Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23325 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.05/10/2017),  n. 23325

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18546/2016 proposto da:

ENTE COMUNE DI GIOIA TAURO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLA MINASI;

– ricorrente –

contro

SISTEMI SRL, in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DA CORTONA, 8 SC. B, presso lo

studio dell’avvocato MAURILIO D’ANGELO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMILIANO PANTANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 137/2016 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 19/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

l’Ente Comune di Gioia Tauro ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria n. 137/2016, notificata il 31 maggio 2016, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dall’ente nei confronti della decisione n. 802/2015, con la quale il Tribunale di Palmi aveva dichiarato inammissibile, poichè tardiva, l’opposizione proposta dal Comune di Gioia Tauro avverso il decreto ingiuntivo n. 365/2014, con il quale era stato intimato al medesimo il pagamento della somma di Euro 440.170,50 a favore della Sistemi s.r.l.;

la resistente ha replicato con controricorso e con memoria;

Considerato che:

con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia reputato tardiva l’opposizione proposta in data 26 gennaio 2015 dal Comune di Gioia Tauro nei confronti del decreto ingiuntivo n. 365/2014, notificato il 2 dicembre 2014, sebbene tale notifica sia da considerarsi nulla per omessa indicazione della procura alle liti, tanto da essere stata reiterata in data 16 dicembre 2014, questa volta con l’indicazione della procura;

Ritenuto che:

la censura sia infondata, atteso che sulla validità del ricorso per decreto ingiuntivo, sottoscritto dal difensore munito di mandato di data certa anteriore, ed a fortiori sulla relativa notifica, non incide la mancata menzione di tale mandato nel ricorso stesso, trattandosi di formalità non prescritta dall’art. 638 c.p.c. (Cass. 16/10/1978, n. 4637), che anzi prevede come eventuale siffatta indicazione, come si desume dal comma 2 della norma succitata;

Rilevato che:

nella specie la Corte d’appello ha accertato che la procura alle liti era stata depositata dal creditore ingiungente (p. 6), in conformità al disposto sensi del D.P.R. 13 febbraio 2011, n. 123, art. 10, menzionato dallo stesso dall’esponente – che prevede la trasmissione, equivalente al deposito, di copia informatica, asseverata come conforme all’originale mediante sottoscrizione con firma digitale, della procura alle liti conferita su supporto cartaceo, unicamente all’atto della costituzione del difensore in via telematica;

Ritenuto che:

il secondo motivo – con il quale il Comune di Gioia Tauro denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio – sia inammissibile, essendosi la Corte territoriale pronunciata sul significato da attribuire alla seconda notifica del 16 dicembre 2014, avvenuta mediante indicazione della procura, escludendo che la stessa abbia comportato una remissione in termini del notificante (p. 6);

in ogni caso, spetta a questa Corte – trattandosi di una questione di diritto – stabilire che la seconda notifica non comportava remissione in termini, indipendentemente da quanto argomentato dal giudice del merito;

il terzo motivo sia infondato, essendo dovuto dall’ente pubblico soccombente l’ulteriore contributo unificato del D.P.R. 30 maggio 2022, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, essendo stato l’appello, dal medesimo proposto, integralmente rigettato.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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