Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23324 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. II, 18/09/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 18/09/2019), n.23324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23959/2015 proposto da:

P.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI

MALANDRINO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

AXA ASSICURAZIONI SPA, CENTURION IMMOBILIARE SPA, in persona dei

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12B, presso lo studio dell’avvocato ZOSIMA

VECCHIO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANNA MARIA BUZZONI

ZOCCOLA;

– controricorrenti incidentali –

e contro

P.S., P.G., P.E.,

P.M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1110/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 29/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/05/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e per l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

udito l’Avvocato MALANDRINO Gianluigi, difensore della ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni in atti;

udito l’Avvocato BUZZONI ZOCCOLA Anna Maria, difensore dei resistenti

che ha chiesto l’accoglimento delle difese in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato il 16 aprile 1993 al Pretore di Catania la Eas Assicurazioni s.a.s. di P.M.G. (Eas) esponeva che aveva ricevuto, in data 1 marzo 1990, mandato agenziale a tempo indeterminato in gestione libera dalla allora Prudential Assicurazioni S.p.A. (Prudential), poi Centurion Assicurazioni S.p.A. (Centurion), ora Axa Assicurazioni S.p.A. (Axa); che le parti avevano concordato un piano di incentivazione per l’avviamento dell’agenzia per il triennio 1990/1993, in base al quale la preponente garantiva una incentivazione condizionata al mantenimento del rapporto annuale sinistri/premi inferiore al 70%; che in base a tale piano l’agente era autorizzato a trattenere direttamente la cifra di Lire 2.500.000 mensili; che la proponente aveva illegittimamente esercitato il recesso prima della scadenza del contratto, adducendo come giusta causa l’indebito trattenimento dei premi mensili di incentivazione per la complessiva somma di Lire 62.500.000, nonostante dai documenti in atti risultasse il superamento della percentuale del 70% del rapporto sinistri/premi; che la Prudential aveva ottenuto, con provvedimento d’urgenza, la riconsegna, da parte della Eas, del saldo di chiusura cassa, il rendiconto e l’archivio dei contratti.

Ciò posto chiedeva dichiararsi la nullità o l’annullabilità del recesso per giusta causa intimato dalla Prudential e che la medesima fosse condannata a restituire l’agenzia e al risarcimento del danno per il pregiudizio all’immagine arrecato con il recesso.

In subordine chiedeva accertarsi che lo scioglimento del contratto relativo al programma di incentivazione era imputabile alla compagnia, con conseguente riconoscimento che nulla era dovuto dall’agente in restituzione per tale titolo.

Con ulteriore ricorso la Eas adiva il pretore di Catania per ottenere la condanna della Prudential al pagamento dell’indennità di fine rapporto.

La compagnia si costituiva in entrambi i giudizi contestando gli assunti avversari.

Il pretore rilevava la propria incompetenza per materia e rimetteva le parti al Tribunale di Catania, dinanzi al quale i due procedimenti erano riassunti.

In data precedente a quella del deposito dei due ricorsi la Prudential aveva convenuto in giudizio la Eas al fine di sentire a) dichiarare la legittimità del recesso, intimato in conseguenza dell’indebito trattenimento degli importi mensili di incentivazione e per il mancato versamento, da parte dell’agente, dei saldi relativi a tre scadenze; b) stabilire, in conseguenza di ciò, che la Eas aveva il diritto alle sole indennità previste dall’art. 18 dell’accordo nazionale agenti del 1981; c) ordinare alla Eas di consegnare la quarta copia della polizza non consegnata in sede di esecuzione coattiva del provvedimento cautelare che aveva ordinato la riconsegna dell’agenzia; d) condannare la convenuta a restituire la somma di Lire 62.500.00 trattenuta con la pretesa di avere diritto al controverso premio di incentivazione.

Con ulteriore atto di citazione la Centurion, già Prudential, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, chiesto e ottenuto dalla Eas per il pagamento della somma di Lire 9.724.000, a titolo di provvigioni relative ai contratti di assicurazione per la grandine conclusi nel 1992.

La causa di opposizione al decreto ingiuntivo e i due procedimenti iniziati davanti al pretore e poi riassunti dinanzi al tribunale erano riuniti a quello, preventivamente instaurato, dalla Prudential.

Su richiesta della Eas era concesso un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Axa Assicurazioni, quale cessionaria del portafoglio assicurativo della Centurion, che si costituiva nei giudizi riuniti in corso.

2. Il Tribunale di Catania dichiarava la nullità del recesso dal mandato di agenzia intimato dalla Prudential nei confronti della Eas; rigettava la domanda di condanna dell’agente alla restituzione della somma di Lire 62.500.000, in quanto legittimamente trattenuta dalla Eas; rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo; condannava la Axa pagamento della indennità di fine rapporto, pari a Lire 233.350.946, oltre al risarcimento del danno liquidato in via equitativa in lire 200.000.000 e al pagamento delle spese di lite.

Contro la sentenza la Axa proponeva appello, che la Corte d’appello di Catania rigettava con sentenza poi cassata dalla Suprema Corte, che, su ricorso della Axa, dichiarava la nullità del giudizio d’appello perchè celebrato senza la partecipazione della Centurion, non estromessa dal giudizio dopo la costituzione della Axa.

Il giudizio era riassunto dalla Centurion e dalla Axa nei confronti di P.M.G. socia accomandataria della Eas, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese.

Si costituiva la P., resistendo al gravame.

La corte ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della accomandante A.A., deceduta nel (OMISSIS) ( P.G., E. e S.), che non si costituivano nel giudizio e erano perciò dichiarati contumaci.

3. La corte d’appello accoglieva il gravame.

Essa in primo luogo richiamava la previsione contrattuale relativa alla incentivazione, rilevando che l’erogazione in favore dell’agente era subordinata alla condizione che “per ogni esercizio interessato, il rapporto tecnico sinistri/premi complessivo e per tutte le generazioni dell’Agenzia in affidamento (pagato + riservato per sinistri di tutti i rami e per tutte le generazioni rapportato ai premi imputabili”) fosse inferiore al 70%”.

Aggiungeva che il superamento della proporzione non era stato contestato dall’agente, il quale aveva, da un lato, eccepito l’esistenza di un accordo in base al quale, nella determinazione del rapporto, non doveva tenersi conto dei tre sinistri maggiori nell’anno, dall’altro, che non era stato dimostrato quali sinistri fossero stati effettivamente pagati.

In relazione a tali eccezione la corte rilevava, sulla prima, che il diverso accordo non era stato provato e in ogni caso che, qualora in ipotesi sussistente, era stato superato dal contratto scritto, che non conteneva disposizioni sul punto; sulla seconda eccezione rilevava che, in base all’accordo, nel rapporto tecnico sinistri/premi, doveva considerarsi tanto il “pagato”, quanto il “riservato”.

In ordine all’ulteriore rilievo posto a giustificazione del recesso (ritardato versamento dei saldi relativi a più scadenze) la corte riteneva generica la relativa contestazione, in quanto operata in relazione previsione contrattuale che rinviava a termini ed istruzioni impartite dalla compagnia, il cui contenuto non era stato provato.

La corte riconosceva che al recesso dal contratto di agenzia era applicabile l’art. 2119 c.c., comma 1, dettato per il recesso dal contratto di lavoro subordinato, salva la maggiore rilevanza dell’elemento fiduciario, tale da rendere sufficiente, ai fini della legittimità del recesso, un fatto di minore consistenza.

Posta tale premessa poneva in luce che, nonostante la compagnia avesse più volte rappresentato con una pluralità di missive il superamento della percentuale e richiesto di conseguenza la restituzione delle somme, l’agente non aveva dato corso alla richiesta, rifiutando ingiustificatamente la restituzione degli importi.

Secondo la corte “la rilevanza economica delle somme indebitamente trattenute, avuto riguardo al brevissimo lasso di tempo trascorso (alcuni mesi) dal momento della stipulazione del contratto, danno contezza della gravità dell’inadempimento dell’agente e, correlativamente della legittimità del recesso esercitato dal proponente per il venir meno del rapporto fiduciario, conseguendone da ciò la necessità di effettuate nuovamente i conteggi di quanto dovuto a seguito della cessazione del rapporto, in applicazione degli accordi collettivi riguardanti la materia”.

La corte di merito rilevava inoltre, quanto alle ulteriori pretese economiche della compagnia (Lire 57.602.925 per le quietanze non restituite al preponente e Lire 41.019.158 discendenti dai rilievi contabili maturati al mese di novembre 1992), che la definizione dei rapporti di dare e avere fra le parti non poteva che essere successiva alla riconsegna dell’agenzia, negando ne(contempo che tali rapporti fossero stati regolati in sede di esecuzione del provvedimento di urgenza che aveva ordinato la riconsegna. Ne discendeva da ciò che la sottoscrizione del relativo verbale da parte del rappresentante del proponente era da riferire alla sola consegna della documentazione, essendo irrilevante che il medesimo non avesse fatto riserva in ordine alla debenza di ulteriori importi oltre agli incentivi indebitamente trattenuti.

La corte riconosceva che non spettava alcuna somma all’agente a titolo di risarcimento del danno, essendo il recesso legittimo, aggiungendo che non c’era prova del danno subito.

In conclusione l’agente aveva solamente il diritto all’indennità spettante per l’ipotesi di recesso per giusta causa, determinata in Lire 3.733.101.

4. Per la cassazione della sentenza P.M.G. ha proposto ricorso affidato a otto motivi.

La Axa Assicurazioni S.p.A. e la Centurion Immobiliare S.p.A. hanno resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato.

P.E., P.G. e P. S. sono rimasti intimati.

La ricorrente e le controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo “denuncia violazione e falsa applicazione dei principi in materia di giudizio di rinvio e di reviviscenza della sentenza del Tribunale di Catania in relazione all’art. 383 c.p.c., comma 1, art. 394 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4”.

Il giudizio di rinvio instaurato da Axa Assicurazioni e Centurion Immobiliare S.p.A. doveva svolgersi nei limiti di quanto stabilito dalla Suprema Corte, determinandosi per il giudice di rinvio la sola esigenza della integrazione. La sentenza d’appello era stata caducata solo nei punti direttamente o indirettamente investiti dalla cassazione. Anche nei punti investiti dalla cassazione, lungi dal crearsi il vuoto, sono rimasti integri gli apprezzamenti di fatto a monte del giudizio risultato errato rimanendo invece travolti quelli a valle di tale giudizio.

La corte di merito ha rifatto nuovamente l’appello, procedendo a un riesame complessivo dei fatti di causa e così celebrando un inammissibile terzo grado di giudizio nel merito.

1.1. Il motivo è infondato.

Il ricorrente richiama principi che sono riferibili al caso in cui l’annullamento ad opera della Suprema Corte sia avvenuto per il motivo di cui dell’art. 360, n. 3 (violazione o falsa applicazione di norme di diritto), dovendosi in questo caso il giudice di rinvio soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (Cass. n. 20981/2015; n. 17353/2010; n. 20887/2018). Diversamente, nell’ipotesi di cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., il giudice di rinvio può riesaminare liberamente i fatti già accertati (Cass. n. 12102/2914; n. 14692/(OMISSIS)).

In ogni caso il ricorrente dimentica che nel caso in esame la sentenza è stata cassata con rinvio per error in procedendo, per il motivo di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Infatti nel corso del giudizio di primo grado, il tribunale, su richiesta della Eas disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Axa Assicurazioni spa, alla quale Centurion, con scrittura privata del 24 novembre 1997 di cessione di ramo d’azienda, aveva trasferito la totalità del proprio portafoglio assicurati o e riassicurativo. Axa si costituiva in giudizio, senza che risultasse l’avvenuta estromissione della dante causa Centurion Immobiliare.

La Suprema Corte ha ritenuto che la cessione di un ramo aziendale della precedente compagnia di assicurazioni non avesse dato luogo a un’ipotesi di successione a titolo universale della cedente, trattandosi di soggetto che si era aggiunto ai sensi dell’art. 111 c.p.c., all’altra parte, che non era stata estromessa.

Da qui, secondo la Suprema Corte, la violazione dell’art. 331 c.p.c., in quanto, nonostante l’impugnazione non fosse stata proposta nei confronti della cedente, la corte d’appello aveva omesso di disporre l’integrazione del contraddittorio.

In dipendenza di tale omissione la Suprema Corte ha dichiarato la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso.

Dalla cassazione conseguiva perciò la necessità della totale rinnovazione del giudizio d’appello: “allorchè la corte di cassazione, rilevato che nel giudizio di secondo grado è mancata l’integrità del contraddittorio, pronuncia la nullità della sentenza e del relativo procedimento, dinanzi al giudice di rinvio viene celebrato un secondo giudizio di secondo grado nel quale, eliminata la ragione della nullità con la chiamata a parteciparvi della parte illegittimamente pretermessa, le parti sono libere di svolgere, nei limiti delle proposte impugnazioni, tutte le difese e le argomentazioni ritenute adeguate, ed il giudice di adottare, nell’ambito di esse, le decisioni opportune, senza che su di queste possa in alcun modo pesare la pronuncia cassata a causa della nullità del procedimento da essa concluso” (Cass. n. 6629/1988; n. 15787/2000).

2. Il secondo motivo denuncia “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; violazione o falsa applicazione degli artt. 102,110,111 e 354 c.p.c.”.

Il tribunale, a seguito della cessione del portafoglio da Centurion ad Axa, aveva qualificato la fattispecie non quale successione a titolo particolare nel diritto controverso, ma quale successione ai sensi dell’art. 110 c.p.c. e conseguentemente aveva statuito nei confronti della sola Axa Assicurazione.

Si sostiene pertanto che il difetto di contraddittorio rilevato dalla Corte Suprema risaliva già al primo grado, con la conseguenza che la corte d’appello, adita in sede di rinvio, avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, perchè pronunciasse anche nei confronti della Centurion.

La corte d’appello non si è pronunciata sulla relativa eccezione.

Il terzo motivo, in alternativa ai precedenti, denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 331,332 e 102 c.p.c.; omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, discusso fra le parti”.

In considerazione del fatto che con la scrittura privata di cessione di ramo d’azienda Centurioni aveva trasferito a Axa la totalità del portafoglio assicurativo e riassicurativo, la Corte d’appello, in alternativa alla rimessione al primo giudice, avrebbe dovuto valutare che la integrazione del contraddittorio non era necessaria e, conseguentemente, nell’ambito dei poteri attribuiti al giudice di rinvio, avrebbe dovuto confermare la sentenza d’appello già cassata, motivando sulla impossibilità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Centurion.

2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono palesemente infondati.

La corte d’appello, nel giudizio di rinvio, non avrebbe potuto nè rilevare il difetto di integrità del contraddittorio già riferibile al giudizio di primo grado (Cass. n. 5061/2007; n. 21095/2017), nè tanto meno ritenere inesistente il difetto di contraddittorio rilavato dalla Suprema Corte, così disapplicando la decisione di cassazione con rinvio.

“Una decisione di cassazione con rinvio, ancorchè inficiata, al limite, da violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, non può essere disapplicata – salvo il caso di giuridica inesistenza – nè dal giudice di rinvio nè dalla stessa Corte di Cassazione ulteriormente adita” (Cass. n. 3308/1994; n. 19307/2004; n. 3458/2012; n. 27343/2018).

3. Il quarto motivo denuncia “violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5; motivazione irriducibilmente contraddittoria e incomprensibile”.

Il recesso intimato dalla compagnia si fondava su due diversi fatti: la mancata restituzione degli anticipi per incentivazioni non maturate e il ritardato versamento dei saldi relativi alla seconda quindicina di luglio 1992 e alla prima e seconda quindicina di settembre 1992.

La corte territoriale ha negato la rilevanza del mancato versamento dei saldi dei premi e tuttavia ha ritenuto ugualmente sussistente la giusta causa di recesso. In questi termini essa non ha tenuto conto che la Compagnia era giunta alla determinazione di recedere dal rapporto non in conseguenza della mancata restituzione dei premi di incentivazione, ma solo dopo avere verificato, in sede di ispezione, il mancato versamento dei saldi relativi e tre scadenze.

Si osserva che la mancata restituzione dei premi era stata constatata dalla Compagnia già dal 10 agosto 1992: quindi, se questo fosse stato il fatto che aveva incrinato il rapporto fiduciario, il recesso sarebbe stato intimato tempestivamente, laddove la compagnia ha atteso altri due mesi, con ciò dimostrando di connettere importanza decisiva al mancato versamento dei premi.

L’omesso esame di tale circostanza, e cioè “del concretizzarsi della giusta causa solo al ricorrere dell’addebito – dichiaratamente infondato – relativo al preteso versamento di tre quindicine” ha dato luogo ad un contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili.

Sotto altro profilo, la decisione si pone in contrasto con l’art. 2219 c.c., essendo il recesso palesemente intempestivo.

Il recesso per giusta causa, infatti, è stato intimato dalla compagnia solo in data 12 ottobre 1992, all’esito del preteso omesso versamento delle quindicine sopra indicate, e non il 18 agosto 1992, alla scadenza del termine per il pagamento della somma di Lire 62.500.000, “termini e pagamento non onorati dalla Eas”.

3.1. Il motivo è infondato.

In linea di principio, in presenza di un recesso per giusta causa intimato per due diversi addebiti, ben può il giudice di merito negare la rilevanza di uno dei due addebiti e ritenere ugualmente giustificato il recesso in forza dell’altro, senza incorrere con ciò in alcuna contraddizione.

In effetti la ricorrente, sotto la veste di denuncia di un’anomalia nell’iter logico seguito dalla corte, propone una riflessione logica fondata sul dato temporale, la cui considerazione avrebbe dovuto indurre la corte di merito a riconoscere che ciò che aveva portato la compagnia a interrompere il rapporto trovava nel diverso addebito accertato in secondo tempo la sua essenziale giustificazione.

Insomma l’autentica censura che si muove al giudice di merito è di non avere colto che la mancata restituzione delle incentivazioni costituiva una contestazione di secondaria importanza, giustificandosi il recesso esclusivamente e prioritariamente sul mancato versamento dei saldi relativi a tre scadenze.

Ma è fin troppo chiaro che ciò non costituisce denuncia nè di contraddizione motivazionale, nè tanto meno di un omesso esame di un fatto, dirigendosi piuttosto la censura in via diretta contro l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito: ciò in cassazione non è consentito.

Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la S.C. di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 11789/2005).

3.2. In quanto all’ulteriore censura di cui al motivo in esame, e cioè che, rispetto alla mancata restituzione delle incentivazioni, il recesso sarebbe stato intempestivo, trattasi di aspetto che non è minimamente menzionato nella sentenza impugnata, nè il ricorrente chiarisce se e in che termini la questione fu sottoposta all’esame della corte d’appello.

La censura è pertanto inammissibile, in applicazione del principio secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (Cass. n. 20694/2018; n. 15430/2018).

Si deve ancora aggiungere, per completezza di esame, che la necessaria immediatezza del recesso rispetto ai fatti che lo giustificano va intesa in senso relativo (Cass. n. 4790/2000), trattandosi di principio da applicare con elasticità, tenuto conto della specifica realtà fattuale (Cass. n. 8730/2002), e restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustifichino o meno il ritardo (Cass. n. 15649/2010; n. 20719/2013).

4. Il quinto motivo denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; contrasto fra affermazioni inconciliabili e motivazione incomprensibile; violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c. e art. 2697 c.c.”

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte ha ritenuto che il superamento della percentuale premi sinistri, nella misura indicata dalla compagnia, non fosse stata contestata.

La corte non aveva tenuto conto delle circostanze, risultante dagli atti di causa e dai primi scritti introduttivi, che l’agente aveva chiesto più volte che la Compagnia documentasse il superamento, dichiarandosi disponibile, una volta operata la verifica, a procedere alla restituzione negli stessi termini in cui gli anticipi erano stati trattenuti: la cifra complessiva di Lire 62.500.000 era stata accumulata nel corso di due anni.

In verità, continua il ricorrente, la compagnia aveva esibito la relativa documentazione solo nel corso del giudizio di primo grado. Erroneamente, la corte aveva ritenuto che in proposito non vi fossero contestazioni.

Si sostiene che tale la documentazione era stata contestata “nel corso del processo e da ultimo nella memoria di costituzione nel giudizio di rinvio ove, peraltro si richiamava proprio sul punto la sentenza n. 829 resa dalla Corte di appello di Catania dell’1/09/2005”.

Conseguentemente la Compagnia era gravata dall’onere di dare la prova del proprio assunto, tant’è che essa aveva formulata in proposito una istanza di nomina di un consulente tecnico, che non fu poi disposta, nè ulteriormente richiesta.

Ciò posto il ricorrente richiama ancora una volta la sentenza cassata, nella parte in cui la corte rilevava che il contenuto della documentazione prodotta dalla compagnia, poi ritenuta dettagliata dal giudice di rinvio, sarebbe stato comprensibile solo per tecnici del ramo assicurativo.

4.1. Il motivo è infondato.

La corte di merito ha avuto presente la corrispondenza fra le parti precedente alla lite e l’ha intesa quale espressione di una duplice divergenza di posizione fra l’agente e la compagnia: a) circa l’esistenza di un accordo (dedotta dall’agente) in virtù del quale, nella determinazione della percentuale sinistri/premi, non si doveva tenere conto dei tre sinistri maggiori nell’anno; c) circa la mancata dimostrazione di quale sinistri sarebbero stati effettivamente pagati.

In relazione a tali aspetti essa ha negato l’esistenza dell’accordo nei termini indicati dall’agente, per poi risolvere la questione interpretativa sulle modalità di calcolo della proporzione in base al rilievo che nel rapporto sinistri premi “avrebbe dovuto essere considerato tanto il “pagato” quanto il “riservato””.

La corte d’appello ha nello stesso tempo riconosciuto che i termini del contrasto si erano perpetuati nello stesso modo “nel corso del giudizio”.

Fin qui trattasi di considerazioni che riflettono l’interpretazione che delle deduzioni di parte ha dato la corte di merito, interpretazione nient’affatto illogica, incoerente o contraddittorio e, pertanto, insindacabile in questa sede, non venendo minimamente in discussione nè la denuncia di una violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) di quello del tantum devolutum quantum appellatum (art. 345 c.p.c.) o di altro error in procedendo, e cioè la ricorrenza di un di quelle ipotesi nelle quali “la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame e all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti” (Cass. n. 21421/2014; conf. n. 25299/2017).

A un attento esame il solo aspetto rilevante della censura si coglie laddove il ricorrente evidenzia che la documentazione destinata a dare la prova del credito fu poi fornita nel corso del giudizio e che la stessa documentazione fu da lui contestata.

Tuttavia, ancora una volta, sotto la veste della denuncia di una violazione di legge, dell’omesso esame di un fatto e di una anomalia motivazionale, il ricorrente censura in realtà l’interpretazione dei propri scritti e della propria linea difensiva da parte della corte di merito, nella parte in cui questa ha riconosciuto che non fosse contestato ciò che invece l’agente aveva contestato.

La censura, però, in questi termini è generica, perchè operata, appunto, mediante generico rinvio a ciò che era successo nel corso del giudizio di primo grado e a quanto dedotto nella memoria di costituzione nel giudizio di rinvio.

Questa Corte ha precisato che “il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto” (Cass. n. 12840/2017).

E’ utile ancora ricordare che “nel processo di cognizione, l’onere previsto dall’art. 167 c.p.c., comma 1, di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, comporta che, esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, nè attraverso la revoca espressa della non contestazione, nè deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte” (Cass. n. 26859/2013; conf. n. 22461/2015).

Consegue dalle considerazioni che precedono come sia del tutto fuori luogo la denuncia della violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., che è “configurabile soltanto nell’ipotesi in il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma” (Cass. n. 15107/2013).

Nel caso in esame la corte non ha esentato la compagnia dall’onere di fornire la prova dei fatti, ma ha ritenuto che le contestazioni dell’agente si svolgessero si un diverso piano, implicanti non la sussistenza del fatto materiale (il superamento della proporzione), ma l’interpretazione della previsione negoziale correlata a quel fatto, ritenuto quindi provato.

5. Il sesto motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, motivazione obiettivamente incomprensibile.”

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte ha ritenuto che la mancata restituzione della somma di Lire 62.500.000 fatto idoneo a integrare la giusta causa di recesso.

Si evidenzia che tale somma non aveva, nell’ambito del rapporto, la rilevanza che la corte aveva ad essa riconosciuto, rappresentando il 3,1% degli incassi totali del triennio.

Il ricorrente lamenta inoltre che la corte non ha tenuto conto della condotta della Eas, che non aveva rifiutato la restituzione degli importi, ma si era resa a ciò disponibile una volta che la compagnia avesse documentato la mancanza dei presupposti della incentivazione.

5.1. Il motivo è infondato.

La corte d’appello ha riconosciuto la gravità dell’inadempimento dell’agente non solo in considerazione della entità dell’importo, ma anche in considerazione del “brevissimo lasso di tempo trascorso (alcuni mesi) dal momento della stipulazione del contratto”.

Il relativo apprezzamento, sorretto da motivazione logica e adeguata, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 3869/2011).

In quanto all’ulteriore rilievo di cui al motivo in esame, e cioè che, nella valutazione dei fatti, la corte non aveva correttamente valutato il comportamento dell’agente, la relativa censura propone argomenti già considerati e disattesi nell’esame dei motivi precedenti.

Sul punto il ricorso incorre poi in un difetto di specificità, perchè riporta il contenuto della corrispondenza proveniente dall’agente (3 agosto 1992) e non anche quella proveniente dalla compagnia menzionata nella sentenza impugnata.

Il difetto di specificità appare ancora più evidente, perchè la corte ha operato la valutazione, evidentemente complessiva e sintetica, delle” missive in atti” a partire “dalla prima risposta (dell’agente n.d.r.) alla proponente”.

6. Il settimo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697,2727,2728 e 2729 c.c., nonchè dell’art. 23 dell’Accordo nazionale agenti del 1981; contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”.

La sentenza è oggetto di censure nella parte in cui la corte, da un lato, ha riconosciuto che la definizione dei rapporti di dare e avere fra le parti avrebbe potuto essere effettuata dopo la consegna dell’agenzia, dall’altro, che la mancata riserva del proponente circa l’esistenza di crediti fosse irrilevante.

Il contrasto, secondo il ricorrente, appare tanto più evidente in considerazione del fatto che il rappresentante della compagnia aveva rivendicato a verbale solo il pagamento della somma di Lire 62.500.000.

La corte d’appello era inoltre incorsa nella violazione dell’art. 23 dell’Accordo nazionale degli agenti, laddove la norma prevede che le eventuali contestazione debbano risultare dal verbale di riconsegna, con le ragioni e/o riserve delle parti.

In assenze di riserve era quindi legittimo presumere che le parti avessero regolato in sede di riconsegna dell’agenzia i rapporti di dare e avere, derivandone quindi ulteriormente che la corte aveva dato seguito a una rivendicazione di crediti, non solo in assenza di prova, ma richiesti a distanza di diversi mesi dalla chiusura delle operazioni di riconsegna. Si sostiene che i tabulati prodotti dalla compagnia in corso di causa non fornivano la prova dei crediti, ragion per cui non si poteva dare seguito alla consulenza tecnica, con la quale non è infatti possibile supplire all’inerzia di parte nell’assolvimento dell’onere della prova, come correttamente aveva ritenuto la sentenza cassata.

6.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

La corte di merito ha escluso che in seno al verbale di riconsegna le parti avessero regolato i loro rapporti, riconoscendo che la sottoscrizione del rappresentante della proponente atteneva “alla riconsegna della documentazione e alla consegna delle quietanze a carico all’agente”. In relazione a tale affermazione il ricorrente non propone alcuna censura intesa a evidenziare un errore commesso dal giudice di merito nell’intendere la portata del verbale, il cui contenuto non è trascritto nelle parti di interesse.

Si deve aggiungere ordine agli ulteriori profili di censura di cui al motivo in esame:

a) che, in linea logica, non sussiste alcun conflitto fra l’affermazione secondo cui la definizione dei rapporti di dare e avere doveva essere necessariamente successiva alla consegna della documentazione da parte della Eas e quella intesa a svalutare la mancata riserva di crediti ulteriori, oltre a quello rivendicato relativo alla restituzione delle incentivazioni;

b) che la mancanza della espressa riserva, menzionata nella previsione dell’art. 23 dell’Accordo nazionale agenti del 1981, di per sè, non autorizza minimamente la illazione che le parti avessero regolato in precedenza i loro rapporti di dare e avere, nè tanto meno impediva a uno o all’altro dei contraenti di rivendicare crediti ulteriori dopo la consegna dell’agenzia.

c) che il medesimo ricorrente ammette che la compagnia aveva prodotto i tabulati, per cui la nomina del consulente tecnico non ha avuto il fine di supplire all’inerzia di parte, ma di fornire un ausilio al giudice nell’esame dei documenti prodotti ai fini della prova (Cass. n. 6001/2004).

7. L’ottavo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

La sentenza è censurata nella parte in cui la corte ha ritenuto che non fosse stata data la prova del danno, in presenza di univoci riscontri contabili acquisiti grazie alla consulenza disposta dal tribunale.

Era inoltre errata la quantificazione delle indennità spettante per l’ipotesi di recesso per giusta causa.

Si sostiene che le indennità va determinata, in conformità all’art. 27 dell’Accordo nazionale agenti, in percentuale sulla media delle provvigioni liquidate all’agente in funzione della durata del contratto.

La corte ha omesso di considerare che il consulente tecnico nominato dal tribunale aveva determinato il dovuto nel maggiore importo di Lire 14.622.092.

7.1. Le censure sono ambedue inammissibili.

La prima è tale perchè le considerazioni sulla mancanza di prova del danno non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione, interamente fondata sulla legittimità del recesso, che “esclude la sussistenza di un danno risarcibile” (pag. 9 sentenza impugnata).

Le argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione già basata su altre decisive ragioni, sono improduttive di effetti giuridici e, come tali, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità (Cass. 10420/2005).

La seconda perchè non sono riportate per esteso le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese: il che impedisce alla corte la preliminare verifica, sulla base del solo ricorso, della decisività della risultanza non valutata (Cass., n. 17369/2004; n. 3224/2014; n. 16368/2917)

8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese sono a carico della ricorrente.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in Euro 10.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettaria nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge;

dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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