Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23320 del 15/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 15/10/2020), n.22320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1747-2019 proposto da:

K.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SIMONE COSCIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAMPOBASSO, in

persona del Ministro pro tempre, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

29/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto, con il quale il Tribunale di Campobasso, attinto dal ricorrente ai sensi del D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e ne ha inoltre respinto la richiesta di protezione umanitaria, e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 1 (rectius art. 2), comma 1, lett. g), art. 19, avendo il decidente rigettato le proposte domande in ragione di un erroneo apprezzamento delle dichiarazioni rese dal ricorrente, che lo aveva indotto ad aderire pedissequamente all’interpretazione dei fatti enunciata dall’organo amministrativo e a ricusare la pur chiesta audizione del medesimo; 2) della violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2, per aver il decidente disposto la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a motivo della manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, essendo questa adottabile solo se sia provato che l’interessato abbia agito con colpa grave o mala fede.

Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile essendo inteso a sollecitare una rivisitazione del quadro fattuale che ha indotto il Tribunale a rigettare entrambe le domande di protezione internazionale.

In particolare il decidente ha fondato il proprio pronunciamento sulla considerazione che “non vi sono i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria non ravvisandosi nel Paese in origine del ricorrente (Ghana), in particolare nella regione di provenienza (Upper West) situazioni paragonabili a quelle in cui è presente una violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno come confermato dall’ultimo rapporto di Amnesty International 2017-2018 (cfr. pagg. 87-89, sicurezzainternazionale.luiss.it, consultato in data odierna)”, in tal modo enunciando un motivato giudizio di fatto rispetto al quale la censura declinata con il motivo, lungi dal prospettare una critica riconducibile nel solco del denunciato errore di diritto, si risolve nella mera sollecitazione ad una diversa interpretazione dei fatti di causa.

3. Inammissibile è pure il secondo motivo di ricorso.

Il Tribunale ha proceduto alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato direttamente all’interno del decreto impugnato e in uno con la decisione sul merito della controversia piuttosto che con separato decreto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2.

Ciò, tuttavia, non altera il relativo regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con il decreto che definisce il merito, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 113 (Cass., Sez. III, 8/02/2018, n. 3028).

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Spese alla soccombenza e doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2100,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020

 

 

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