Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23327 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

GIOVANNI CRESPI SPA;

– intimato –

sul ricorso 5643-2007 proposto da:

GIOVANNI CRESPI SPA in persona del Presidente e Consigliere Delegato

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ALFREDO

OTTAVIANI 160, presso lo studio dell’avvocato GINNIA PIERLUIGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GALLI GIOVANNI, giusta delega in

calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 167/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 30/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per il resistente l’Avvocato TROILO, delega Avvocato GALLI, che

si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità primo motivo

del ricorso principale assorbiti restanti, rigetto ricorso

incidentale per spese, assorbito condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della società Giovanni Crespi spa per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto l’appello contro la sentenza di primo grado che aveva giudicato legittima la deduzione dai redditi della contribuente di somme imputate a perdite su crediti e a spese per pubblicità e fiere.

La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria decisione col rilievo che l’appello dell’Agenzia non conteneva specifiche censure avverso la sentenza appellata e si risolveva nella mera riproposizione delle difese svolte dall’Ufficio in primo grado.

Il ricorso dell’Agenzia si fonda su due motivi.

Col primo motivo (riferito all’articolo 360 c.p.c., n. 3), si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 assumendosi che la decisione della sentenza gravata contrasterebbe con il principio, derivante dalla natura devolutiva dell’appello, della possibilità di riproporre in grado di appello questioni già proposte in primo grado.

Col secondo motivo (riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), si denuncia la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 66, comma 3, e art. 74, comma 2, TUIR, nonchè l’insufficienza della motivazione, per avere la sentenza gravata affermato la deducibilità delle perdite su crediti e delle spese di cui si tratta, omettendo di considerare le eccezioni svolte dall’ufficio.

La Giovanni Crespi spa resiste con controricorso, spiegando altresì:

a) ricorso incidentale avverso la statuizione di compensazione delle spese del secondo grado, chiedendo la condanna dell’Agenzia alla refusione delle spese di tutti i gradi;

b) ricorso incidentale condizionato, chiedendo che la Corte, in ipotesi di accoglimento del ricorso principale (rectius; di ritenuta fondatezza dei motivi del ricorso principale), decida nel merito sulla scorta delle risultanze documentali acquisite alla causa, confermando il dispositivo della sentenza di primo grado e correggendone la motivazione.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 20.9.011, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale.

Il primo motivo del ricorso principale è fondato e va accolto.

La sentenza gravata, infatti, basa il rigetto dell’appello dell’Ufficio sulla seguente argomentazione:

l’assolvimento dell’onere di specificazione dei motivi di appello, stabilito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 richiede che l’appellante contrapponga le proprie argomentazioni a quelle della sentenza impugnata;

– detto onere non è stato assolto dall’Ufficio, contenendo l’appello “soltanto la ripresentazione o il richiamo degli argomenti già esposti in primo grado” (pag. 3, righi 10 e 11, della motivazione della sentenza gravata);

il rigetto dell’appello discende quindi dall’assenza di “specifiche doglianze avverso la sentenza di primo grado” (pag. 3, righi 14 e 15, della motivazione della sentenza gravata).

La suddetta argomentazione è giuridicamente erronea, in quanto, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire (vedi le sentenze nn. 14031/06 e 4784/11), in tema di contenzioso tributario la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, della motivazione dell’avviso di accertamento annullato dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello;

mezzo, quest’ultimo, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito.

Il primo motivo del ricorso principale va quindi giudicato fondato.

In proposito va altresì precisato che il c.d. “ricorso incidentale condizionato” proposto nel controricorso della contribuente – con cui si chiede che la Corte, ove ritenga fondato il ricorso principale, decida la causa nel merito sulla scorta delle risultanze documentali acquisite alla causa, confermando il dispositivo della sentenza di primo grado e correggendone la motivazione – non può qualificarsi quale ricorso per cassazione, in quanto tende non all’annullamento ma alla conferma della sentenza di merito; si tratta dunque di una argomentazione difensiva, volta a sollecitare la correzione delle motivazione della sentenza gravata proprio per evitarne l’annullamento. Detta argomentazione va peraltro disattesa, in quanto il suo accoglimento presupporrebbe una diretta valutazione del materiale istruttorio che esula dai poteri della Corte di cassazione.

La sentenza gravata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in altra composizione, che dovrà decidere sul merito dell’appello dell’Ufficio.

Restano conseguentemente assorbiti il secondo motivo del ricorso principale, nonchè il ricorso incidentale, non condizionato, sul capo relativo alle spese di lite.

Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi principale ed incidentale, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il secondo motivo del medesimo ricorso, nonchè il ricorso incidentale della contro ricorrente; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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