Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23321 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI EDOLO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato

D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati LOGOZZO MAURIZIO, DE MITA ENRICO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

ENEL PRODUZIONE SPA in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

G.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 350/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 14/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato LOGOZZO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato SALVINI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del primo

motivo del ricorso, rigetto del secondo e terzo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Comune di Edolo propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. stacc. di Brescia, n. 350/63/06, depositata il 14 dicembre 2006, con la quale, riuniti i due procedimenti attinenti ad altrettanti ricorsi introduttivi, la pretesa di irrogazione di sanzione per ridotto pagamento dell’acconto lei del 2003 da parte di G.C., quale procuratore della società Enel Produzione Spa., e di pagamento di somma da parte di questa come responsabile solidale, non veniva riconosciuta, conformemente al primo grado. In particolare il giudice del gravame affermava che la rendita catastale attribuita dall’Ute era stata annullata con sentenza d’appello n. 15/65/04, passata in giudicato, come pure con altra decisione avente il n. 53, depositata il 26.4.2004, e inerente alla successiva rendita di pari entità e di cui all’atto catastale n. 8 del 24.12.2001, notificata successivamente alla prima. Pertanto esse non potevano avere alcuna efficacia nella determinazione dell’imposta in questione, anche perchè la rendita proposta nel 1997 (dicembre), doveva considerarsi efficace sin dal 1.1.1998, senza che la messa in atti successiva da parte dell’Ute potesse avere riflessi negativi nei riguardi dei contribuenti. L’Enel Produzione resiste con controricorso, mentre G. non si è costituito, ed il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di diverse norme di legge, in quanto il dedotto annullamento della rendita catastale non era divenuto definitivo, posto che la relativa sentenza era stata gravata con ricorso in appello non ancora deciso, ed inoltre la rendita attribuita era rettificata rispetto alla precedente, sicchè questa non poteva non essere presa a base dall’ente impositore locale, dal momento che quella provvisoria era stata a suo tempo proposta, e poi rettificata con quella definitiva regolarmente notificata. Inoltre l’agenzia del territorio successivamente aveva provveduto a rettificare la medesima, senza che mai sul punto si fosse effettivamente formato il giudicato.

Il motivo è infondato, dal momento che i contribuenti hanno indicato gli estremi e il contenuto delle sentenze invocata, ed in particolare di quella avente il n. 15/65/04, con l’attestazione di passaggio in giudicato della segreteria ex art. 127 disp. att. c.p.c., come indicato anche dalla stessa CTR nella parte motiva, e pertanto la rettifica della rendita proposta col metodo DOCFA dalla società Enel nel mese di dicembre 1997, compiuta dall’Ute nel mese di settembre 1998, non poteva dispiegare alcuna efficacia, atteso che quella decisione era divenuta ormai definitiva, senza che avesse alcun rilievo, ai fini del presente giudizio, il fatto che altra rendita era stata notificata successivamente, e a sua volta impugnata autonomamente. Invero in tema di imposta comunale sugl’immobili, in caso di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, ancorchè passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l’unico dato di riferimento da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile. Infatti, poichè gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, la rendita accertata dal giudice con sentenza definitiva dev’essere considerata l’unica valida ed efficace fin dal momento dell’attribuzione da parte dell’UTE, e quindi, in quanto legittimamente risultante in catasto al primo gennaio dell’anno di riferimento dell’imposta, a norma del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2 è quella in base alla quale l’imposta effettivamente dovuta dev’essere calcolata, come nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 13069 del 01/06/2006, n. 19066 del 2005).

3. Col secondo motivo il ricorrente denunzia difetto di motivazione, per carenza di giudicato e applicazione della rendita mediante il procedimento Docfa proposto dagli stessi contribuenti.

La censura rimane assorbita dal motivo testè esaminato, anche se non appare superfluo rilevare altresì che il dedotto annullamento della rendita catastale era divenuto definitivo per quella su cui gli atti impugnati erano stati emessi, senza che potesse avere rilievo il fatto che fosse stata attribuita una seconda rendita di uguale entità nelle more del giudizio, e per la quale si configurava una “mutatio libelli”, anche se tuttavia in proposito va rilevato che nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza n. 14103 dell’11.6.2010 di questa Corte, che ha riconosciuto legittima la rettifica della rendita operata dall’agenzia del territorio e notificata il 24.12.2001, mentre nel caso in specie l’avviso e l’atto di contestazione si basavano unicamente su quell’altra intervenuta nel mese di settembre 1998 ed avente ad oggetto la rendita proposta col metodo Docfa. Ma tale pronuncia non può dispiegare riflesso alcuno nella controversia in corso, trattandosi di atti amministrativi differenti, ancorchè verosimilmente di analogo contenuto, per il divieto di una “mutatio libelli”.

4. Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di norme di legge, poichè il giudice di appello non considerava che la proposta di rendita col metodo Docfa non poteva dispiegare alcuna efficacia, atteso che la sua annotazione nei registri catastali era stata operata solo il 30.1.1998, mentre invece al giorno 1 dello stesso mese gli immobili dovevano essere valutati sulla base del valore contabile, giusta l’originaria dichiarazione del 1995, dovendosi avere riguardo solo alla c.d. messa in atti della proposta stessa.

La doglianza non ha pregio. A parte il fatto che in buona sostanza essa rimane pure assorbita dal primo motivo attinente al giudicato, tuttavia va rilevato che in tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3 per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione di questa non viene formulata, mentre, dal momento in cui il proprietario fa la richiesta, pur applicando ormai il metodo contabile in via precaria, tuttavia diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto a pagare una somma maggiore ove intervenga un accertamento in tali sensi, come nella specie, nel caso in cui la rettifica del dicembre 2001 diventi definitiva, giusta anche la decisione di questa Corte del mese di giugno 2010, con cui il ricorso dell’ente impositore veniva accolto con rinvio, oppure avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge, se del caso (V. pure Cass. Sez. U, Sentenza n. 3160 del 09/02/2011, Sent. n. 5933 del 2010).

5. Dunque alla luce di quanto più sopra enunciato, la decisione impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle,attesa la particolare natura delle questioni rispetto alla disciplina generale, e alla definitiva rettifica n. 8/01 del 24.12.2001, come riconosciuto dalla Suprema Corte con la sentenza n. 14103 dell’11.6.2010.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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