Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23322 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. II, 18/09/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 18/09/2019), n.23322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26361/2015 proposto da:

R.L., R.M., elettivamente domiciliati in RIETI, VIA

MATTEUCCI 10-C, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO VIVIO, che

li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DI VILLA

MASSIMO 39, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA BIZZONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO QUADRUCCIO;

– controricorrente –

e contro

R.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5972/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/04/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Rieti, con sentenza non definitiva n. 227 del 2010, rigettò le domande proposte R.G. ed R.A. nei confronti del germano B. – di scioglimento della comunione ereditaria formatasi in seguito al decesso di entrambi i genitori, con riduzione delle disposizioni testamentarie lesive di legittima e previa acquisizione di beni mobili e immobili alla massa – e, in accoglimento della riconvenzionale proposta da B., dispose lo scioglimento della comunione ereditaria tra R.G. e R.B., provvedendo con separata ordinanza alla nomina di CTU. Con successiva sentenza n. 258 del 2012, il Tribunale assegnò la quota di beni indicata sub b a R.G. e quella indicata sub a agli eredi di R.B., R.L. e M..

2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 30 settembre 2014, previa riunione delle impugnazioni (RG 3537/2010; RG 4223/2012), ha rigettato i gravami proposti dalle parti.

2.1. Per quanto ancora di interesse in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l’appello incidentale proposto da R.L. e M. avverso la sentenza non definitiva sul rilievo che tale sentenza aveva rimesso alla fase successiva del giudizio la decisione sui capi della domanda riconvenzionale.

2.2. La stessa Corte ha ritenuto infondati i motivi dell’appello proposto da R.L. e M. avverso la sentenza definitiva, osservando che il criterio di assegnazione delle quote adottato dal Tribunale era logico e condivisibile.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso R.L. e M. sulla base di quattro motivi. ai quali resiste con controricorso R.G.. Non ha svolto difese R.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi è denunciata violazione dell’art. 1322 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. e violazione dell’art. 112 c.p.c. e si contesta la carenza assoluta di motivazione con riferimento sia alla mancata indicazione testuale del tema decisorio devoluto con l’appello proposto avverso la sentenza definitiva, sia alla mancata esplicitazione delle ragioni poste a fondamento della decisione di rigetto dei motivi di appello con i quali si censurava la decisione del Tribunale di derogare al criterio del sorteggio per l’assegnazione delle quote.

2. Con il terzo motivo è denunciato omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, e si contesta che il Tribunale aveva fondato la deroga al criterio del sorteggio su una circostanza – la titolarità in capo a R.G. della licenza commerciale per l’esercizio dell’azienda di ristorazione “(OMISSIS)” – che era incerta, essendo stata cassata con rinvio la sentenza d’appello che aveva riconosciuto detta titolarità (Cass. n. 17783 del 2015).

3 Con il quarto motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100,112,277 c.p.c., art. 279 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 785 c.p.c. e si contesta la statuizione di inammissibilità dell’appello incidentale avverso la sentenza non definitiva.

4. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto censurano sotto profili diversi la carenza di motivazione, sono fondati.

4.1. La sentenza impugnata ha fatto rinvio alle sentenze di primo grado, sia per la ricostruzione della vicenda processuale sia per la motivazione, richiamando la giurisprudenza di questa Corte in tema di motivazione per relationem ma non si è conformata al principio, ripetutamente affermato, secondo cui il rinvio deve essere operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, in particolare con riferimento alle ragioni della decisione che debbono risultare in modo chiaro ed essere attribuibili all’organo giudicante (ex plurimis, Cass. 26/05/2016, n. 10937; 05/11/2015, n. 22652; 14/10/2015, n. 20648; Sez. U 16/01/2015, n. 642; 22/05/2012, n. 8053; 11/02/2011, n. 3367).

Nella specie, infatti, oltre a non aver riportato neppure in sintesi il contenuto dei motivi di appello con i quali R.L. e M. avevano contestato la mancata applicazione del criterio del sorteggio ai fini dell’attribuzione delle quote, la Corte d’appello ha rigettato le doglianze affermando che il criterio adottato dal Tribunale era di per sè logico e condivisibile, e che del tutto illogico sarebbe stato il sorteggio.

In questo modo la Corte d’appello ha fornito una motivazione apparente.

Il criterio del sorteggio, indicato dall’art. 729 c.c., è soltanto tendenziale e quindi derogabile a fronte di ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ovvero di fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, ma è evidente che tali ragioni debbono essere chiarite (tra le altre, Cass. 21/02/2017, n. 4426; 12/02/2013, n. 3461).

5. Il quarto motivo di ricorso è infondato.

5.1. Correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che non potesse configurarsi l’omissione di pronuncia con riferimento alla sentenza non definitiva. Il Tribunale, infatti, aveva rimesso la causa alla fase successiva per la divisione, e in quella sede era ancora possibile la pronuncia sui capi della domanda riconvenzionale proposta dall’originario convenuto, con la conseguenza che l’eventuale omissione di pronuncia avrebbe dovuto essere contestata con riferimento alla sentenza definitiva.

6. All’accoglimento del ricorso con riferimento ai primi tre motivi, segue la cassazione della sentenza impugnata in parte qua ed il rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale provvederà ad un nuovo esame delle questioni riguardanti il criterio di assegnazione delle porzioni, e regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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