Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23325 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. II, 18/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 18/09/2019), n.23325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICARONI Elisa – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13307/2015 proposto da:

G.R., e B.C., rappresentati e difesi

dall’Avvocato ALESSANDRO BIGONI e dall’Avvocato FRANCO DI LORENZO,

presso il cui studio a Roma, via Germanico 12, elettivamente

domiciliano, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.M.G., e J.M.F., rappresentati e

difesi dall’Avvocato GIOVANNI VEZZOLI, dall’Avvocato ELISABETTA S.

PIROMALLI, dall’Avvocato PIETRO ARCANGELI, dall’Avvocato EDOARDO

CESARI e dall’Avvocato RICCARDO CARNEVALI, presso il cui studio a

Roma, piazza Giovine Italia 7, elettivamente domiciliano, per

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 457/2014 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA,

depositata il 2/4/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/6/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.M.G. e J.M.F., proprietari di un immobile adibito a civile abitazione e di un terreno identificati al N. C.E.U. con i mappali n. (OMISSIS) e nel N. C.T. con il mappale (OMISSIS), con citazione notificata in data 21/9/2004, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Bergamo, G.R. e B.C., proprietari di un immobile adibito a civile abitazione e del terreno di pertinenza, identificati nel N. C.E.U. dai mappali (OMISSIS) e nel N. C.T. dal mappale (OMISSIS), deducendo, per quanto ancora interessa, che i convenuti occupavano, senza alcun titolo, una porzione del mappale (OMISSIS), di loro proprietà, ed hanno, quindi, chiesto, in via principale, di accertare e/o dichiarare che la parte di terreno del mappale (OMISSIS), attualmente occupata dai convenuti, era di loro proprietà e, conseguentemente, di condannare i convenuti stessi a demolire, a loro spese, il muro di recinzione ed ogni altro manufatto insistente sul terreno de quo, oltre ai danni.

G.R. e B.C., costituitisi in giudizio, hanno contestato le domande evidenziando che, in realtà, le proprietà degli attori e dei convenuti, ancor prima che gli stessi ne divenissero titolari, erano sempre state delimitate, nella parte destinata a prato, dal muretto di recinzione, collocato, nella sua attuale posizione, sin dal 1907, anche se in seguito oggetto di intervenuti di manutenzione. La porzione di terreno oggetto di contestazione era, comunque, di loro proprietà perchè, al momento dell’acquisto del mappale (OMISSIS), insieme ai mappali (OMISSIS), avvenuto con atto del 13/11/1976, il confine era già demarcato dal muretto. Dal 1907, del resto, tutti i proprietari dei mappali (OMISSIS), (OMISSIS) hanno esercitato continuativamente uti domini il possesso esclusivo dell’area in questione sino a quando, nel 1993, gli attori sono subentrati nella piena proprietà dei mappali (OMISSIS), contestando tale possesso. I danti causa di G.R. e B.C., quindi, al momento della vendita del 1976, avevano già maturato, in loro favore, l’acquisto, per usucapione, della proprietà della porzione di prato oggetto della controversia. I convenuti, quindi, hanno chiesto: in via principale e riconvenzionale, di respingere la domanda e di dichiarare che il confine tra il mappale (OMISSIS) di proprietà dei convenuti ed il mappale (OMISSIS) di proprietà degli attori è delimitato dal muretto di cinta; in via riconvenzionale subordinata, ove risultasse che la scale ed il muro di confine esistente si trovano sul mappale (OMISSIS), di dichiarare che la porzione di tale mappale, sulla quale insistono tali manufatti, è stata da loro acquisita per usucapione.

Il tribunale, con sentenza del 20/4/2010, ha dichiarato che la linea di confine dovesse essere individuata secondo il confine catastale, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio, ha condannato i convenuti a rilasciare agli attori la parte d’immobile occupata e a demolire il muro di recinzione e i manufatti ivi edificati, respingendo la domanda di usucapione.

G.R. e B.C., con citazione notificata il 14/10/2010, hanno proposto appello ed hanno chiesto che, in riforma della decisione impugnata, fossero accolte le domande dagli stessi proposte in primo grado.

G.M.G. e J.M.F. hanno resistito al gravame chiedendone il rigetto.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello ed ha, per l’effetto, confermato la sentenza appellata.

La corte, in particolare, dopo aver respinto l’istanza proposta dagli appellanti a norma dell’art. 213 c.p.c., poichè l’ordine di esibizione richiesto non apporterebbe elementi utili alla decisione (“se anche presso l’archivio del Comune… dovessero esistere, come si sostiene, delle mappe redatte nell’anno 1961, non essendo dette mappe, per ammissione degli stessi appellanti, mai state adottate da parte del Catasto Terreni di Bergamo, ne deriva la loro perfetta inutilità rispetto alla decisione, dovendo la soluzione trovare accoglimento o rigetto solo per effetto delle mappe ufficialmente adottate e quindi esistenti”), e che la mappa catastale esistente è solo quella adottata dal consulente tecnico d’ufficio e raffigurata nella relazione, ha rilevato che, in base alla stessa, “… la linea divisoria fra i mappali (OMISSIS) divide due porzioni di terreno delle stesse dimensioni, circostanza che smentisce la tesi degli appellanti secondo cui la linea divisoria fra i due mappali sarebbe spostata all’interno del mappale (OMISSIS), a favore del mappale (OMISSIS)… comprendendo il mappale (OMISSIS) una scala in muratura che parte in corrispondenza della linea divisoria fra i mappali (OMISSIS) degli appellanti e (OMISSIS) degli appellati, sui cui insistono i fabbricati”.

Nè, a sostegno della tesi degli appellanti, secondo la quale il mappale (OMISSIS) sarebbe più ampio del mappale (OMISSIS), può invocarsi l’esistenza di una recinzione risalente, risultando, sul punto, evidente la dicotomia delle prove orali raccolte, se solo si confrontano le dichiarazioni dei testimoni indicati da parte attrice e quelle dei testimoni indicati da parte convenuta.

Peraltro, ha aggiunto la corte, oltre alle opposte dichiarazioni, vi è una contraddizione tra i due testi indicati dagli appellanti, poichè uno ha dichiarato di aver costruito il muretto “alla buona” negli anni 1960-1965, là dove c’era una rete con dei paletti fissi, mentre l’altro ha detto di avere realizzato nel 1979 un muretto là dove c’era al suo posto una rete con dei paletti in legno, il che non è possibile dovendo esserci un muretto alla buona.

La sentenza appellata, ha concluso la corte, deve essere, quindi, confermata.

G.R. e B.C., con ricorso notificato il 15.20/5/2015, hanno chiesto, per sei motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente non notificata.

G.M.G. e J.M.F. hanno resistito con controricorso notificato il 25.30/6/2015.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha omesso la disanima di un argomento, e cioè la discrasia insanabile tra una sentenza passata in giudicato che ha accertato il possesso da sempre praticato e la successiva decisione del tribunale, che, invece, se correttamente esaminato, avrebbe condotto a conclusioni diametralmente opposte, con la conseguente riforma della sentenza di prime cure.

1.2. La corte d’appello, infatti, non ha esaminato le censure che gli stessi avevano formulato nell’atto d’appello, lì dove, in particolare, avevano dedotto che il tribunale, nella sentenza con la quale è stato definito il procedimento di reintegrazione del possesso azionato dagli appellanti, aveva accertato che gli attori avevano sempre praticato il passaggio senza alcuna opposizione da parte dei convenuti.

2.1. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha omesso la disamina di un argomento, e cioè l’evidente discrasia tra la situazione dei luoghi e le pretese risultanze catastali, che, invece, se correttamente esaminato, avrebbe condotto a conclusioni diametralmente opposte, con la conseguente riforma della sentenza di prime cure.

2.2. La corte d’appello, infatti, non ha esaminato le censure che gli stessi avevano formulato nell’atto d’appello, lì dove, in particolare, avevano denunciato che la linea di confine, indicata dal consulente tecnico d’ufficio in corrispondenza alle mappe catastali, in realtà non lo sia affatto, in quanto altri documenti catastali smentiscono le mappe utilizzate dal consulente. Le mappe redatte nel 1961 e depositate negli archivi del Comune, infatti, benchè mai adottate dal Catasto Terreni di Bergamo, ma sicuramente più recenti rispetto a quelle rinvenute presso quest’ultimo ente, stabiliscono la linea di confine tra i mappali in corrispondenza al muro di recinzione che esiste in loco sin dal 1907.

3.1. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha omesso la disamina di un argomento, e cioè l’evidente discrasia tra la situazione dei luoghi come determinata nel titolo di provenienza e le pretese risultanze catastali, che, invece, se correttamente esaminato, avrebbe condotto a conclusioni diametralmente opposte, con la conseguente riforma della sentenza di prime cure.

3.2. La corte d’appello, infatti, non ha esaminato le censure che gli stessi avevano formulato nell’atto d’appello, lì dove, in particolare, avevano denunciato che l’atto con il quale gli appellati avevano acquistato, nel 1993, la loro proprietà, espressamente indica, quale oggetto dell’acquisto, un fabbricato per civile abitazione con terreno di pertinenza esclusiva di circa 60 mq. Se, invece, si considera il mappale (OMISSIS), di proprietà degli appellati, così come rideterminato in forza della sentenza, è agevole osservare, hanno proseguito i ricorrenti, che lo stesso non avrebbe l’estensione di circa 60 mq. ma avrebbe una dimensione di 90 mq e, quindi, ben maggiore rispetto a quanto indicato dalle stesse parti.

4. Il primo, il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. Nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, si è affermato il principio secondo il quale l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, sicchè, ove il vizio sia dedotto – come nel caso di specie – come violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il motivo dev’essere dichiarato inammissibile (Cass. n. 29093 del 2018, in motiv.; Cass. n. 6835 del 2017; Cass. n. 23930 del 2017).

5.1. Con il quarto motivo, i ricorrenti, lamentando l’omessa o errata valutazione delle prove, in relazione agli artt. 360 e 116 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testimoni, con la conseguente determinazione del confine alla luce delle sole risultanze catastali, senza procedere ad alcuna verifica in ordine all’esistenza di altri elementi, di natura oggettiva, sui quali commisurare l’attendibilità dei testi o addirittura la falsità di alcuni di essi, a partire dalla mappa e dalla dichiarazione del Comune dalla quale si evince che, nel 1961, la conformazione dei luoghi era proprio quella indicata dai testimoni indicati dagli appellanti.

5.2. La corte d’appello, inoltre, ha del tutto omesso di considerare che nella proprietà dei ricorrenti esiste un fabbricato parzialmente interrato ad uso ripostiglio e che per accedere alla parte superiore di tale manufatto è necessario utilizzare la scala d’accesso. Spostando il muro secondo le indicazione della sentenza, hanno osservato i ricorrenti, risulterebbe del tutto impossibile per gli stessi la fruizione della porzione di terreno identificata con il mappale (OMISSIS) di loro esclusiva e pacifica proprietà. Tali elementi sono stati del tutto pretermessi laddove, invece, se correttamente valutati, avrebbero indotto a ritenere veridiche le dichiarazioni dei testimoni che avevano confermato il confine praticato da oltre vent’anni come delineato dal muretto di recinzione esistente.

6. Il motivo è infondato. La valutazione delle prove raccolte, infatti, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). Com’è noto, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato i documenti e le prove testimoniali raccolte in giudizio, ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che la linea di confine tra le proprietà delle parti dovesse essere individuata secondo il confine catastale. D’altra parte, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 98 del 2019, in motiv.). Tale valutazione, peraltro, si sottrae alle censure svolte dai ricorrenti anche sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., deducibile in cassazione, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, solo se ed in quanto si alleghi che il giudice, nel valutare una prova ovvero una risultanza probatoria, o non abbia operato, pur in assenza di una diversa indicazione normativa, secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), o che abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento laddove la prova era soggetta ad una specifica regola di valutazione: resta, dunque, fermo che tali violazioni non possono essere ravvisate, come invece pretendono i ricorrenti, nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. n. 1229 del 2019).

7.1. Con il quinto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 950 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che “se anche presso l’archivio del Comune… dovessero esistere, come si sostiene, delle mappe redatte nell’anno 1961, non essendo dette mappe, per ammissione degli stessi appellanti, mai state adottate da parte del Catasto Terreni di Bergamo, ne deriva la loro perfetta inutilità rispetto alla decisione, dovendo la soluzione trovare accoglimento o rigetto solo per effetto delle mappe ufficialmente adottate e quindi esistenti”.

7.2. La corte, tuttavia, così facendo, non ha considerato che le mappe catastali non corrispondono allo stato dei luoghi, per cui le relative risultanze sono senz’altro superate. Il riferimento alla mappe catastali, quindi, postula non solo che non vi siano altri elementi da considerare preliminarmente ai fini dell’individuazione dei confini, come, in particolare, la situazione dei luoghi, l’impossibilità di accesso ai fondi in caso di individuazione del confine secondo le risultanze catastali nonchè le risultanze dell’atto d’acquisto dei confinanti, ma anche un’affidabilità delle medesime mappe catastali che nel caso di specie non è dato evidenziare.

7.3. Del resto, hanno aggiunto i ricorrenti, se le risultanze catastali costituiscono elementi ai quali il giudice deve fare riferimento in mancanza di elementi ulteriori e diversi da valutarsi in via preferenziale, non si può negare che il riferimento alle mappe costituisca un tema sul quale il giudice deve indagare in via ufficiosa, procedendo alla ricerca delle mappe catastali rilevati ai fini della decisione.

8.1. Con il sesto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 213 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’istanza proposta dagli appellanti a norma dell’art. 213 c.p.c., dovesse essere disattesa poichè l’ordine di esibizione richiesto non apporterebbe elementi utili alla decisione: “se anche presso l’archivio del Comune… dovessero esistere, come si sostiene, delle mappe redatte nell’anno 1961, non essendo dette mappe, per ammissione degli stessi appellanti, mai state adottate da parte del Catasto Terreni di Bergamo, ne deriva la loro perfetta inutilità rispetto alla decisione, dovendo la soluzione trovare accoglimento o rigetto solo per effetto delle mappe ufficialmente adottate e quindi esistenti”.

8.2. In realtà, hanno osservato i ricorrenti, i rilievi esistenti presso il Comune sono quelli effettuati nel corso delle verifiche periodiche che i Comuni all’epoca effettuavano per accertare la corrispondenza delle mappe alle situazioni reali. La decisione della corte d’appello è, pertanto, errata poichè postula una circostanza (e cioè l’irrilevanza rispetto alle mappe ufficiali) che potrà essere, al contrario, valutata solo ed esclusivamente dopo l’acquisizione delle informazioni presso il Comune.

9. Il quinto ed il sesto motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati. La sentenza impugnata, infatti, una volta riscontrata l’impossibilità di utilizzare le testimonianze raccolte in giudizio, si è attenuta al principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nell’ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo l’incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine (Cass. n. 14020 del 2017; Cass. n. 28103 del 2009; Cass. n. 10121 del 2002). Nè, a tal fine, possono rilevare le dedotte emergenze del titolo d’acquisto in ordine all’estensione del fondo: se, infatti, è vero che, in tema di azione di regolamento di confini, per l’individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, la base primaria dell’indagine del giudice di merito è costituita dall’esame e dalla valutazione dei titoli d’acquisto delle rispettive proprietà, è altrettanto vero, però, che, a tal fine, ciò che rileva non è l’estensione del fondo ma unicamente l’indicazione del confine contenuta nel predetto titolo: la mancanza o l’insufficiente indicazione del quale consente, appunto, il ricorso ad altri mezzi di prova, come le risultanze delle mappe catastali (Cass. n. 21686 del 2006). E neppure, infine, sono rilevanti le mappe asseritamente custodite presso il Comune che, in quanto “mai… adottate da parte del Catasto Terreni di Bergamo”, non possono essere considerate, ai fini previsti dall’art. 950 c.c., quali mappe catastali “ufficialmente adottate”. D’altra parte, il fatto che tali mappe non corrispondano allo stato effettivo dei luoghi, nel quale, invece, il confine tra le proprietà limitrofe sarebbe determinato dal tracciato del muretto, non determina, di certo, l’inutilizzabilità delle mappe catastali ai fini della individuazione del confine: se solo si considera che, a ben vedere, il ricorso alle stesse si giustifica proprio perchè, da un lato, la norma presume che, in difetto di una diversa determinazione del confine nei rispettivi titoli d’acquisto, le parti avessero, appunto, fatto riferimento alla delimitazione (e, quindi, ai confini) delle particelle catastali (quali emergono dalle relative mappe) rispettivamente acquistate mentre, dall’altro, le successive alterazioni dei luoghi (con la conseguente incertezza in ordine alla originaria linea del confine), ove non si traduca in un acquisto a titolo originario della porzione contesa, come l’usucapione, costituisce una violazione del confine effettivo, con la conseguente necessità della sua riconduzione ad una corretta collocazione, così come, appunto, stabilita dalle mappe catastali: non certo adeguando le mappe catastali allo stato dei luoghi (e, quindi, ai confini) così come si sono venuti, in punto di fatto ma contra ius, a determinare.

10. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, d’ufficio, in dispositivo.

12. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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