Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23323 del 05/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.05/10/2017), n. 23323
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27433/2015 proposto da:
T.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI
180, presso lo studio dell’avvocato NICCOLO’ ARNALDO BRUNO, che lo
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato
DANIELE CECCARELLI;
– ricorrente –
contro
R.P.E.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 227/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 15/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
T.R. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi illustrati con memoria, avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 227/2015, depositata il 15 aprile 2015, con la quale sono stati rigettati gli appelli principale ed incidentale proposti, rispettivamente, da T.R. ed R.P.E., nei confronti della pronuncia del Tribunale di Terni n. 640/2014;
l’intimata non ha svolto attività difensiva.
considerato che:
il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto si risolve, in sostanza, in una richiesta di riesame dei profili fattuali della vicenda, peraltro congruamente valutati dal giudice di seconde cure nell’impugnata sentenza;
il fatto storico dedotto dall’istante – costituito dalla “causalità diretta tra la relazione extraconiugale della R. e la disgregazione del matrimonio” – è stato, invero, adeguatamente preso in considerazione dalla Corte d’appello, che ha escluso detta causalità, sulla base degli elementi acquisiti agli atti di causa, laddove il ricorrente si duole, del tutto inammissibilmente, dell’omesso o erroneo esame di taluni documenti prodotti in causa (lettera dell’avv. Sforza del 6 giugno 2011, ricorso al Tribunale dei Minorenni di Perugia del 20 giugno 2011, mail della R. del 20 giugno 2011); per vero, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie in atti (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054);
Considerato che:
il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non avendo la Corte territoriale in alcun modo operato la dedotta inversione dell’onere della prova, essendosi limitata ad escludere, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. 07/12/2007, n. 25618; Cass. 14/08/2015, n. 16859);
il giudice di appello ha accertato, infatti, che la relazione coniugale della R. si era inserita “nell’ambito di una relazione familiare già caratterizzata da una profonda “crisi coniugale”, come era possibile dedurre dalla mail inviata dal T. alla R. il 28 aprile 2011, rivelatrice della consapevolezza, in capo all’odierno ricorrente, che la crisi stava per sfociare in una separazione, tanto che nel successivo mese di maggio i legali dei due coniugi si erano adoperati per trovare una soluzione economica “essendo evidente l’irreversibilità della crisi matrimoniale”;
Ritenuto che:
per tali ragioni, il ricorso debba essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata.
PQM
rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017