Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23320 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. II, 18/09/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 18/09/2019), n.23320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24766/2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROCCA

SINIBALDA 14, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CAPPELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIER LUIGI CAPPELLO;

– ricorrente –

contro

S.G., S.M., S.T.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI 7, presso

lo studio dell’avvocato DANIELA GIAMPORTONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ROSARIO DELL’OGLIO;

– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

BI.GI.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1307/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 05/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

per l’assorbimento in parte secondo – terzo motivo, per

l’inammissibilità in parte del secondo quarto motivo del ricorso

principale; per l’inammissibilità del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato ROSARIO DELL’OGLIO, difensore dei controricorrenti e

ricorrenti incidentali, che si riporta agli atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.G. e Bi.Gi., assumendo la loro qualità di eredi di B.I., deceduta il (OMISSIS), citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento S.G., M. e T., D.L.G., A.G., P.C. e T.R. per chiedere la restituzione dei beni ereditari, di cui S.G., Mario e Teresa si sarebbero impossessati dei beni ereditari, alienandoli in parte a D.L.G., A.G., P.C. e T.R..

S.G., M. e T. si costituivano, deducendo di essere eredi per testamento di B.I. del 4.12.1964; in subordine chiedevano il riconoscimento della loro qualità di eredi legittimi e, in via ulteriormente subordinata la loro qualità di eredi iure rapresentationis, quali eredi di B.R., sorella di B.I. e premorta alla stessa.

B.G., A.G., P.C. e T.R., acquirenti dei beni ereditari, chiedevano il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Agrigento, per quel che ancora rileva nel giudizio di legittimità, rigettava la domanda principale, non ritenendo provata la qualità di eredi degli attori.

Proponeva appello B.G. deducendo che il rapporto di parentela con la de cuius fosse stato provato da un atto di donazione del 3.12.1899, con il quale il capostipite B.S. aveva effettuato una donazione ai figli I., padre della de cuius, a G., nonno degli attori ed a Bi.St..

Contestava la decisione del giudice di primo grado, per non aver adeguatamente valutato la documentazione anagrafica, da cui risulterebbe il rapporto di parentela tra lo stesso ed i propri ascendenti fino a giungere al capostipite, e da questi ad I. e alla de cuius B.I..

Si costituivano in giudizio S.G. e S.M., che resistevano all’appello e proponevano appello incidentale, per contestare la sentenza impugnata nella parte in cui non era stato ritenuto S.G. erede universale di B.I.; in linea subordinata, per non aver riconosciuto la loro qualità di eredi più prossimi; in via ulteriormente subordinata per non aver riconosciuto la loro qualità di eredi per rappresentazione.

P.C. e T.R. si costituivano e resistevano alla domanda.

Bi.Gi. interveniva, dichiarando di non opporsi all’appello del fratello.

S.T. rimaneva contumace.

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 5.8.2014, rigettava l’appello principale e dichiarava assorbito l’appello incidentale.

La Corte territoriale rilevava preliminarmente che l’atto di donazione del 3.12.1899 non era stato indicato nell’indice dei documenti, nè era contenuto nelle produzioni di primo e secondo grado, in ogni caso, dagli estratti dell’atto di nascita non risultava la prova della qualità di eredi degli attori.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso B.G. sulla base di quattro motivi.

Hanno resistito con controricorso S.G., M. e T., che hanno proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo.

Il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Lucio Capasso ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che il ricorso non è stato notificato a T.C. e R., D.L.G. ed A.G., che hanno la veste di litisconsorti processuali.

Tuttavia, considerato che il ricorso deve essere rigettato, appare superflua la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., per l’integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti, con pregiudizio al principio della ragionevole durata del processo, che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo, ritenendo di conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, (Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723).

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio consistente nell’atto di donazione del 3.12.1899, da cui si evincerebbe la qualità di eredi degli attori attraverso il loro rapporto di parentela degli attori con la de cuius. La Corte d’appello avrebbe errato nell’omettere l’esame di detto atto, perchè non indicato nell’indice dei documenti e nelle produzioni degli attori di primo e secondo grado nonostante esso fosse stato nuovamente prodotto all’udienza del 13.12.1999. Una volta prodotto regolarmente il documento, la Corte avrebbe dovuto effettuare le ricerche per il rinvenimento dell’atto, che era decisivo ai fini della prova della qualità di eredi degli attori.

Con il secondo motivo di ricorso, allegando la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, i ricorrenti contestano la decisione della corte territoriale per aver ritenuto che dagli estratti di nascita e dalla documentazione prodotta in giudizio non fosse stata provato che i ricorrenti erano discendenti della de cuius.

I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.

In primo luogo, non è pertinente la censura del vizio motivazionale laddove si invoca la violazione di norme processuali, in applicazione delle quali la corte territoriale non avrebbe considerato ritualmente prodotto l’atto del 3.12.1989.

Sotto altro profilo, l’omesso esame dell’atto di donazione non è decisivo per il giudizio, in quanto inidoneo a provare la qualità di eredi dei ricorrenti, che si acquisisce con l’accettazione dell’eredità.

Ai sensi dell’art. 459 c.c., infatti, l’eredità si acquista con l’accettazione, sicchè la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sufficiente per l’acquisto della qualità di erede; è necessario che il chiamato alla successione accetti di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà (aditio), oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente (pro herede gestio) (Cassazione civile sez. II, 12/03/2003, n. 3696).

Non sono pertanto decisivi i certificati anagrafici da cui risulterebbe il rapporto di parentela degli attori con la de cuius, in considerazione della comune discendenza, in quanto detti documenti, peraltro oggetto di valutazione da parte del giudice di merito, sono volti a provare la delazione ma non l’acquisto dell’eredità.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 115 c.p.c., in quanto la qualità di eredi legittimi degli attori non sarebbe stata contestata dai convenuti, che si sarebbero limitati ad opporre il loro titolo testamentario e, quindi, la loro vocazione testamentaria.

Il motivo è infondato.

Il “principio di non contestazione” è espressione della regola processuale per cui, nel processo civile, non hanno bisogno di essere provati i fatti che, allegati da una parte, non siano stati espressamente contestati.

Gli effetti della non contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 1, si producono con riferimento alle sole allegazioni in punto di fatto della controparte (che, in quanto non contestate, restano escluse dal thema probandum) e non invece alla qualità di erede, che non integra un fatto storico ma la causa petendi dell’azione di petititio hereditatis.

Nella specie, risulta dalla sentenza impugnata che i convenuti non solo avevano contestato la qualità di eredi opponendo il titolo testamentario, ma avevano spiegato domande riconvenzionali, tendenti ad ottenere il riconoscimento della loro qualità di eredi che si poneva in contrasto con la qualità di erede assunta dalla controparte.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1015 c.c., per avere la Corte territoriale errato nel non dichiarare la decadenza del diritto di usufrutto di S.G., il quale aveva alienato i beni ereditari, attestando falsamente un rapporto di parentela con la de cuius.

Il motivo è inammissibile per assoluta novità della questione, dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione.

Il ricorso principale va, pertanto, rigettato; va, conseguentemente, dichiarato assorbito il ricorso incidentale che è condizionato all’accoglimento del ricorso principale.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale, condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, Iva e cpa come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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