Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23319 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 16/11/2016), n.23319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27532/2013 proposto da:

PROVINCIA di BARI, (OMISSIS), in persona del Presidente in carica,

elettivamente domiciliata in ROMA, alla via COSSERIA 2, presso lo

studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIACOMO VALLA, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.V., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via MUZIO

CLEMENTI 51, presso lo studio dell’avvocato BRUNO GENTILE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SAVINO DI TRANI, giusta mandato

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 843/2013 della CORTE d’appello di BARI del

19/03/2013, depositata il 22/07/2013;

05/07/2016 dal Consigliere Relatore, D.ssa Magda Cristiano;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

udito per la ricorrente l’avvocato Giacomo Valla, che si riporta

agli scritti;

udito per il controricorrente l’avvocato Bruno Gentile (delega

avvocato Savino Di Trani), che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d’appello di Bari ha respinto l’appello proposto dall’amministrazione provinciale della città contro la sentenza del Tribunale di Trani che aveva condannato l’appellante a pagare a Z.V. la somma di Euro 37.812,18 a titolo di risarcimento dei danni da questi subiti per l’illegittima acquisizione di un suolo di sua proprietà, occupato ed irreversibilmente trasformato dall’ente, che vi aveva realizzato una scuola, in difetto di emissione del decreto di esproprio.

La corte territoriale, pur dando atto che il tribunale aveva errato nell’attribuire natura edificatoria al terreno (ricadente in zona destinata alla costruzione di edifici scolastici sia secondo il piano di fabbricazione vigente all’epoca dell’occupazione, sia secondo il PRG successivamente approvato il 26.6.95), ha tuttavia rilevato che il risarcimento andava commisurato all’effettivo valore di mercato del suolo, stimato dall’UTC di Andria in Lire 100.000 al mq.; ha quindi osservato che, tenuto conto di tale stima, il danno spettante allo Z. era addirittura superiore a quello liquidato dal primo giudice (che aveva erroneamente applicato della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis) e che pertanto, in difetto di impugnazione incidentale dell’appellato, la decisione andava integralmente confermata.

La sentenza, pubblicata il 5.12.2013, è stata impugnata dalla Provincia di Bari con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui Z.V. ha resistito con controricorso.

2) Con tutti e tre i motivi di ricorso, denunciando violazione L. n. 2359 del 1865, art. 39 e art. 2043 c.c., la ricorrente lamenta che la corte del merito abbia ritenuto che l’area non dovesse considerarsi agricola a fini risarcitori; assume che, nella specie, difettava qualsiasi prova che il suolo potesse avere uno sfruttamento diverso da quello agricolo e rileva che nel Programma di fabbricazione l’area era tipizzata come “verde agricolo”, in quanto esterna alla zona destinata alla costruzione di edifici scolastici; assume che la sua successiva inclusione in detta zona, ad opera del P.R.G., non costituiva un vincolo conformativo, ma una variante attuativi preordinata all’esproprio; rileva, ancora, che la stima dell’UTC di Andria si fondava sulla premessa della vocazione edificatoria del suolo; si duole, infine, che la corte del merito non abbia tenuto conto delle puntuali osservazioni da essa svolte per contestare il quantum liquidato dal primo giudice.

3) I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, appaiono inammissibili.

Va rilevato in premessa che la corte d’appello ha escluso che il suolo avesse natura edificatoria, ma ha al contempo rilevato come il danno spettante allo Z. andasse comunque liquidato secondo l’effettivo valore di mercato del terreno e non già, come preteso dall’ente appellante, in base al suo mero valore agricolo (presumibilmente ricavabile dall’applicazione dei VAM).

La ricorrente riconosce l’astratta correttezza di tale statuizione (fra l’altro richiamando sentenze di questa Corte che la confermano e nelle quali si precisa, come è ovvio, che nel caso in cui il terreno non sia edificabile, il valore dello stesso va determinato in base alle sue oggettive ed intrinseche caratteristiche, in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio), ma ne lamenta l’errata applicazione in ragione della valutazione in concreto compiuta dal giudicante che, da un lato, avrebbe ritenuto (in contrasto con quanto emergente dal PdF e dal PRG) che il suolo ricadesse in zona destinata alla costruzione di edifici scolastici e, dall’altro, in difetto di qualsivoglia prova che il bene potesse ricevere uno sfruttamento diverso da quello agricolo, avrebbe tenuto conto della stima eseguita dall’UTC di Andria, basata anch’essa sull’errato riconoscimento della vocazione edificatoria del terreno.

I motivi denunciano, in sostanza, unicamente vizi della motivazione della sentenza impugnata: essi, tuttavia, si fondano su documenti (il PdF; il PRG; la stima dell’UTC di Andria) che non sono stati allegati al ricorso e dei quali non è stata indicata l’esatta collocazione processuale all’interno dei fascicoli di parte o di quelli d’ufficio, secondo quanto richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Risulta pertanto precluso alla Corte, che non può scendere all’esame diretto degli atti di causa, di valutare se il vincolo di destinazione impresso al terreno dal PRG (che, essendo già stato approvato alla data di consumazione dell’illecito, era il solo strumento rilevante ai fini della stima) costituisse un vincolo conformativo (secondo quanto statuito dalla corte del merito, con accertamento di per sè valevole a smentire l’assunto della vocazione meramente agricola del suolo) od una variante attuativa del PdF, preordinata all’esproprio e se davvero il giudice d’appello abbia omesso di considerare che la valutazione del bene eseguita dall’UTC si fondasse su di un errato presupposto di fatto.

Si dovrebbe pertanto concludere per l’inammissibilità del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contrastate dal ricorrente nella memoria depositata.

Invero, premesso che non v’è alcuna preclusione all’esame congiunto dei motivi del ricorso e che le censure svolte dalla ricorrente sono state tutte richiamate (ancorchè in via di estrema sintesi) nella parte narrativa della relazione, è la stessa Provincia a confermare che il secondo mezzo denuncia un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per aver escluso “in assenza della benchè minima prova delle possibilità di utilizzazione intermedia del suolo” che il valore di mercato dello stesso dovesse essere commisurato a quello agricolo; e ad un vizio di motivazione è certamente riconducibile anche il terzo mezzo di censura, che denuncia un insussistente vizio di omessa pronuncia su di un motivo d’appello nel quale si lamentava che il giudice di primo grado avesse acriticamente aderito alle conclusioni del ctu; motivo che la corte territoriale ha evidentemente respinto laddove ha ritenuto che il valore di mercato dell’area fosse addirittura superiore a quello stimato dal tecnico.

Quanto al primo mezzo, ancorchè rubricato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, anch’esso è sostanzialmente volto a denunciare un vizio di motivazione: non è infatti censurata l’affermazione del giudice a quo secondo cui il risarcimento doveva essere determinato in base al valore di mercato del suolo (affermazione, peraltro, sicuramente corretta, indipendentemente dalla condivisibilità delle ragioni che la sorreggono), ma l’accertamento (di fatto) della non coincidenza di tale valore con quello agricolo, compiuto, secondo la ricorrente, in via apodittica, ovvero in mancanza di ogni prova a riguardo e “nonostante le ampie critiche” da essa svolte nell’atto d’appello.

Ciò precisato, va ribadito che il giudice d’appello, dopo aver riconosciuto espressamente che il terreno non aveva vocazione edificatoria, ha motivato la propria decisione osservando, per un verso, che l’UTC di Andria aveva stimato il fondo in Euro 100.000 al mq. (valore in base al quale la somma dovuta allo Z. a titolo risarcitorio sarebbe stata addirittura maggiore di quella effettivamente riconosciutagli) e, per l’altro, che la Provincia non aveva chiarito perchè tale valore sarebbe stato troppo alto, limitandosi ad affermarne l’eccessività solo sulla base della dedotta non edificabilità del fondo.

Spettava a questo punto alla Provincia, ai fini dell’ammissibilità del ricorso: in primo luogo, di specificare sulla scorta di quali parametri il ctu aveva stimato il valore di mercato del terreno, non risultando dalla lettura della sentenza impugnata, nè dall’unico passo dell’elaborato peritale richiamato in ricorso, che la stima sia stata compiuta in base all’errato presupposto della natura edificatoria del bene e che non abbia tenuto conto delle sue possibilità di sfruttamento diverse dall’edificazione (sicuramente esistenti, atteso che la stessa ricorrente riconosce che il suolo presentava un, sia pur ridotto, indice di fabbricabilità fondiaria); in secondo luogo, di chiarire se, ed in quali esatti termini, la questione (di fatto) concernente l’assoluta mancanza di prova delle possibilità di utilizzazione intermedia del suolo fosse stata dedotta in sede d’appello, avendo la corte del merito correttamente rilevato che la natura non edificatoria del terreno non comportava sol per questo che il suo valore dovesse essere commisurato a quello agricolo; in terzo luogo, di produrre nella presente sede, secondo quanto espressamente richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, la relazione dell’UTC di Andria, non essendo a tal fine sufficiente l’indicazione della sua allegazione alla ctu, che neppure è stata specificamente prodotta e che non si assume contenuta nel fascicolo d’ufficio.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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