Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2332 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2332 Anno 2018
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME

CC

ORDINANZA

sul ricorso 15388-2015 proposto da:
DE LORENZIS COSIMA, elettivamente domiciliata in
ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio
dell’avvocato BARBARA CATALDI, rappresentata e difesa
dall’avvocato PANTALEO ERNESTO BACILE giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente contro

PERRONE ALESSANDRO, PERRONE MARIANGELA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE PINTURICCHIO, 204, presso
lo

studio

dell’avvocato

ANNAPAOLA

MORMINO,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO CONTE,
ALESSANDRO LUCIANO giusta procura in calce al

Data pubblicazione: 31/01/2018

controricorso;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 807/2014 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 18/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del

dal

Consigliere

Dott.

STEFANO GIAIME GUIZZI;

,

20/09/2017

FATTI DI CAUSA

1. Cosima De Lorenzis ricorre per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Lecce, n. 807/14, depositata il 18 novembre
2014, che – riformando la sentenza resa dal Tribunale del capoluogo

proposta nei confronti dell’odierna ricorrente da Alessandro e
Mariangela Perrone, finalizzata al risarcimento dei danni originanti da
infiltrazioni d’acqua, provenienti dalla rottura di un tubo di
alimentazione della lavatrice posta in appartamento di proprietà della
De Lorenzis.

2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente che – celebrato innanzi
al Giudice di pace di Gallipoli, su iniziativa dei predetti Perrone,
procedimento

per

accertamento

tecnico

preventivo

per

l’individuazione della causa del lamentato fenomeno infiltrativo – nel
successivo giudizio di merito, instaurato per il risarcimento del danno
davanti al medesimo ufficio, l’adito giudice declinava la competenza
in favore dei Tribunale di Leece, sezione distaccata di Gallipoli.
Riassunto (1 Tudizio dà parte attrice, 4—quer l’esito consisteva nel
rigetto della domanda attorea, motivato sul rilievo che i Perrone,
ritirato il fascicolo di parte in occasione della precisazione delle
conclusioni, non lo avevano più depositato, sicché il giudice di prime
cure decideva la causa sulla base delle sole prove orali raccolte,
ritenute non sufficienti ai fini dell’accoglimento della domanda
risarcitoria.
Proposto appello dai Perrone, la Corte salentina – nella
contumacia della De Lorenzis – riformava la decisione del primo
giudice, condannando l’odierna ricorrente a risarcire il danno, a
norma dell’art. 2051 cod. civ.

salentino, sezione distaccata di Gallipoli – ha accolto la domanda

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la De
Lorenzis, sulla base di cinque motivi.

3.1. Con il primo motivo, vengono dedotti “errores in procedendo
ex artt. 360, nn. 2) e 4), cod. proc. civ.”, in particolare assumendosi
la “nullità della sentenza” per “violazione e falsa applicazione dell’art.

della decisione impugnata la relazione peritale resa in sede di
accertamento tecnico preventivo, invece inutilizzabile – secondo la
ricorrente – ai fini decisori, giacché intervenuta all’esito di un
procedimento svoltosi innanzi ad un giudice dichiaratosi incompetente
per valore e, come tale, affetta da nullità.

3.2. Il secondo motivo deduce “errores in iudicando in relazione
all’art. 360, nn. 3) e 4), cod. proc. civ.”, ovvero, nuovamente, la
“nullità della sentenza”, sebbene sotto “altro profilo”, individuato nella
“violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 246 cod. proc. civ.”,
oltre che nella “contraddittorietà processuale della motivazione
rispetto alle risultanze processuali”.
Per l’esattezza, secondo la ricorrente, l’affermazione della propria
responsabilità a norma dell’art. 2051 cod. civ., si fonderebbe “su una
prova inesistente e mai concretizzatasi in giudizio”, non potendosi
attribuire efficacia probatoria alla deposizione testimoniale resa da
Walter Colaci (amministratore dello stabile condominiale cui
appartengono gli immobili di proprietà di entrambe le parti in causa),
il quale ebbe a dichiarare di aver constatato personalmente – recatosi
presso l’appartamento della De Lorenzis – che l’allagamento traeva
origine dalla rottura del tubo di alimentazione della lavatrice ivi
presente.
La prova testimoniale sarebbe “inattendibile”, giacché assunta in
violazione del divieto di cui all’art. 246 cod. proc. civ., in quanto

693 cod. proc. civ.”, per avere la Corte di Appello posto a fondamento

proveniente da persona avente un interesse che avrebbe potuto
legittimarne la partecipazione al giudizio, avendo essa De Lorenzis
“sempre affermato” che le infiltrazioni “avevano origine dalla rottura
di un tubo idrico di scarico adducente la fognatura condominiale”.
Tale circostanza, inoltre, sarebbe stata “puntualmente evidenziata”

quell’occasione eccepita la nullità della testimonianza.

3.3. Il terzo motivo è diretto, invece, a far valere “errores in
iudicando ex art 360, n. 3), cod. proc. civ.”, ovvero, “violazione e
falsa applicazione degli artt. 2739 e 233 cod. proc. civ.”, oltre che
“contraddittorietà ed inidoneità della motivazione”.
Rammenta al riguardo, in primo luogo, la ricorrente che,
nell’udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice di
prime cure, il proprio procuratore deferiva agli attori – peraltro, non
presentatisi, poi, all’udienza appositamente fissata per raccogliere le
loro dichiarazioni – giuramento decisorio volto ad asseverare che le
infiltrazioni non provenivano dalla proprietà De Lorenzis, ma
dall’impianto idrico condominiale. In secondo luogo, si evidenzia che
la Corte di Appello – investita del gravame dei Perrone recante tra
l’altro contestazione, sotto vari profili, dell’ammissibilità della
decisione del primo giudice di dare corso a tale incombente – avrebbe
accolto la censura degli appellati con motivazione contraddittoria.
Difatti, la sentenza impugnata, dopo aver assunto, in un primo
momento, “che il giuramento può avere ad oggetto fatti non
direttamente riferibili al giurante («giuramento de scientia»)”, ha,
poi, contraddittoriamente, escluso l’ammissibilità del mezzo; sul
rilievo che la formula del giuramento – concernendo fatti non
direttamente riferibili al giurante – avrebbe dovuto contenere “la
specificazione che il fatto altrui” era “stato appreso o constatato dal
giurante medesimo”.

già “nel corso dell’udienza del 29.6.2007”, essendosi in

3.4. Con il quarto motivo vengono fatti valere

“errores in

iuducando in relazione all’art. 360, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ.”,
segnatamente sotto forma di “violazione e falsa applicazione dell’art.
2697 e dell’art. 2051 cod. civ.”, oltre che di “contraddittorietà

Nel ribadire che le ragioni attoree sono state accolte “sulla base di
prove documentali nulle o inesistenti” (la già denunciata relazione
peritale resa all’esito di un procedimento per ATP celebrato innanzi a
giudice incompetente), la De Lorenzis si duole del fatto che le stesse
“non accertano in alcun modo l’origine dei danni lamentati, né il
nesso eziologico dei medesimi con il contegno dell’odierna ricorrente”.
Inoltre, si censura l’impugnata decisione laddove ha recepito le
risultanze della relazione tecnica, secondo cui “le infiltrazioni d’acqua
sono provenienti dal piano superiore, e quindi dall’abitazione della
convenuta, senza però poter individuare l’origine precisa a causa
della vasta diffusione delle macchie di umido”. In questo modo,
dunque, si sarebbe contravvenuto al disposto dell’art. 2051 cod. civ.,
per la cui operatività sarebbe stato necessario “dimostrare la
sussistenza del fatto lesivo, il danno subito e il rapporto di causalità
tra condotta e danno, oltre la colpa dell’agente”.

3.5. Infine, con il quinto motivo sono dedotti

“errores in

iuducando in relazione all’art. 360, nn. 3) e 5), cod. proc. civ.”,
assumendo la “illegittimità della decisione sulle spese”, in quanto
“una maggiore considerazione degli interessi contrapposti, comparata
con l’effettiva emergenza processuale, avrebbe dovuto imporre al
giudice quantomeno la conferma della compensazione delle spese
disposta dal Giudice di primo grado”.

6

processuale della motivazione rispetto alle risultanze processuali”.

4. Sono intervenuti in giudizio i coniugi Perrone per resistere con
controricorso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in
subordine, il rigetto dell’avversario ricorso.

5. Il ricorrente ha presentato memoria, insistendo nelle proprie

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso va rigettato.

6.1. Il primo motivo è infondato.
Deve, infatti, estendersi alla relazione peritale, resa all’esito di
accertamento tecnico preventivo svoltosi innanzi a giudice
dichiaratosi poi incompetente, quanto affermato in tema di
consulenza tecnica d’ufficio. Invero, secondo questa Corte, “la
declaratoria di incompetenza non spiega di per sé effetti invalidanti
sugli atti istruttori disposti ed espletati dal giudice che ha dichiarato la
propria incompetenza e, inoltre, la tempestiva riassunzione della
causa innanzi al giudice competente determina la prosecuzione del
processo originariamente instaurato; ne discende che nel giudizio
riassunto ben può essere utilizzata la consulenza tecnica espletata
innanzi al giudice dichiaratosi incompetente” (così, da ultimo, Cass.
Sez. 1, sent. 10 maggio 2013, n. 11234, Rv. 626322-01, in
motivazione).

6.2. Il secondo motivo, del pari, non può essere accolto.
In disparte il rilievo – sul quale hanno insistito i controricorrenti circa l’inammissibilità del “motivo di ricorso per cassazione con il
quale ci si dolga che non sia stata ritenuta l’incapacità testimoniale di
un teste, allorché la sentenza impugnata non tratti di tale questione e

conclusioni.

il ricorrente non deduca di avere tempestivamente eccepito la nullità
della deposizione (indicando, nell’osservanza del principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale verbale d’udienza
o atto abbia sollevato la questione), e di averla riproposta con l’atto
d’appello” (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 19 marzo 2004, n. 5550, Rv.

Occorre, infatti, rammentare che la domanda proposta da parte
attrice concerne il risarcimento, a norma dell’art. 2051 cod. civ., di
danni da infiltrazione d’acqua, di talché, rispetto alla deduzione
dell’odierna ricorrente secondo cui le stesse avrebbero avuto origine
non dal suo appartamento ma da strutture condominiali, il soggetto
rispetto ai quali sarebbe stato astrattamente possibile immaginare
quell’interesse determinante l’incapacità a testimoniare – a norma
dell’art. 246 cod. proc. civ. – avrebbe dovuto identificarsi in ogni
singolo condomino e non nell’amministratore condominiale. Difatti,
quando a causa di infiltrazioni d’acqua, in ipotesi originanti da parti
comuni dell’edificio condominiale, “il danneggiato sia un condomino”,
lo stesso va “equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché devono
individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili,
poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per
danni prevista dall’art. 2051 cod. civ., non può essere imputata né al
condominio, quale ente di sola gestione di beni comuni, né al suo
amministratore, quale mandatario dei condomini” (così, da ultimo,
Cass. Sez. Un., sent. 10 maggio 2016, n. 9946; nello stesso senso
Cass. Sez. 2, sent. 29 gennaio 2015, n. 1674, Rv. 634159-01).

6.3. Il terzo motivo è, invece, inammissibile.
La decisione di negare rilievo all’avvenuto deferimento del
giuramento è stata motivata, nella sentenza impugnata, non solo
sulla base della sua carenza di decisorietà, ma innanzitutto sul rilievo

571327-01), deve escludersi, nella specie, la sua fondatezza.

che l’istanza relativa proveniva da procuratore non munito di
mandato ad hoc.
Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui, qualora “la
sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed
autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente

di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura
relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma
motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre
l’annullamento della sentenza” (così, da ultimo Cass. Sez. 6-5, ord.
18 aprile 2017, n. 9752, Rv. 643802-01).

6.4. Neanche il quarto motivo può essere accolto.
Esso è, infatti, inammissibile nella parte in cui denuncia una
supposta contraddittorietà della decisione rispetto alle risultanze
istruttorie, risultando invece non fondato in quella in cui stigmatizza
un erronea applicazione – soprattutto in punto di distribuzione inter
partes degli oneri probatori (come parrebbe arguirsi dal riferimento
all’art. 2697 c.c.) – dell’art. 2051 c.c.
Ed invero, quanto al primo dei due profili, deve qui ribadirsi che il
“cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali
da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio
denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile
nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (che
attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e
presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente
n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc.
civ. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta

sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione

in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3,
sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01).
Né, d’altra parte, coglie nel segno – come anticipato – la censura
di erronea applicazione dell’art. 2051 cod. civ. (e di violazione dell’art.
2697 c.c.), per avere la decisione impugnata – nel recepire le

sono provenienti dal piano superiore, e quindi dall’abitazione della
convenuta, senza però poter individuare l’origine precisa a causa
della vasta diffusione delle macchie di umido” – accolto la domanda
attorea sulla base di quelle c&.. il ricorrente addita come “mere
presunzioni di responsabilità, senza alcuna prova che dimostri
effettivamente, con certezza” la stessa, non essendo statif–peztagt-erf
gli attori in grado di “dimostrare la sussistenza del fatto lesivo, il
danno subito e il rapporto di causalità tra condotta e danno, oltre la
colpa dell’agente”.
Censure, queste, che paiono – tutte – frutto di un’erronea
considerazione del disposto dell’art. 2051 cod. civ. (specialmente
laddove postulano la necessità che il danneggiato provi la colpa del
custode), giacché tale norma “non prevede una responsabilità
aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si
pone in nesso eziologico con l’evento dannoso, bensì stabilisce una
responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso
fortuito, e non, quindi, dall’ordinaria diligenza del custode” (così, da
ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 16 maggio 2017, n. 12027, Rv. 64428501), essendosi, peraltro, ritenuto sufficiente – ai fini della prova del
nesso causale proprio del danno da infiltrazione d’acqua l’accertamento che le stesse originino da appartamento soprastante a
quello del soggetto danneggiato, rimanendo, invece, irrilevante
l’esatta individuazione della loro causa, “essendo elemento che non
attiene alla struttura del fatto illecito di cui all’art. 2051 c.c. – che
risulta già perfezionato -, ma soltanto alla prova liberatoria del

./c0

conclusioni della relazione peritale secondo cui “le infiltrazioni d’acqua

fortuito” (vedi Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 376, Rv.
579857-01).

6.5. Infine, neppure il quinto motivo è fondato.
Sul punto è sufficiente ribadire che in tema di spese processuali,

1, n. 3), cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato
il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a
carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando
nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione
dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di
soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi”
(da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 31 marzo 2017, n. 8421, Rv. 64347701).

7. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte
ricorrente come da dispositivo e sono liquidate ai sensi del d.m. 10
marzo 2014, n. 55.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condannando Cosima De Lorenzis a
rifondere ad Alessandro e Mariangela Perrone le spese del presente
giudizio, che liquida in C. 1.500,00, più C 200,00 per esborsi, oltre
spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore

“il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma

importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione

P-

Terza Civile della Corte di Cassazione, il 20 settembre 2017.

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