddittorio preventivo” le quali hanno chiarito che, per i tributi cd. “non armonivati”, come le Imposte dirette e l’Irap, – e a differenza dei tributi cd. “armonizzati”, come l’Iva – non vi è un obbligo generalizzato di instaurazione del contraddittorio, il quale sussiste solo nei casi specificamente previsti dalla legge (sent. n. 24823/15).

4. La decisione impugnata si pone infatti in contrasto con il suddetto arresto laddove afferma, in materia di IRES, che l’obbligo di attivare il contraddittorio preventivo sussisterebbe “indipendentemente” da apposita previsione normativa, e “quindi anche per i c.d. accertamenti a tavolino, per i quali” detto obbligo “non risulta normativamente previsto”.

5. Nè può trovare accoglimento l’eccezione di inammissibilità del ricorso (v. pag. 7 del controricorso), in quanto esso non investirebbe l’ulteriore ed autonoma ratio decidendi della sentenza – nella parte in cui assume che “la pretesa tributaria si articola su presunzioni semplici e soprattutto nell’aver aprioristicamente disconosciuto le scritture contabili della società tacciandole di inattendibilità e quindi contestarle un maggior reddito, e tanto a maggior ragione ove si consideri come la parte pubblica abbia inteso far riferimento ai coefficienti stabiliti per le società di comodo” -, essendo la stessa C.T.R. a definire “assorbente” la valutazione del profilo del contraddittorio preventivo, ricollegando ad esso anche le osservazioni sopra trascritte.

6. Va quindi disposta, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Toscana per l’esame delle eventuali questioni rimaste assorbite, una volta venuto meno l’annullamento disposto “in via assorbente” per violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale (cfr. pag. 4 del controricorso, ove si richiamano le ulteriori censure svolte dal contribuente, in sede di appello incidentale, in punto di difetto di motivazione dell’avviso).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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