Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2332 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/01/2017, (ud. 08/06/2016, dep.31/01/2017),  n. 2332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1389-2015 proposto da:

CASA GENERALIZIA ISTITUTO PICCOLA COMPAGNIA DI MARIA, in persona

della legale rappresentante pro tempore, per essa, della

Procuratrice Generale J.K.E.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio

dell’avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GREGORIO TROILO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROSPERIUS VILLA CHERUBINI SRL, in persona del suo Amm.re Unico e

legale rappresentante Dott.ssa R.M.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO COEN, rappresentata e difesa dall’avvocato IVO

MARIO RUGGERI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1501/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO;

udito l’Avvocato IVO RUGGERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

Nell’anno 1991 l’odierna ricorrente concesse in locazione alla s.r.l. Prosperius un immobile destinato ad uso esclusivo di Casa di Cura, cedendo contestualmente alla conduttrice, con separato contratto, il complesso aziendale già esistente, costituito da strutture, macchinari e personale.

Dopo aver comunicato alla conduttrice, con lettera del 25.6.2002, tempestiva disdetta per la scadenza contrattuale del 31.8.2003, la Casa Generalizia intimò alla Prosperius sfratto per finita locazione, citandola dinanzi al Tribunale di Firenze che, pronunciata ordinanza provvisoria di rilascio dell’immobile, dichiarò cessato il contratto alla data indicata dalla locatrice, dopo aver rigettato l’eccezione proposta dalla convenuta volta alla qualificazione alberghiera della locazione ed averne accolta per converso quella relativa alla invocata natura commerciale dell’attività svolta, con conseguente riconoscimento del diritto alla corresponsione di 18 mensilità del canone a titolo di indennità ex lege n. 392 del 1978.

La corte di appello di Firenze, in parziale accoglimento dell’impugnazione incidentale proposta dalla Casa Generalizia – e rigettata quella principale della Prosperius – escluse il diritto di quest’ultima all’indennità di avviamento, sul presupposto che l’organizzazione imprenditoriale non avesse carattere decisivo ai fini dell’applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 34 attesa la prevalenza dell’attività medico-sanitaria svolta nella struttura locata.

La sentenza è stata cassata da questa Corte, sul presupposto che anche al professionista intellettuale può essere riconosciuta la qualità di imprenditore commerciale, volta che la professione sia esercitata nell’ambito di un’attività organizzata in forma d’impresa – onde la necessità di accertare la prevalenza del tipo di attività esercitata.

In applicazione del principio di diritto indicato da questo giudice di legittimità, la stessa Corte fiorentina, in sede di giudizio di riassunzione, ha confermato il diritto della Prosperius a percepire l’indennità di avviamento nella misura indicata dal Tribunale.

Avverso la sentenza della Corte toscana la Casa Generalizia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 3 motivi di censura.

Resiste la Prosperius con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.

I tre motivi di censura, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, sono volti ad ottenere un’inammissibile riesame del merito della vicenda processuale, definita in sede di rinvio con puntuale applicazione dei principi indicati da questo giudice di legittimità alla Corte territoriale, che, con sentenza ampiamente e congruamente motivata, del tutto esente da vizi logico-giuridici, ha esaurientemente e correttamente valutato la questione della suscettibilità, o meno, dell’immobile oggetto della locazione ad influire sul volume di affari realizzato, giungendo ad una conclusione conforme a diritto.

Tutte le altre, diverse questioni oggi poste dalla ricorrente appaino del tutto fuori fuoco rispetto al corretto decisum del giudice di appello.

Vero è che i tre motivi di ricorso, nel loro complesso, pur formalmente abbigliati in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e un di decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso del precedente grado del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice del rinvio – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 15.200, di cui 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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