Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23320 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 16/11/2016), n.23320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28436/2013 proposto da:

BCC DEL GARDA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA

– soc. coop., (OMISSIS), in persona del vice presidente del

consiglio di amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA,

alla via del VASCELLO 6, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI

ROCCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA FINZI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALVA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, alla Via della VITE 32, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO DA RIVA GRECHI, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO della (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione;

– intimato –

avverso il decreto n. 183/2013 della CORTE d’appello di BRESCIA del

30/10/2013, depositato l’8/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore, D.ssa Magda Cristiano;

udito per la ricorrente l’avvocato Andrea Finzi, che si riporta agli

scritti;

udito per la controricorrente l’Avvocato Francesco Da Riva Grechi,

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) BCC del Garda, Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda soc. coop. impugna con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, il Decreto 8 novembre 2013, della Corte d’appello di Brescia che ha respinto la sua opposizione all’omologazione della domanda di concordato fallimentare di (OMISSIS) s.p.a. proposta dall’assuntore Alva s.r.l., fondata unicamente sul rilievo che il proprio voto contrario era stato espresso senza aver ricevuto rituale comunicazione della proposta.

Resiste con controricorso Alva s.r.l..

2) Con i quattro motivi di ricorso BCC sostiene: 1) che, contrariamente a quanto affermato dalla corte del merito, poichè qualsiasi creditore è portatore dell’interesse al corretto svolgimento della procedura concordataria, essa banca, pur avendo espresso il proprio voto, era pienamente legittimata a far valere il vizio derivante dall’omessa comunicazione della proposta; 2) che il giudice del reclamo avrebbe “sorprendentemente” ritenuta acquisita la prova dell’invio della proposta concordataria a tutti i creditori, in difetto di qualsivoglia prova offerta al riguardo dal curatore, ed avrebbe erroneamente affermato, senza neppure valutare il documento, che, in ogni caso, era da considerarsi esaustiva la schematizzazione di tale proposta allegata alla comunicazione L. Fall., ex art. 125, comma 2, dell’avvenuta sua presentazione.

3)1 motivi appaiono inammissibili, pur dovendosi parzialmente correggere, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la motivazione che sorregge il provvedimento impugnato.

Va infatti, per un verso, rilevato che la corte del merito avrebbe potuto arrestarsi alla declaratoria di inammissibilità del reclamo, in quanto BCC del Garda, pur lamentando l’omessa comunicazione della proposta concordataria, aveva espresso il proprio voto contrario alla proposta medesima: qualsivoglia nullità del procedimento doveva pertanto ritenersi sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., u.c., in quanto l’atto aveva raggiunto lo scopo al quale era destinato e la banca non era legittimata a far valere pretesi vizi procedurali riguardanti la posizione degli altri creditori, da costoro non denunciati.

Va poi ricordato, in via generale, che, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte (cfr, da ultimo Cass. nn. 26831/014, 6330/014), la denuncia di vizi attinenti all’asserita violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte per effetto della violazione denunciata: ne consegue che il reclamo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto BCC si era limitata a dolersi dell’omessa comunicazione della proposta, ma non aveva prospettato ragioni di merito ostative all’omologazione nè aveva dedotto di non aver potuto compiutamente illustrarle a causa di detta omissione.

Si propone pertanto di dichiarare il ricorso inammissibile, con decisione che potrebbe essere assunta in Camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contrastate dalla ricorrente nella memoria depositata: va infatti ribadito che la denuncia del vizio formale, consistito nell’asserita, omessa comunicazione integrale della proposta a BCC non era di per sè sufficiente alla revoca del provvedimento di omologazione, trattandosi di vizio rilevante solo nel caso in cui si fosse ripercosso sul diritto di difesa della creditrice, che invece ha, ciò nonostante, espresso il proprio voto contrario all’omologazione.

Quanto all’asserito, omesso invio della proposta a tutti i creditori, sufficiente rilevare che la corte del merito l’ha ritenuta indimostrata e comunque smentita, nei fatti, dall’opposizione proposta all’omologazione da Unicredit s.p.a., nonchè superata dal rilievo che la comunicazione del curatore rispondeva ai requisiti richiesti dalla L. Fall., art. 125.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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