Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23323 del 16/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 16/11/2016), n.23323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14947/2014 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via BARNABA

TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato GINEVRA PAOLETTI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ELISABETTA ZAMBON ed ARTURO

GUSSAGO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 70/2014 della CORTE d’appello di BRISCIA,

depositata il 20/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore, D.ssa. Magda Cristiano;

udito l’avvocato Ginevra Paoletti, per delega dell’avvocato

Elisabetta Zambon, difensore del ricorrente, che si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d’appello di Brescia ha, per ciò che in questa sede ancora rileva, respinto l’appello proposto da C.C. contro la sentenza di primo grado che, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con R.P., ha posto a suo carico un assegno mensile di mantenimento di Euro 350 per ciascuno dei due figli minori, affidati ad entrambi i genitori ma collocati in via prevalente presso la madre, nonchè un assegno mensile di Euro 200,00 in favore della ex moglie.

La corte territoriale, rilevato che l’appellante, fisioterapista e già dipendente di una casa di riposo sita in (OMISSIS), aveva deciso di trasferirsi a (OMISSIS) per svolgere la libera professione e che in tale città risultava avere rapporti con più cliniche, ha ritenuto non credibile il dedotto peggioramento delle sue condizioni economiche ed ha affermato che la misura degli assegni stabilita dal primo giudice era del tutto congrua, tenuto conto, altresì, che negli anni egli aveva potuto usufruire pro-quota anche delle somme derivate dalle vendite di appartamenti di proprietà di famiglia (presumibilmente maggiori di quelle dichiarate nei rogiti) e che dunque certamente sussisteva un divario fra le sue condizioni economiche e quelle della R..

2) La sentenza, pubblicata il 14.01.2014, è stata impugnata da C.C., con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Patrizia R. non ha svolto attività difensiva.

3) Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia disatteso i dati emergenti dalla documentazione da lui prodotta, dai quali si evinceva il peggioramento della sua condizione economica rispetto a quella goduta in costanza di matrimonio.

3.1) Col secondo contesta che potesse essere posto a suo carico l’assegno divorzile, atteso che la disparità di condizione economica sussistente fra lui e la ex moglie derivava da una precisa scelta di quest’ultima, che aveva optato per un lavoro part-time, senza mai valutare altre opportunità di impiego che le avrebbero consentito di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

4) I motivi, ad avviso di questa relatrice, sono entrambi inammissibili, perchè, oltre ad illustrare censure fondate su documenti non allegati specificamente al ricorso e dei quali non è indicata l’esatta collocazione processuale (secondo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), si risolvono nella richiesta di un integrale riesame del merito della decisione, senza neppure indicare quale sia il fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, che la corte d’appello avrebbe omesso di esaminare.

Si propone pertanto di dichiarare inammissibile il ricorso con pronuncia camerale, assunta ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, peraltro non contrastate dal ricorrente, che non ha depositato memoria.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Poichè la parte intimata non ha svolto attività difensiva, non v’è luogo alla pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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