Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23318 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. II, 18/09/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 18/09/2019), n.23318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29869/2014 proposto da:

C.A., C.R., C.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, V.LE CARSO 43, presso lo studio dell’avvocato

CARLO GUGLIELMO IZZO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO TRIESTE,

199, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TALLARICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO FERRARI;

– controricorrente –

e contro

CH.AN., CH.FI., c.a.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2087/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/01/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

che:

1. Con atto di citazione del 22/06/2001 Ch.An., R., A., Fi. e M. convenivano in giudizio i germani C.F. e a., chiedendo che venisse pronunciata la divisione giudiziale di un fondo rustico sito in (OMISSIS) e C.F. fosse condannato a rilasciare il fondo, da questi illegittimamente detenuto, con obbligo di rendere il conto, e a risarcire il danno. A sostegno delle loro pretese, gli attori deducevano che, con sentenza n. 5083/1984, il Tribunale di Napoli, sezione specializzata agraria, aveva accolto la domanda di riscatto del fondo proposta dal fratello F. e dal padre c.a. nei confronti di M.P. e C.A. (proprietaria ed acquirente del fondo), fissando il prezzo in Lire 10.000.000, prezzo interamente pagato in parti eguali dai germani ( F., Angela, a., M., R., A., Fi.) e dalla madre D.M., eredi di c.a., deceduto in corso di causa. Costituitosi in giudizio, C.F. resisteva alla domanda deducendo di essere stato, insieme con il padre, affittuario e coltivatore del fondo, di avere congiuntamente esercitato l’azione di riscatto, con conseguente costituzione di una comunione al 50% del fondo, così che i germani, odierni attori, potevano vantare pretese divisorie iure successionis sul 50% del fondo di proprietà del padre, ma non sull’intero bene, bene che non era comodamente divisibile e di cui chiedeva l’attribuzione, con addebito dell’eccedenza.

Con sentenza n. 425/2007, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, accoglieva le domande attoree: dichiarava lo scioglimento della comunione, disponeva la divisione del fondo in sette quote uguali, da suddividersi tra i sette comproprietari Ch.An., a., M., R., A., Fi. e F., condannava quest’ultimo al rilascio del fondo in relazione alle quote spettanti agli altri comunisti, nonchè al pagamento quale detentore del bene di Euro 16.472,46, da ripartirsi pro quota tra gli altri germani.

2. Avverso la sentenza proponeva appello principale C.F., deducendo la violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 5083/1984 del Tribunale di Napoli e l’erroneità della ritenuta divisibilità del fondo; in subordine, chiedeva l’attribuzione in proprio favore delle quote spettanti agli altri comunisti, con addebito delle eventuali eccedenze.

Con sentenza 13 maggio 2014, n. 2087, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento del gravame principale e in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la indivisibilità del bene oggetto della comunione, attribuendolo in favore dell’appellante con addebito dell’eccedenza e condannandolo a corrispondere in favore di ciascuno degli altri coeredi la somma di Euro 2.427,08, maggiorata di rivalutazione monetaria.

3. Contro la sentenza ricorrono in cassazione C.A., R. e M..

Resiste con controricorso C.F..

Gli intimati Ch.An., Fi. e a. non hanno proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero “i reali effetti costitutivi della sentenza n. 5083/1984, emessa dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata agraria”: a differenza di quanto affermato nella pronuncia impugnata, la sentenza n. 5083/1984 non farebbe riferimento alcuno all’esistenza del diritto di riscatto a favore di C.F. nella misura del 50% e, anzi, dalla lettura, letterale e logico-sistematica, del provvedimento emergerebbe il riconoscimento di un diritto potestativo di riscatto in favore di tutti i sette germani, in parti uguali.

Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la sentenza che provvede sulla domanda di retratto agrario ha carattere – non costitutivo, ma – di accertamento in ordine alla sostituzione del retraente all’acquirente del fondo” (Cass. 8776/2005), essendo volto “a verificare la modificazione giuridica prodottasi per effetto della dichiarazione del retraente” (Cass. 12934/2007), considerando che “le condizioni alle quali è subordinata la proficua utilizzazione del meccanismo del riscatto devono sussistere tanto alla data in cui nasce il relativo diritto, coincidente con la vendita del fondo al terzo, quanto alla data in cui lo stesso è esercitato, identificantesi con il momento nel quale la dichiarazione del retraente perviene al retrattato, che segna la conclusione del procedimento acquisitivo con il subingresso del primo al secondo” (Cass. 23902/2006 e, da ultimo, Cass. 22269/2018). Pertanto, correttamente il giudice d’appello – a fronte di una pronuncia, passata in giudicato, che “definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da c.a. e C.F.”, ha anzitutto dichiarato ” c.a. e C.F. affittuari del fondo in oggetto” e poi ” C.F. e gli eredi di c.a.” proprietari dello stesso per effetto dell’avvenuto riscatto – ha ritenuto sussistente una comunione per quote, uguali, ciascuna corrispondente alla metà, di cui l’una in capo al solo C.F. e l’altra in capo agli eredi di c.a., non incidendo sulla comunione il fatto che il riscatto sia stato pagato da C.F. con esborso uguale a quello sostenuto dai germani.

Al termine del motivo, i ricorrenti suggeriscono al Collegio di considerare che si “potrebbe in via del tutto subordinata ritenere che, in ogni caso, la situazione proprietaria si è comunque cristallizzata, essendovi stato (..) un acquisto a titolo originario, per usucapione decennale”, essendo in presenza di un titolo astrattamente idoneo all’acquisto della proprietà, ovvero la citata pronuncia n. 5083/1984. La prospettazione è inammissibile, trattandosi di questione che non risulta essere stata in precedenza avanzata e che i ricorrenti non indicano di avere sollevato nei gradi di merito.

Assorbite dal rigetto del motivo sono infine le successive considerazioni (pp. 8-9 del ricorso), esposte dai ricorrenti come conseguenti all’accoglimento dello stesso.

b) Il secondo motivo lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia “la presunta detenzione qualificata del fondo da parte del C.F.”.

Il motivo non può essere accolto: i ricorrenti lamentano infatti non l’omesso esame di un fatto storico (cfr. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 8053/2014), ma il riconoscimento, da parte del giudice d’appello, della detenzione qualificata del fondo in capo a C.F., “senza alcuna motivazione, trasformando il giudizio sul punto in una vera e propria petizione di principio” (critica peraltro ingiustificata in quanto il giudice d’appello tale riconoscimento ha argomentato, cfr. le pp. 8-9 della sentenza impugnata).

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, spese che liquida in Euro 4.300, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15/0) e accessori di legge, con distrazione delle medesime in favore dell’avvocato Massimo Ferrari che si è dichiarato antistatario.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-bis, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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