Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23319 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 09/11/2011), n.23319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI EDOLO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato

D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati TREBESCHI CESARE, DE MITA ENRICO, LOGOZZO MAURIZIO, giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

G.C. Procuratore ENEL PRODUZIONE SPA c/o il Centro

Servizi Amm.vi di Venezia, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G.

MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine; ENEL PRODUZIONE SPA

in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 35/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 03/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato LOGOZZO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato SALVINI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Comune di Edolo propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. stacc. di Brescia, n. 35/67/06, depositata il 3 aprile 2006, con la quale, accolto l’appello dei contribuenti, è stata negata la pretesa ad una maggiore misura dell’ICI per l’anno 2001 nei confronti della società Enel Produzione Spa., nonchè alla sanzione nei riguardi del procuratore G.C. quale autore della violazione e della società stessa nella qualità di debitrice solidale. In particolare il giudice del gravame affermava che la rendita catastale attribuita dall’Ute era stata annullata con sentenza d’appello passata in giudicato, come pure con altra decisione avente il n. 53, depositata il 26.4.2004, e inerente alla successiva rendita di pari entità e di cui all’atto catastale n. 8 del 24.12.2001, notificata successivamente alla prima. Pertanto esse non potevano avere alcuna efficacia nella determinazione dell’imposta in questione. L’Enel Produzione e G. resistono con separati controricorsi, mentre il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di diverse norme di legge, in quanto il dedotto annullamento della rendita catastale non era divenuto definitivo, posto che la relativa sentenza era stata gravata con ricorso in appello non ancora deciso, ed inoltre la rendita attribuita era rettificata rispetto alla precedente, sicchè questa non poteva non essere presa a base dall’ente impositore locale, dal momento che quella provvisoria era stata a suo tempo proposta, e poi rettificata con quella definitiva regolarmente notificata. Inoltre l’agenzia del territorio successivamente aveva provveduto a rettificare la medesima, senza che mai sul punto si fosse effettivamente formato il giudicato.

Il motivo è infondato, dal momento che i contribuenti hanno indicato gli estremi e il contenuto delle sentenze invocate, con l’attestazione della segreteria ex art. 127 disp. att. c.p.c., come osservato anche dalla stessa CTR nella parte espositiva, e pertanto la rendita proposta col metodo DOCFA dalla società Enel nel mese di dicembre 1997 non poteva non dispiegare alcuna efficacia, atteso che la sentenza di secondo grado n. 15/65/04, attinente all’avviso di liquidazione, e a quello riguardante la nonchè all’atto di contestazione, notificati nel mese di gennaio 2002, era passata in giudicato, senza che avesse alcun rilievo, ai fini del presente giudizio, il fatto che altra rendita era stata notificata successivamente, e a sua volta impugnata autonomamente. Invero in tema di imposta comunale sugl’immobili, in caso di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, ancorchè passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l’unico dato di riferimento da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile.

Infatti, poichè gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, la rendita accertata dal giudice con sentenza definitiva dev’essere considerata l’unica valida ed efficace fin dal momento dell’attribuzione da parte dell’UTE, e quindi, in quanto legittimamente risultante in catasto al primo gennaio dell’anno di riferimento dell’imposta, a norma del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2, è quella in base alla quale l’imposta effettivamente dovuta dev’essere calcolata, come nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 13069 del 01/06/2006, n. 19066 del 2005).

3. Col secondo motivo il ricorrente denunzia difetto di motivazione, per carenza di giudicato e applicazione della rendita mediante il procedimento Docfa proposto dagli stessi contribuenti.

La censura rimane assorbita dal motivo testè esaminato, anche se non appare superfluo rilevare altresì che il dedotto annullamento della rendita catastale era divenuto definitivo per quella su cui gli atti impugnati erano stati emessi, senza che potesse avere rilievo il fatto che fosse stata attribuita una seconda rendita di uguale entità nelle more del giudizio, e per la quale si configurava una “mutatio libelli”, anche se tuttavia in proposito il giudice di appello non mancava di osservare che nelle more altra decisione sfavorevole all’agenzia del territorio era intervenuta, passando a sua volta in giudicato anch’essa.

4. Dunque alla luce di quanto più sopra enunciato, la decisione impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, attesa la particolare natura della questione rispetto alla disciplina generale.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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