Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23318 del 16/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 16/11/2016), n.23318
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso ex art. 42 c.p.c., n. 26782-2013 proposto da:
T.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
alla Via LUNGOTEVERE dei MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato
FERRUCCIO PEZZULLA, rappresentato e difeso dalle avvocate ROSARIA
ROMANO – P.E.C. rosariaromano.pec.it; fax 0832302818 – e VALENTINA
SARNO, P.E.C. sarno.valentina.ordavvle.legalmailit; fax 0836370007 –
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE BRINDISI;
– intimato –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. I. Zeno che
chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
avverso il decreto del TRIBUNALE di BRINDISI, depositato il
09/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/07/2016 dal Consigliere Relatore D.ssa. Magda Cristiano.
Fatto
FATTO E DIRITTO
T.G., creditore di C.A., L., M., M.A. e G., pignorò presso la Cassa DD.PP., sino alla concorrenza del proprio credito, le somme dovute ai C. dal Comune di Brindisi a titolo di indennità per l’esproprio di terreni di loro proprietà.
Con sentenza n. 677/08, emessa all’esito del giudizio di opposizione alla stima promosso dagli espropriati contro il Comune, la Corte d’appello di Lecce liquidò le indennità nella complessiva somma di Euro 5.231.407,09, che fu depositata dall’ente convenuto presso la Cassa (ora Ragioneria Territoriale dello Stato), al lordo della ritenuta del 20%.
Con ordinanza del 9.12.09, il G.E. assegnò a T. il credito pignorato “da prelevarsi dal conto indennità di esproprio allorchè le somme diventeranno esigibili”.
L’esecutante, comunicato e documentato che il 29.8.012 la Ragioneria dello Stato aveva rilasciato in favore degli espropriati certificato di Vigenza della Polizza n. (OMISSIS) per l’intero importo depositato e che il Dirigente del settore finanziario del Comune aveva autorizzato l’emissione dei relativi mandati di pagamento, ha chiesto al Tribunale di Brindisi lo svincolo della somma di Euro 430.010,29 ancora dovutagli dagli esecutati.
Con provvedimento del 9.11.2013, emesso previa attivazione d’ufficio del contraddittorio nei confronti del Comune di Brindisi, il Tribunale ha sospeso il procedimento, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., sino all’esito del giudizio di legittimità pendente fra il Comune ed i C. – promosso dall’ente espropriante per ottenere l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Lecce – rilevando che “il pronunciamento da parte della cassazione potrà dirimere in maniera definitiva tutte le questioni relative al valore dei beni espropriati”.
Giovanni Tamburino ha proposto ricorso ex art. 42 c.p.c., contro il provvedimento di sospensione.
Il Comune di Brindisi non ha svolto attività difensiva.
Il P.G., rilevato che nel frattempo questa Corte, con la sentenza n. 9843/014 del 7.5.014, ha parzialmente accolto il ricorso proposto dall’ente territoriale, cassando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce, ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
1) Preliminarmente, va escluso che la pronuncia con la quale questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso del Comune di Brindisi avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce che aveva liquidato le indennità di esproprio spettanti ai C., abbia determinato la cessazione della materia del contendere nel presente procedimento.
Il provvedimento di sospensione – pur se impropriamente emesso “in attesa” della sola decisione della Corte di Cassazione – deve infatti necessariamente intendersi assunto sino alla definizione della controversia ritenuta pregiudicante, ovvero sino al passaggio in giudicato della sentenza che verrà pronunciata nella causa di opposizione alla stima promossa dai C., ancora pendente dinanzi alla Corte d’appello di Lecce per effetto della cassazione con rinvio di quella precedente, impugnata dal Comune.
Non può pertanto ritenersi venuto meno l’interesse di T.G. alla decisione sul ricorso.
2) Il ricorso è fondato.
Va infatti escluso che la sospensione ex art. 295 c.p.c., la cui ratio consiste nell’esigenza di evitare un conflitto fra giudicati, possa essere disposta nell’ambito di un procedimento (quale è quello promosso da T.) che non ha natura contenziosa e che è deputato unicamente alla verifica da parte del giudice adito della sussistenza delle condizioni cui la legge subordina l’emissione del provvedimento.
A tale rilievo, già di per sè dirimente, può aggiungersi, avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie in esame: 1) che, come chiarito dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 541/91, nel sistema disciplinato dalla L. n. 865 del 1971 (cui l’espropriazione, promossa con dichiarazione di P.U. emessa dal Comune nell’ormai lontano 1990, è soggetta ratione temporis), lo svincolo è subordinato al solo nulla – osta dell’autorità regionale, e non presuppone la definitività delle indennità, sicchè può essere disposto indipendentemente dalla proposizione, o meno, dell’opposizione; 2) che è d’altro canto evidente che, nel caso in cui sia proposta opposizione alla stima, la legittimazione dei proprietari espropriati ad ottenere la corresponsione delle indennità non deriva dall’emissione del nulla-osta (che costituisce mera condizione di esigibilità delle somme), ma dalla sentenza della corte d’appello, provvisoriamente esecutiva, che ne determina l’ammontare e che ne dispone il deposito presso la Cassa DD.PP. al solo fine della verifica dell’insussistenza di diritti reali di terzi sui beni che hanno formato oggetto dell’espropriazione; 3) che, peraltro, tale verifica non coinvolge l’ente espropriante (cfr. Cass. n. 719/011), che non ha altro rimedio per opporsi all’ordine della Corte d’appello, che quello di richiedere, ai sensi dell’art. 373 c.p.c., la sospensione dell’esecuzione della sentenza, ove nel frattempo impugnata con ricorso per cassazione; 4) che, nel caso di specie, la richiesta era stata in effetti avanzata dal Comune di Brindisi, ma era stata respinta dalla corte d’appello salentina con ordinanza del 29.7.010; 5) che dunque, adottando il provvedimento ex art. 295 c.p.c. il tribunale ha, sostanzialmente ed illegittimamente, accolto d’ufficio la domanda di sospensione già rigettata dal giudice competente a pronunciare sulla stessa; 6) che, in definitiva, una volta che depositando le somme il Comune aveva dato esecuzione alla sentenza, il tribunale avrebbe dovuto limitarsi a verificare se erano stati posti in essere gli adempimenti burocratici cui la legge subordina l’esigibilità del credito indennitario.
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il provvedimento impugnato deve essere cassato; va disposta, in conseguenza, la prosecuzione del procedimento dinanzi al Tribunale di Brindisi, che provvederà anche sulle spese del presente regolamento.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del procedimento dinanzi al Tribunale di Brindisi, anche per le spese del regolamento.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016