Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23323 del 24/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 24/08/2021, (ud. 04/03/2020, dep. 24/08/2021), n.23323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12823-2016 proposto da:

R.R., R.A., R.I., tutti nella qualità di

eredi legittimi della Signora T.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA T. MONTICELLI, 12, presso lo studio

dell’avvocato CORRADO MATERA, rappresentati e difesi dall’avvocato

OTTAVIO PANNONE;

– ricorrenti –

contro

– N.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati ENRICO ROMANO, ROSARIO MARSICO, PIETRO ROCCO

DI TORREPADULA;

– T.C., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIORGIO DI MAJO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 841/2016 della CORTE D’APPELLO i NAPOLI,

depositata il 19/02/2016 r.g.n. 2402/2011.

 

Fatto

RILEVATO

che il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 2183/2010, pubblicata il 24.3.2010, ha accolto parzialmente, relativamente alla sola somma di Euro 6.559,40, la domanda di N.A., la quale, premesso di avere lavorato, dal maggio 1999 al dicembre 2005, come collaboratrice domestica e badante di T.G., poi deceduto, e di essere stata assunta dalla nipote del medesimo, T.C., da cui riceveva le direttive e lo stipendio, aveva chiesto la condanna di T.C. e di T.A., quest’ultima quale erede universale del predetto T., al pagamento di Euro 32.354,23, oltre accessori, “per i titoli risultanti dal conteggio allegato”;

che la Corte territoriale di Napoli, con sentenza pubblicata in data 19.2.2016, ha accolto in parte l’appello principale interposto da N.A., nei confronti di T.C. e di R.A., R.R. ed R.I., eredi di T.A., ritenendo, altresì, fondato l’appello incidentale di T.C.; pertanto, in parziale riforma della pronunzia oggetto di gravame, ha rideterminato l’importo spettante alla N. in Euro 11.501,89 in luogo di quello minore di Euro 6.559,40 riconosciuto in primo grado, con conseguente condanna degli eredi di T.A. al pagamento del predetto importo, oltre agli accessori di legge, rigettando integralmente la domanda proposta in prime cure nei confronti di T.C.; e ciò, in quanto “il giudice di primo grado, come giustamente rilevato dalla appellante incidentale, ha pronunciato ultra petitum, dal momento che T.C., come si evince espressamente dal ricorso introduttivo del giudizio, non era stata evocata in giudizio in qualità di erede (come invece T.A., qualificata dalla stessa N. erede universale dello zio defunto), ma quale effettivo datore di lavoro, sicché non poteva essere condannata per una ragione diversa da quella fatta valere dalla stessa attrice”;

che per la cassazione della sentenza ricorrono R.A., R.R. ed R.I., in qualità di eredi di T.A., sulla base di tre motivi ulteriormente illustrati da memoria, cui resistono con rispettivi controricorsi N.A. e T.C.;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., perché “la sentenza impugnata fonda la condanna dei signori R., in qualità di eredi di T.A., al pagamento delle spettanze dovute alla N. sull’erroneo presupposto che sia stata accertata in corso di causa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra quest’ultima e T.G.”; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti”, perché i giudici di secondo grado non avrebbero dato rilevanza ad una serie di circostanze e di elementi probatori emersi dall’istruttoria svolta; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti” per non avere i giudici di appello dato il giusto rilievo a quanto emerso dall’istruttoria in merito al fatto che la N. era stata incaricata di prestare assistenza a T.G. da T.C.;

che il primo motivo non è meritevole di accoglimento, perché i ricorrenti non hanno indicato sotto quale profilo la norma di cui all’art. 2094 c.c. sarebbe stata violata” in spregio alla prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, debba essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, ma anche con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009); pertanto, le doglianze mosse al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza si risolvono in considerazioni di fatto e sfornite di qualsiasi delibazione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011);

che, inoltre, la Corte di Appello ha spiegato il motivo per cui la domanda proposta in primo grado nei confronti di T.C. non poteva trovare accoglimento, non essendo la stessa “stata evocata in giudizio in qualità di erede (come invece T.A., qualificata dalla stessa N. erede universale dello zio defunto), ma quale effettivo datore di lavoro, sicché non poteva essere condannata per una ragione diversa da quella fatta valere dalla stessa attrice”;

che il secondo ed il terzo motivo – da trattare congiuntamente, perché connessi – sono inammissibili, poiché il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito; per la qual cosa, “la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove” (come, nella sostanza, è avvenuto nella fattispecie) “non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito” (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. nn. 14541/2014; 2056/2011); e, nella fattispecie, la Corte distrettuale è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un percorso motivazionale condivisibile e scevro da vizi logico-giuridici circa la valutazione degli elementi delibatori posti a base della stessa, mentre le censure sollevate, al riguardo, dai ricorrenti appaiono, all’evidenza, finalizzate ad una nuova valutazione degli elementi di fatto, attraverso la mera contestazione della valutazione dei predetti elementi;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto; che le spese, liquidate come in dispositivo, in favore di N.A. e di T.C., seguono la soccombenza, dovendosi dare conto che quelle in favore della prima vanno distratte, ai sensi dell’art. 93 codice di rito, in favore dei difensori della stessa, avv.ti Pietro Rocco di Torrepadula, Rosario Marsico ed Enrico Romano, dichiaratisi antistatari;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore di N.A., da distrarsi, ed Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore di T.C..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021

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