Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2332 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. III, 01/02/2011, (ud. 29/11/2010, dep. 01/02/2011), n.2332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21867/2006 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO BARONE

31, presso lo studio dell’avvocato BOTTAI Enrico, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ZANOTTO ANTONIO, BETTIOL RODOLFO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.P., (OMISSIS) M.G., M.

L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso

lo studio dell’avvocato PANARITI Benito, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CHIEFFO ENRICO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1030/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione Prima Civile, emessa il 17/2/2005, depositata il 08/06/2005,

R.G.N. 829/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

29/11/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato ENRICO BOTTAI;

udito l’Avvocato BENITO PANARITI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. Il 20 febbraio 1981, in Sabboro di Padova, M.M., autotrasportatore incaricato del trasporto e dello stivaggio di mangime, moriva a causa del cedimento della struttura di sostegno di un silos al cui riempimento stava provvedendo presso l’allevamento di pollame di F.A.. La vedova M.P. e i figli L. e M.G. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Padova il F. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni loro derivati dalla morte del congiunto. Il convenuto resisteva alla domanda ed il processo, sospeso nel 1985 per la pendenza di un procedimento penale nei confronti del F., veniva riassunto nel 1988 a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Venezia che, confermando sul punto la sentenza del Tribunale di Padova, aveva ritenuto il F. responsabile del delitto di omicidio colposo, condannandolo anche al risarcimento dei danni in favore dei congiunti costituitisi parte civile.

Con sentenza del febbraio 1990 il Tribunale di Padova, ritenuto che nella causa civile di risarcimento esplicasse piena efficacia il giudizio di colpevolezza del F. formulato dal giudice penale con sentenza definitiva, lo condannava a corrispondere agli attori le somme complessive di L. 139.750.000 per danno patrimoniale e di L. 90.000.000 per danno morale, al lordo degli importi già versati.

La Corte d’Appello di Venezia, decidendo con sentenza del giugno 1997, per quanto ancora interessa in questa sede, rigettava l’appello del F. in ordine al fatto che la propria accertata responsabilità penale non comportava necessariamente che egli dovesse rispondere dell’intero danno in sede civile, giacchè all’accadimento del fatto aveva concorso il comportamento del datore di lavoro del M. (che aveva dato disposizione ai dipendenti di salire sui silos durante le operazioni di caricamento del mangime trasportato ed aveva poi ordinato il contrario dopo l’incidente di cui è causa) e del M. stesso, che imprudentemente era rimasto sul silos durante l’operazione.

p. 2. Sul ricorso principale proposto dal F. per ottenere la cassazione della sentenza sul punto in cui aveva rigettato il suo appello e su quello incidentale dei danneggiati, questa Corte, con sentenza n. 4504 del 2001, accoglieva il ricorso principale e – per quanto di ragione – l’incidentale, cassando con rinvio la sentenza allora impugnata e rinviando ad altra Sezione della Corte veneziana.

In riferimento all’accoglimento del ricorso del F., questa Corte, dopo avere rilevato che l’eventuale apporto causale colposo del danneggiato, in quanto non avrebbe potuto escludere la responsabilità penale del danneggiante, non poteva necessariamente costituire lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all’art. 651 c.p.p., e poteva essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento, prescriveva al giudice di rinvio nell’ordine di: “a) stabilire se il giudice penale aveva anche accertato o escluso il fatto che il F. affermava essere avvenuto e che invocava a suo vantaggio per gli effetti di cui all’art. 1227 c.c., comma 1, (presenza del M. sul silos durante il caricamento dello stesso); b) nel caso in cui avesse ritenuto che il giudice penale non lo aveva escluso, verificare se il fatto era stato positivamente accertato in sede penale, ovvero se la prova richiesta dal F. fosse idonea a provarlo in sede civile; c) comunque accertato in ipotesi il fatto, apprezzarlo per gli effetti di cui all’art. 1227 c.c., comma 1”.

p. 3. A seguito della riassunzione del giudizio di rinvio, la Corte d’Appello di Venezia – per quello che ancora interessa – con sentenza dell’8 giugno 2005 ha rigettato nuovamente l’appello del F..

Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il F. sulla base di due motivi. Hanno resistito con congiunto controricorso M.P., M.G. e M.L..

Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione dell’art. 384 c.p.c. (art. 360, n. 3)” nonchè “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Vi si assume che la decisione impugnata sarebbe viziata perchè la Corte veneziana non si sarebbe conformata al principio di diritto posto dalla sentenza dispositiva del rinvio, in quanto non avrebbe compiuto la valutazione sulla base di esso dei fatti acquisiti al processo e ciò sia “per propri doveri” sia “per l’indicazione avuta” da questa Corte ai sensi dell’art. 384 c.p.c., omettendo in sostanza di valutare la fattispecie concreta alla stregua dell’art. 1227 c.c..

In particolare, non avrebbe ammesso la prova per testi dedotta dal F. con una motivazione insufficiente, non avrebbe valutato talune emergenze del procedimento penale, le quali avrebbero evidenziato negligenze del M. (particolarmente la circostanza che un piedritto del silos era lesionato e la lesione visibile, come aveva ritenuto il giudice penale, onde il M. avrebbe potuto avvertire il F. e non procedere alle operazioni di apertura del boccaporto del silos ed al suo caricamento), nonchè:

aa) il fatto che il M. si era trattenuto sulla scaletta di adduzione al boccaporto durante il caricamento mentre la struttura subiva le sollecitazioni del movimento della coclea; bb) il fatto che detto comportamento venne tenuto contravvenendo a disposizioni impartite dalla ditta che aveva incaricato M..

p. 1.1. Il motivo per la verità prospetta (lo si osserva anche se il punto è irrilevante ai fini di quel si sta per osservare) soltanto vizi relativi alla ricostruzione della quaestio facti in cui la sentenza sarebbe incorsa ai fini dell’applicazione della sentenza dispositiva del rinvio. Non è prospettato alcunchè che integri in via diretta un vizio di violazione del principio di diritto da essa imposto, che imponeva di accertare, in quanto fatto dedotto dal F. come rilevante alla stregua dell’art. 1227 c.c., comma 1, se il M. si trovava sul silos al momento del sinistro, di procedere a tale accertamento verificando se vi era un giudicato penale in proposito oppure, in mancanza, se il fatto emergeva dalle risultanze di causa, e, quindi, di apprezzare il fatto una volta riscontrato nella sua idoneità o meno ad integrare comportamento della vittima, concausativo dell’evento. Invero, l’illustrazione del motivo non lamenta (o almeno non lo fa con espressioni che consentano di riconoscere una simile doglianza) che la Corte territoriale abbia omesso di procedere nel senso indicato da questa Corte nella sentenza di rinvio. L’illustrazione del motivo in effetti censura soltanto il mancato od erroneo apprezzamento di talune risultanze degli atti e l’omessa ammissione di prove per testi, in quanto avrebbero impedito alla Corte territoriale di riconoscere l’esistenza del comportamento concausativo rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1. Nel valutare in iure sulla base delle emergenze di fatto la ricorrenza di tale comportamento la Corte territoriale non era vincolata a specifiche prescrizioni emergenti dalla sentenza di rinvio, ma poteva esercitare la sua potestas iudicandi senza particolari vincoli. Se tale potestas ha male esercitato, dunque, non può aver commesso violazione dell’obbligo di conformarsi al principio di diritto previsto dalla sentenza di rinvio, ma semmai una diretta violazione della norma, l’art. 1227, comma 1, che adempiendo a quel principio doveva applicare. Norma di cui non si denuncia nel motivo la violazione nè per un difetto di esegesi nè per omessa sussunzione sotto di essa del fatto esattamente ricostruito. Ciò che si lamenta sono errori ed omissioni di ricostruzione della quaestio facti rilevante per l’applicazione della detta norma e, quindi, solo un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

p. 1.2. In disparte questi rilievi, il motivo è inammissibile e lo sarebbe comunque anche se essi non fossero veri e dunque il motivo denunciasse effettivamente una violazione dell’art. 384 c.p.c..

La ragione di inammissibilità è che esso si fonda su pretese risultanze probatorie in fatto emergenti dal procedimento penale, delle quali non solo non si indica come (attraverso la produzione della sentenza o delle sentenze penali, dei verbali della relativa istruzione, o altrimenti?) ed in che sede vennero introdotte nel giudizio di merito e se e dove siano pervenute in questa sede di legittimità in modo da poter essere esaminate e riscontrate dalla Corte, ma, inoltre, si omette di riprodurre il contenuto in quanto risultante da atti entrati nel processo. In tal modo è violato il principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione (su cui si veda, ex multis, Cass. n. 12239 del 2007, secondo la quale: “Con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, ad integrare il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (ma la stessa cosa dicasi quando la valutazione dev’essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio ai sensi del n. 3 dell’art. 360 o di un vizio integrante error in procedendo ai sensi dei numeri 1, 2 e 4 di detta norma), la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, è necessario non solo che tale contenuto sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità essa è rinvenibile. L’esigenza di tale doppia indicazione, in funzione dell’autosufficienza, si giustificava al lume della previsione del vecchio n. 4 dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, che sanzionava (come, del resto, ora il nuovo) con l’improcedibilità la mancata produzione dei documenti fondanti il ricorso, producibili (in quanto prodotti nelle fasi di merito) ai sensi dell’art. 372 cod. proc, civ., comma 1”; con specifico riferimento al difetto di autosufficienza in relazione a risultanze probatorie di procedimento penale, si veda Cass. n. 23673 del 2006).

p. 2. Con il secondo primo motivo di ricorso si denuncia “violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per insufficiente e contraddittoria motivazione su un capo decisivo della sentenza, con conseguente violazione degli artt. 114 e 116 c.p.c. e 1227 c.c”.

L’illustrazione di questo motivo non evidenzia alcuna denuncia di violazione delle due norme processuali indicate, posto che non vi è alcuna attività dimostrativa di essa (e, riguardo alla violazione dell’art. 116 c.p.c., si veda Cass. n. 26965 del 2007), ma, in realtà, lamenta soltanto un vizio di violazione dell’art. 1227, comma 1, per omessa sussunzione del fatto della presenza del M. sulla scaletta di adduzione a silos sotto l’ambito di detta norma, cioè per omessa considerazione di esso come comportamento concausativo dell’evento.

Ma la critica alla sentenza impugnata si svolge ancora una volta in violazione del principio di autosufficienza, perchè si fa riferimento a talune circostanze di fatto emergenti da una testimonianza, quella N. (relativamente all’essere l’impianto in funzione, e all’essere stato il teste a fermare il macchinario) e a due circostanze delle quali nemmeno si indica da dove risulterebbero (rispettivamente il fatto che il posizionamento del tubo nel boccaporto del silos avvenisse “in automatico” e l’allocazione dei comandi si azionamento e spegnimento dell’impianto di caricamento), senza dire dove e come vennero introdotte o si formarono nel giudizio di merito, senza riprodurre il contenuto degli atti da cui risulterebbero e senza indicare se e dove tali atti siano pervenuti nel presente giudizio di legittimità.

Il motivo è, pertanto, nuovamente inammissibile alla stregua della giurisprudenza già richiamata.

p. 3. Il ricorso è, conseguentemente, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro quattromila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 29 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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