Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23323 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. II, 18/09/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 18/09/2019), n.23323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3745/2015 proposto da:

F.A., e F.N., nella qualità di

procuratrice di G.P., rappresentati e difesi dall’Avvocato

DOMENICO BERGAMINI, presso il cui studio a Roma, piazza Monte

Gennaro 24, elettivamente domiciliano, per procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SANT’ANGELO ROMANO, rappresentato e difeso dall’Avvocato

MARIA ATHENA LORIZIO, presso il cui studio a Roma, via Dora 1,

elettivamente domicilia, per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2014 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,

depositata il 16/6/2014

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/5/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Sant’Angelo Romano ha proposto reclamo avverso la sentenza con la quale, nel 2008, il commissario degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l’Umbria ha dichiarato la natura allodiale del fondo posseduto da F.A. e G.P., censito al Catasto Terreni del, predetto Comune, al f. (OMISSIS), p.lla (OMISSIS).

La corte d’appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il reclamo ed ha dichiarato che il fondo posseduto da F.A. e G.P. appartiene al demanio civico del Comune di Sant’Angelo Romano.

La corte, in particolare, ha ritenuto incontroversa l’appartenenza del fondo in questione ad un feudo e, quindi, in applicazione del noto principio ubi feuda ibi demania, incontrovertibile l’originaria natura demaniale dello stesso. D’altra parte, ha aggiunto la corte, in tempi più recenti, all’epoca del Catasto Gregoriano, il fondo risultava ancora intestato al Popolo di (OMISSIS) ed apparteneva, quindi, al Comune di Sant’Angelo Romano non quale ente territoriale ma quale ente esponenziale della comunità cittadina.

Per dichiarare la natura allodiale del fondo, dunque, ha proseguito la corte, era necessaria la prova che la natura demaniale fosse venuta meno: tale prova, tuttavia, non è stata fornita, nè i ricorrenti hanno allegato fatti giuridici che ne avrebbero determinato la cessazione. Ed infatti, ha osservato la corte, il punto contrale della controversia, non valutato adeguatamente nè dal consulente tecnico d’ufficio nè dal commissario, era costituito dal fatto che la Delib. Comunale 24 maggio 1894, in materia di concessioni enfiteutiche, finalizzata a determinare il migliore utilizzo dei beni civici, non era idonea a provocare la sdemanializzazione del bene proprio in considerazione della natura imprescrittibile dei diritti di uso F.A. e G.P., con ricorso notificato il 27/1/2015, hanno chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.

Il Comune di Sant’Angelo Romano ha resistito con controricorso notificato in data 9/10/2013 con il quale, tra l’altro, ha eccepito la tardività del ricorso in ragione della intervenuta notificazione della sentenza impugnata all’avv. Daniele Zega, difensore di F.A. e G.P. nel giudizio d’appello, in data 25/6/2014.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

La Corte, con ordinanza interlocutoria del 28/11/2018-28/1/2019, ha disposto l’acquisizione, presso la corte d’appello di Roma, degli atti relativi al formale esito della notificazione della sentenza impugnata all’avv. Daniele Zega, difensore di F.A. e G.P. nel giudizio d’appello, presso il domicilio eletto (per tale giudizio: cfr. la comparsa di costituzione e risposta depositata il 14/1/2009) in Roma, piazza Monte Gennaro 24.

Gli atti sono stati trasmessi con nota del 13/12/2018.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, la Corte ritiene che il ricorso è tempestivo. Gli atti del giudizio di merito che la Corte ha acquisito, infatti, hanno dimostrato che la notificazione del dispositivo della sentenza impugnata all’avv. Daniele Zega, difensore di F.A. e G.P. nel giudizio d’appello, presso il domicilio eletto per tale giudizio, e cioè a Roma, piazza Monte Gennaro 24, non ha avuto esito positivo.

2. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione della L. n. 1766 del 1927 e del R.D. n. 332 del 1928, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che fosse incontroversa l’appartenenza del fondo in questione ad un feudo e che, in applicazione del noto principio ubi feuda ibi demania, dovesse ritenersi incontrovertibile la originaria natura demaniale dello stesso, laddove, al contrario, la penetrante, articolata e più che esaustiva. indagine peritale svolta nel corso del giudizio innanzi al commissario aveva escluso in maniera categorica che il fondo in questione appartenesse al demanio civico o fosse gravato da diritti di uso civico. D’altra parte, hanno aggiunto i ricorrenti, anche a voler ammettere che il comprensorio “(OMISSIS)” del Comune di Sant’Angelo Romano facesse parte del feudo, resta il fatto che dal principio ubi feuda ibi demania deriva la presunzione di esistenza di usi civici ma non della natura demaniale dei terreni da essi gravati con la conseguenza che spetta all’ente pubblico che chiede l’accertamento della demanialità del bene l’onere di provare che il fondo appartenga al demanio pubblico. In ogni caso, hanno concluso i ricorrenti, non v’è alcuna certezza che detto comprensorio ricadesse nel territorio sul quale era stata concessa l’infeudazione nè risulta che detto comprensorio fosse di natura demaniale, emergendo, anzi, dagli accertamenti svolti, che lo stesso risulta di piena proprietà privata.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la nullità della sentenza per apparente od omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, hanno censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il punto contrale della controversia, non valutato adeguatamente nè dal consulente tecnico d’ufficio nè dal commissario, era costituito dal fatto che la Delib. Comunale 24 maggio 1894, in materia di concessioni enfiteutiche, finalizzata a determinare il migliore utilizzo dei beni civici, non era idonea a provocare la sdemanializzazione del bene in considerazione della natura imprescrittibile dei diritti di uso civico, laddove, in realtà, nè la relazione del consulente, nè la decisione del commissario hanno mai parlato, con riguardo al terreno distinto nel catasto del Comune di Sant’Angelo Romano al f. (OMISSIS), p.lla (OMISSIS), di sdemanializzazione dello stesso in conseguenza della predetta Delibera, comunale, La motivazione resa dalla corte, quindi, hanno concluso i ricorrenti, è totalmente inconsistente, risultando solo apparente.

3. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e agli artt. 115 e 116 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il fondo in questione fosse demaniale in aperto ed insanabile contrasto con le prove acquisite al processo. Da nessun atto del processo, infatti, hanno osservato i ricorrenti, emerge che il fondo in questione fosse di natura demaniale, risultando, al contrario, accertato da altre sentenze emesse dalla stessa corte d’appello, passate in giudicato, che i terreni siti nel comprensorio denominato “(OMISSIS)” del Comune di Sant’Angelo Romano non sono di natura demaniale nè sono gravati da diritti di uso civico.

4. Il primo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati, con assorbimento del secondo. Escluso, infatti, ogni rilievo alle sentenze passate in giudicato con le quali la stessa corte d’appello avrebbe ritenuto che i terreni siti nel comprensorio denominato “(OMISSIS)” del Comune di Sant’Angelo Romano non sono di natura demaniale nè sono gravati da diritti di uso civico: nel giudizio di legittimità, infatti, il principio della rilevabilità del giudicato esterno dev’essere coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato ha l’onere (nella specie inadempiuto), a pena d’inammissibilità del ricorso di riprodurre in quest’ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa (Cass. n. 2617 del 2015), rileva la Corte che i ricorrenti, intanto, cadono nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c., può porsi solo quando il ricorrente, rispettivamente, alleghi che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, o contraddicendola espressamente, e cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, e cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, ovvero che il giudice, nel valutare una prova ovvero una risultanza probatoria, o non abbia operato, pur in assenza di una diversa indicazione normativa, secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), o che abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento laddove la prova era soggetta ad una specifica regola di valutazione (Cass. n. 27000 del 2016; conf., più di recente, Cass. n. 1229 del 2019). Tali violazioni, dunque, non possono essere certo ravvisate nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre: “se spetta indubbiamente alle parti proporre i mezzi di prova che esse ritengono più idonei ed utili, e se il giudice non può fondare la propria decisione che sulle prove dalle parti stesse proposte (e su quelle eventualmente ammissibili d’ufficio), rientra però nei compiti propri del giudice stesso stabilire quale dei mezzi offerti sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l’indagine sollecitata dalle parti, ed è perciò suo potere, senza che si determini alcuna violazione del principio della disponibilità delle prove, portato dall’art. 115 c.p.c., ammettere esclusivamente le prove che ritenga, motivatamente, rilevanti ed influenti al fine del giudizio richiestogli e negare (o rifiutarne l’assunzione se già ammesse: v. art. 209 c.p.c.) le altre (fatta eccezione per il giuramento) che reputi del tutto superflue e defatigatorie” (Cass. n. 11892 del 2016, in motiv.). La circostanza che il giudice abbia malamente esercitato il prudente apprezzamento della prova è censurabile, in effetti, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 26965 del 2007; Cass. n. 13960 del 2014). Sennonchè, com’è noto, le Sezioni Unite di questa Corte (n. 8053 del 2014) hanno ritenuto che l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile al giudizio in esame, consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carettere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (così, più di recente, Cass. n. 27415 del 2018, in motiv.; Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). Pertanto, laddove non si contesti l’inesistenza, nei termini predetti, del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale, il vizio di motivazione può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. n. 23940 del 2017, in motiv.). Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente, che denuncia il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ha l’onere di indicare il “fatto storico”, principale (e cioè il fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) ovvero secondario (cioè dedotto in. funzione di prova di un fatto principale), vale a dire un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 27415 del 2018, in motiv.; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017; Cass. n. 21152 del 2014; Cass. SU. n. 5745 del 2015), il cui esame sia stato omesso, nonchè il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti ed, infine, la sua “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.). L’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non. abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). E’, quindi, inammissibile la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per sostenere semplicemente il mancato esame di deduzioni istruttorie ovvero di documenti da parte del giudice del merito (Cass. n. 27415 del 2018, in motiv.). Nel caso di specie, peraltro, i ricorrenti non hanno specificamente dedotto quali sono stati i fatti storici che la corte d’appello, benchè decisivi ed oggetto di discussione tra le parti nel corso del giudizio, avrebbe omesso di esaminare, limitandosi, piuttosto, a sollecitare una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio. La valutazione delle prove raccolte, infatti, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 2431 del 20041 Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). Rimane, pertanto, estranea al vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. La deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente, quindi, di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittigiità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. Com’è noto, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata nè quello di procedere ad una rilettura. degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha indicato, in modo logico e coerente, le ragioni per le quali ha ritenuto che il fondo dei ricorrenti fosse demaniale, vale a dire, per un verso, che non fosse controverso che il fondo in questione faceva parte di un feudo e, per altro verso, che, in virtù del principio ubi feuda ibi demania, dovesse presumersi, appunto, la sua natura demaniale, a meno che non fosse fornita, da parte degli opponenti, la prova di fatti che ne avessero determinato la cessazione, della quale, però, ha escluso la sussistenza (a nulla, conseguentemente, rilevando il riferimento, quale ulteriore ratio decidendi, alla Delibera comunale del 1894). In effetti, una volta che sia stato dimostrato che una terra fa parte di un demanio universale, la demanialità della stessa si presume, a meno che non sussista un preciso titolo da cui risulti, per quella determinata terra, la trasformazione del demanio in allodio, con onere della prova a carico del privato che eccepisce la natura allodiale (Cass. n. 4473 del 2019, in motiv.; Cass. n. 4753 del 2014). Quanto al resto, non può che ribadirsi il principio secondo il quale il controllo del giudice del merito sui risultati dell’indagine svolta dal consulente tecnico d’ufficio costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della sufficienza e correttezza logico-giuridica della motivazione: in particolare, ove il giudice di primo grado si sia conformato alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, il giudice d’appello può pervenire a valutazioni divergenti da quelle, senza essere tenuto ad effettuare una nuova consulenza, qualora, nel suo libero apprezzamento, ritenga, dandone adeguata motivazione, le conclusioni dell’ausiliario non sorrette da adeguato approfondimento o non condivisibili per altre convincenti ragioni (Cass. n. 19661 del 2006; Cass. n. 25569 del 2010).

5. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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