Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23326 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 16/11/2016), n.23326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18278/2015 proposto da:

GIANNATTASIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CONCETTA

GAMBINO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

SFATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 752/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, emessa il

23/10/2014 e depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con il primo motivo – “art. 360, n. 4. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 113 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36” – parte ricorrente lamenta che la C.T.R. avrebbe “posto a fondamento della decisione fatti non contestati dall’Agenzia delle Entrate con l’atto di accertamento, bensì solo rilevati dalla GDF e, poi, superati alla luce delle giustificazioni addotte dalla contribuente”, peraltro omettendo di pronunciarsi sulla corrispondente eccezione sollevata dalla contribuente, la quale aveva segnalato che, fondando la contestazione di “operazioni in nero” solo sui dati rinvenuti nel p.c. di un terzo (la “Golden Lady spa”) e sulle dichiarazioni dell’amministratore della società “Calzificio Lusso” (sig. A.G.), l’Agenzia delle Entrate aveva “di fatto giustificato” il possesso di assegni irregolari ed i finanziamenti infruttiferi dei soci.

2. Con il secondo – “art. 360, n. 3: in relazione all’art. 2697 c.c., nonchè gli artt. 112 e 116 – si assume che erroneamente la C.T.R. avrebbe fatto gravare sul contribuente l’onere di giustificare anche fatti non specificamente contestati con l’atto di accertamento”, con particolare riguardo agli assegni per Euro 929.309,00 (pacificamente non contabilizzati) e all’origine dei consistenti fondi apportati dai soci, anche in violazione delle norme “antiriciclaggio”.

3. Il terzo mezzo infine – “art. 360, n. 3: per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” – ripropone la medesima censura di “omesso esame dell’eccezione” per cui la C.T.R. avrebbe “fondato la propria decisione proprio su quei fatti che erano stati rilevati dalla G. di F. ma non contestati in accertamento”.

4. I motivi, esaminabili congiuntamente in quanto veicolanti, sotto diversi profili, la medesima censura, sono manifestamente infondati.

5. In primo luogo, diversamente da quanto assume parte ricorrente, è lo stesso giudice d’appello ad affermare con chiarezza che “la pluralità di elementi, univoci e convergenti, oggettivamente tali da far dubitare dell’attendibilità dei redditi dichiarati dalla società e della relativa contabilità e da far ritenere accertati i maggiori redditi accertati”, risultava “dal processo verbale di constatazione n. 329/2009 redatto dalla G.D.F. di Salerno”, che era “versato in atti e richiamato dagli avvisi di accertamento impugnata” (v. pag. 3 sentenza impugnata), dei quali esso deve perciò intendersi parte integrante a tutti gli effetti, sia pure per relationem.

6. In secondo luogo, dalla lettura delle pagine 8-11 delle “controdeduzioni all’appello”, risulta che la contribuente ebbe a svolgere specifiche e circostanziate difese in ordine a tutte le contestazioni contenute nel p.v.c. – ivi comprese quelle relative alla emissione di “fatture di vendita di importo inferiore a quello realmente incassato”, al “possesso di assegni bancari postdatati ovvero privi dell’indicazione della data di emissione”, nonchè al “cospicuo apporto di somme di denaro da parte dei soci” – che perciò appartenevano a pieno titolo al thema decidendum.

7. Ciò trova conferma nella stessa sentenza gravata, laddove la C.T.R., dopo aver ritenuto che la suddetta pluralità di elementi (puntualmente richiamata e descritta a pag. 3) delineava “una realtà aziendale dedita sia ad acquisti in nero sottofatturati che a conseguenti vendite in nero sottofatturate, avvalendosi di contabilità occulta e di disponibilità e movimentazioni economiche non altrimenti giustificate”, ha proprio a tal fine passato in rassegna “le difese dell’appellata” (ampiamente esposte a pag. 4), ritenendole “parziali e non convincenti”.

8. In ultima analisi, la (sostanzialmente unica) doglianza della ricorrente sembra non cogliere la ratio decidendi della pronuncia impugnata, nella quale i giudici regionali passano in rassegna l’intero materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio – anche attraverso il richiamo, nell’avviso di accertamento, dei plurimi rilievi indiziari contenuti nel p.v.c. – procedendo ad una loro motivata disamina, tenendo conto delle difese svolte al riguardo dalla stessa contribuente.

9. Quanto al profilo dell’onere probatorio, è principio consolidato che, in tema di accertamento induttivo, a fronte di un quadro probatorio fondato su elementi indiziari integranti presunzioni gravi, precise e concordanti, l’onere della prova si sposta a carico del contribuente (ex muliis, Cass. sez. 5, nn. 23550/14, 15027/14, 14068/14, 23626/11).

10. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del grado.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate in 3.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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