Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23318 del 31/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 23318 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6117-2013 proposto da:
BO MASSIMO titolare della ditta Caseificio della Nurra Di Massimo
Bo, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO
PILO, PAOLO SECHI, giusta procura alle liti a margine del ricorso;
– ricorrente Contro
LA PRIAMO SRL;
– intimata avverso la sentenza n. 867/2011 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI – Sezione Distaccata di SASSARI, depositata il
30/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

gU lt

Data pubblicazione: 31/10/2014

Svolgimento del processo
I. — È stata depositata in cancelleria relazione, resa ai sensi
dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 2.10.1.3, regolarmente notificata
ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della
Corte di appello di Cagliari — sez. dist. Sassari, n. 867 del 3j112.11, del

«1. — Massimo Bo — anche quale titolare dell’impresa individuale
Caseificio della Nurra — ricorre, affidandosi a due motivi (il primo, di
violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e vizio
motivazionale sull’esclusione del risarcimento pur in presenza di
inadempimento della venditrice; il secondo, di violazione dell’art. 112
cod. proc. dv. e vizio motivazionale sulla domanda di risarcimento del
danno), per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la
quale è stato rigettato il suo appello avverso la reiezione della sua
opposizione al decreto ingiuntivo ai suoi danni conseguito dalla
Priamo srl per saldo fornitura macchinari per lavorazione del latte per
€ 33.466,11, oltre accessori, al quale egli aveva contrapposto eccezione
di inadempimento per vizi della merce e domanda di esatto
adempimento del contratto e di risarcimento dei darmi, quantificati in
€ 159.253,90.
2. — Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio — ai sensi degli
artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., oltretutto soggetto alla disciplina
dell’art. 360-bis cod. proc. civ. — parendo dovervi impartire ordine di
rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione.
3. — Esso è infatti, alla stregua degli atti a disposizione, inviato per la
notifica alla parte personalmente, vale a dire alla “Priamo srl via
Montello 5 Ponzano Veneto (TV)” ed alla “Priamo srl presso la sede
operativa sita in viale delle Industrie 1, Nervesa della Battaglia (TV)”,
nonostante tale controparte risulti, dall’intestazione della gravata
Ric. 2013 n. 06117 sez. M3 – od. 15-10-2014
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seguente letterale tenore:

sentenza, difesa dagli avvocati Enry Altoè del foro di Treviso e
Sebastiano Chironi del foro di Sassari. Delle dette notifiche, inoltre, la
prima risulta non andata a buon fine, in quanto il destinatario vi figura
irreperibile, mentre la seconda fa riferimento (nella stessa richiesta della
notifica redatta dal ricorrente, come risulta dalla copia del ricorso a

provata l’identità con la sede sociale o con altra, rilevante ai sensi
dell’art. 19 cod. proc. civ..
E nessuno si è costituito per l’intimata.
4. — Ora, la notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente,
anziché al difensore costituito nel giudizio nel quale è stata resa la
sentenza impugnata, non ne determina l’inesistenza giuridica, ma
semplicemente la nullità, sanabile in forza della rinnovazione della
notifica, sia quando il ricorrente vi provveda di propria iniziativa,
anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 cod. proc. civ., sia
quando agisca in esecuzione di esso, senza che rilevi che alla
rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine per
impugnare (Cass. Sez. Un., 22 luglio 2002, n. 10696; Cass. 14 maggio
2004, n. 9242; Cass. 15 ottobre 2004, n. 20334; Cass. 7 novembre
2005, n. 21497; Cass. 20 ottobre 2006, n. 22587; Cass. 27 settembre
2011, n. 19702).
5. — Impregiudicata la valutazione della necessità di idonea prova sulla
coincidenza in Nervesa della Battaglia della sede sociale o di altra
rilevante ai sensi dell’art. 19 cod. proc. civ., deve proporsi allora al
Collegio di ordinare — ai sensi degli artt. 291 e 375, n. 2), ultima ipotesi,
cod. proc. civ. — al ricorrente la rinnovazione della notificazione del
ricorso alla controparte ai sensi dell’art. 330 cod. proc. civ., entro un
termine perentorio da identificarsi nell’adunanza in camera di consiglio
e con ogni riserva all’esito».
Ric. 2013 n. 06117 sez. M3 – ud. 15-10-2014
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disposizione) ad una “sede operativa”, della quale peraltro non è

Motivi della decisione
II. — Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti
hanno depositato memoria, o sono comparse in camera di consiglio per
essere ascoltate.
III. — A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera

diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha
ritualmente mosso alcuna critica osservazione.
IV. — Pertanto, deve ordinarsi al ricorrente la rinnovazione della
notificazione del ricorso alla controparte ai sensi dell’art. 330 cod.
proc. civ., entro il termine perentorio di cui in dispositivo — a scelta di
lui, oramai e per essere decorso ben oltre un anno dalla data di
pronunzia della sentenza impugnata (art. 330, ult. co ., cod. proc. civ.),
alla residenza dichiarata od al domicilio eletto nell’eventuale notifica
della sentenza, o, in mancanza, alla detta parte presso quella che il
medesimo ricorrente documenterà essere la sua sede legale od altra dai
requisiti previsti dal secondo periodo del primo comma dell’art. 19
cod. proc. civ. — e con ogni riserva all’esito, previa risottoposizione del
ricorso allo spoglio in sesta sezione.

P. Q. M.
La Corte ordina al ricorrente la rinnovazione della notificazione
del ricorso alla controparte secondo quanto indicato in motivazione,
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della
presente ordinanza e con ogni riserva all’esito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta

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di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in

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