Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23327 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.05/10/2017),  n. 23327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16838/2016 proposto da:

R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

PASSAGLIA 10, presso lo studio dell’avvocato DANIELA BARBUSCIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE GUZZETTA;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI – C.F. (OMISSIS), in persona del suo

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.

BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI

GIORDANO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 07/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso affidato a due motivi, R.E. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catania in data 7 gennaio 2016 che, in accoglimento del gravame interposto dalla Fondiaria SAI S.p.A., quale impresa designata per il F.G.V.S., avverso l’ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., del Tribunale di Caltagirone del 29 settembre 2011, rigettava la domanda proposta dal medesimo R. per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza di sinistro stradale, condannando l’appellato alla restituzione delle somme eventualmente ricevute in esecuzione dell’anzidetta ordinanza;

che resiste con controricorso la Unipolsai Assicurazioni S.p.A., già Fondiaria SAI S.p.A., che ha anche eccepito l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale entrambe dette parti hanno depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è inammissibile (ciò costituendo la ragione più liquida di definizione del presente giudizio, che esime, altresì, dal dare contezza del tenore dei motivi di censura) per tardiva proposizione rispetto al termine breve di 60 giorni di cui all’art. 325 c.p.c.;

che il ricorso, infatti, è stato notificato (a mani del procuratore della Fondiaria SAI costituito in grado di appello) il 28 giugno 2016 (stesso giorno in cui è stata richiesta la notifica dell’atto: cfr. doc. 2 di parte controricorrente), mentre – come risulta dal doc. 1 di parte controricorrente (avendo il ricorrente taciuto della circostanza) – l’impugnata sentenza della Corte di appello di Catania è stata notificata, a mezzo P.E.C., agli avvocati Guzzetta e Persico, procuratori del R. costituiti in grado di appello, in data 11 aprile 2016, ore 21:34:21, dunque con effetto dal (le ore 7 del) 12 aprile 2016, in forza del combinato disposto dell’art. 147 c.p.c. e del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 228 del 2012 (introdotto dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014);

che, pertanto, la notifica del ricorso è avvenuta ampiamente oltre il termine perentorio di cui all’art. 325 c.p.c.; donde, l’inammissibilità della presente impugnazione;

che risultano privi di ogni consistenza i rilievi della memoria di parte ricorrente sul fatto che la sentenza di secondo grado non sarebbe stata notificata dalla Fondiaria SAI, che ha partecipato al giudizio di appello, ma dalla Unipolsai Assicurazioni S.p.A., quale soggetto giuridico asseritamente diverso e, di conseguenza, non abilitato alla notifica di detto provvedimento, dalla quale, pertanto, non sarebbe iniziato a decorrere il termine breve;

che, difatti – come chiaramente evidenziato dall’epigrafe del controricorso (e dalla documentazione versata in atti: doc. n. 10 (atto di fusione per incorporazione con cambio di denominazione sociale) e doc. n. 11 (visura camerale)), senza che sul punto vi siano state puntuali e pertinenti contestazioni del ricorrente – Unipolsai Assicurazioni S.p.A. è la nuova denominazione (intervenuta nelle more del giudizio di gravame) della medesima società già denominata Fondiaria-SAI S.p.A.;

che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

che l’aver agito il ricorrente in questa sede nonostante la già intervenuta scadenza del termine breve per l’impugnazione e adducendo a sostegno della tempestività del ricorso – dopo aver taciuto della circostanza della previa notifica della sentenza impugnata – una tesi palesemente infondata, integra gli estremi di condotta processuale gravemente colposa;

che ciò comporta, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2 e con effetti retroattivi in forza dello stesso art. 136, comma 3, la revoca dell’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta, in favore del R., dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Catania con Delib. 20 settembre 2016 (in atti depositata);

che il ricorrente soccombente va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e – a seguito della anzidetta disposta revoca – anche al pagamento del contributo unificato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 9 e 13 e al versamento dell’ulteriore importo, sempre a titolo di contributo unificato, previsto dal medesimo D.P.R. n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 7.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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