Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23326 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO SOCIETA’ ANONIMA ITALIANA RAFFINAZIONE OLII SAIRO SPA in

persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LOVISOLO ANTONIO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/2005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 14/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2011 dal Consigliere Dott, ANTONELLO COSENTINO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e Finanze ricorrono nei confronti del Fallimento della Società Anonima Italiana Raffinazione Olii – S.A.I.R.O. – per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, rigettando l’appello dell’Ufficio sul punto, ha, tra l’altro, giudicato legittima la deduzione dai redditi della contribuente per l’esercizio 1995/96 di somme imputate a perdite su crediti, confermando l’annullamento, disposto in primo grado, della conseguente ripresa fiscale.

La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria decisione con l’argomento che l’appello dell’Ufficio non avrebbe fornito “elementi sufficienti a confutare le motivazioni di cui alla sentenza di primo grado, che rileva come il contribuente abbia fornito documentazione in ordine a tale perdita, confermata tra l’altro dagli irrilevanti recuperi ottenuti dal Curatore del Fallimento rispetto alle ampie posizioni creditorie”. (pag. 2, punto b, della sentenza gravata).

Il ricorso dell’Amministrazione si fonda su un solo motivo, rubricato con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 66, comma 3, artt. 71 e 15 TUIR, D.P.R. n. 42 del 1988, art. 11 e art. 2697 c.c., nonchè l’omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia.

La contribuente si è costituito con controricorso e la causa è stata discussa alla pubblica udienza del 4.10.11, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Quest’ultimo, infatti, non è stato parte del giudizio di secondo grado (a cui ha partecipato solo l’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate), cosicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente giudizio.

Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza di questa Corte sul punto si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra la contro ricorrente e il Ministero.

Quanto al ricorso dell’Agenzia, si osserva che, secondo la difesa erariale, la motivazione della sentenza sarebbe insufficiente perchè non spiegherebbe quali documenti dimostrerebbero gli “elementi certi e precisi” (così D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 66, comma 3 TUIR) da cui si dovrebbe desumere l’esistenza delle perdite su crediti portate in deduzione dalla contribuente; elementi di cui la stessa contribuente (gravata del relativo onere probatorio) avrebbe peraltro riconosciuto l’inesistenza, ammettendo di non poter documentare “fatti amministrativi di lungo periodo”. L’insufficienza motivazionale ridonderebbe poi, per la ricorrente, nella violazione di legge, perchè la decisione risulterebbe in contrasto, oltre che con la regola di riparto dell’onere probatorio fissata dell’art. 2697 c.c., con il principio, desumibile dal complesso delle disposizioni richiamate nella rubrica del motivo, per cui le perdite su crediti sono deducibili dai redditi solo se risultino da elementi certi e precisi (o se il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali) e solo nel bilancio di competenza dell’anno in cui tali elementi si siano concretizzati.

11 motivo è inammissibile perchè, la censura relativa alla dedotta violazione di legge non coglie la ratio decidendi della sentenza e la censura relativa alla omissione o insufficienza della motivazione impinge inammissibilmente nel merito.

In particolare, sotto il primo profilo, si osserva che la sentenza gravata non contiene alcuna affermazione in diritto che contrasti con il principio per cui le perdite su crediti sono deducibili dai redditi solo se risultino da elementi certi e precisi e solo nel bilancio di competenza dell’anno in cui tali elementi si siano concretizzati, nè ha affermato che l’onere della prova della deducibilità non gravi sul contribuente; ma ha ritenuto, con un giudizio di fatto non censurabile in cassazione se non ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che tale prova sia stata offerta dalla contribuente mediante la documentazione prodotta in giudizio.

Sotto il secondo profilo si osserva che la Commissione Tributaria Regionale ha espressamente negato che gli argomenti spesi nell’atto di appello fossero “sufficienti a confutare le motivazioni di cui alla sentenza di primo grado”, dando atto che tali motivazioni si basavano sui documenti prodotti dalla contribuente e implicitamente facendole proprie; inoltre, dando ulteriormente conto del percorso attraverso il quale essa Commissione è giunta a formare il proprio convincimento, ha affermato che l’efficacia persuasiva della documentazione prodotta dalla contribuente risultava corroborata dall’evidenza che effettivamente i crediti in relazione ai quali la contribuente aveva dichiarato perdite non erano stati recuperati dal Fallimento della contribuente se non in minima parte.

La difesa erariale si è limitata a denunciare l’omissione (nella rubrica del motivo) o l’insufficienza (nel corpo del testo) della motivazione della sentenza gravata, sottolineando come la stessa contribuente avesse dichiarato l’impossibilità di documentare fatti amministrativi di lungo periodo, ma non ha indicato alcuna risultanza istruttoria, trascurata dal giudice di merito, il cui esame avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito decisionale (vedi Cass. 10156/04, 14304/05, 21249/06, 9245/07). In sostanza quindi la censura della ricorrente si risolve non in una critica dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito ma nella richiesta alla Corte di cassazione di procedere ad una inammissibile rivalutazione diretta delle acquisizioni documentali della causa.

Anche la censura relativa al vizio di motivazione, come quella relativa al vizio di violazione di legge, risulta dunque inammissibile.

Il ricorso dell’Agenzia va quindi respinto; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e Finanze e compensa le spese tra la contro ricorrente e il Ministero; rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate;

condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.300,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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