Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23320 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2017, (ud. 07/09/2017, dep.05/10/2017),  n. 23320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27371/2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in

RONIA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA piazza

Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSIO ARIOTTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 541/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/09/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che il Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso proposto da L.M.G. – docente alle dipendenze del MIUR in virtù di una serie di consecutivi contratti a termine susseguitisi nel tempo, ciascuno con decorrenza dall’inizio di settembre alla fine di giugno dell’anno successivo – dichiarò il diritto della predetta al riconoscimento dell’anzianità di servizio conseguente ai contratti a termine stipulati tra le parti e condannò il Miur alla corresponsione delle differenze retributive maturate a tale titolo nei limiti della prescrizione quinquennale, nella misura di Euro 5.042,22;

che la Corte di Appello di Torino ha confermato la riconosciuta progressione professionale retributiva in relazione al servizio prestato ed ha rigettato il gravame del MIUR;

che la Corte territoriale, per quel che rileva nella presente sede, ha posto a fondamento della pronuncia il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, richiamandosi ai principi espressi dalla CGUE ed escludendo la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato precisando altresì l’incidenza dell’obbligo di disapplicazione delle norme in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a t. d. trasfuso nella indicata Direttiva;

che di tale sentenza il MIUR chiede la cassazione sulla base di unico motivo, al quale ha opposto difese la L., con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il MIUR ha depositato atto di rinunzia al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che viene eccepita dalla controricorrente l’inammissibilità del ricorso per tardività;

3. che al riguardo può essere richiamata, per disattendere l’eccezione, Cass., s.u., 15.7.2016 n. 14594) con riguardo alla possibilità di riattivazione del processo notificatorio entro tempi ragionevoli, in caso di non imputabilità della mancata notifica;

4. che, in ogni caso, la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 2259 del 2013, Cass. n. 11606 del 2011, ss.uu.n. 3876 del 2010, n. 23685 del 2008, n. 3456 del 2007, n. 24514 del 2006, n. 15980 del 2006, n. 22806 del 2004, n. 10573 del 2016);

5. che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

6. che la novità e la complessità della questione sottoposta all’esame, diversamente risolta dalle Corti territoriali e dalla Corte di legittimità soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la compensazione delle spese del giudizio;

7. che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

PQM

 

dichiara l’inammissibilità del ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Au sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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