Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23317 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. II, 23/10/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20980/2019 R.G. proposto da:

C.A., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Maestri, con

domicilio in Ravenna, alla Via Meucci n. 7/D.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma,

Via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna, depositata in data

2.6.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.3.2020 dal

Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Questura di Ravenna, con provvedimento del 21.1.2019, ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno concesso a C.A., confermando il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale di Bologna, in data 21.6.2018.

Il ricorrente ha proposto opposizione, esponendo di aver lasciato il Gambia per sfuggire a persecuzioni e maltrattamenti dovuti al suo orientamento sessuale e alla sua volontà di convertirsi al cristianesimo; che le condizioni in base alle quali gli era concesso il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie erano ancora sussistenti.

Il Tribunale, nel respingere l’opposizione, ha evidenziato che i motivi per concedere la protezione umanitaria (inizialmente consistenti nel fatto che il richiedente era rientrato in Italia nell’ambito dell’operazione denominata Mare nostrum), dovevano essere diversi da quelli valutati originariamente dalla Commissione territoriale, richiedendosi una condizione di vulnerabilità effettiva o comunque violazioni sistematiche dei diritti umani caratterizzanti il paese di origine, specificamente riferibili alle condizioni e alla vicenda personale dell’interessato, dando atto della mancanza di qualsiasi allegazione sul punto e precisando che la mera permanenza in Italia non poteva considerarsi sufficiente per provare che il ricorrente si fosse integrato, in mancanza di specifici indicatori di protezione correlati all’età o alla salute.

La pronuncia ha poi osservato che, dalle informazioni tratte dai siti maggiormente accreditati, risultava che dal 2016 era cessato il regime dittatoriale di Y.J. e al suo posto era stato eletto il candidato dell’opposizione; che la crisi originata dalle contestazioni del voto da parte dello sconfitto era stata superata anche per l’opera di mediazione internazionale e per effetto dell’intervento di truppe dell’Ecowas; che il nuovo Presidente aveva iniziato un’opera di pacificazione e di riconoscimento dei diritti fondamentali.

Ha perciò escluso la sussistenza di una condizione di violenza indiscriminata o di conflitto armato interno o internazionale costituente una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente (o l’incapacità delle forze di sicurezza interne di contrastare eventuali minacce della criminalità comune).

La cassazione dell’ordinanza è chiesta da A.C. con un unico motivo di ricorso.

Il Ministero dell’interno ha depositato memoria ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, art. 32 Cost., art. 3 CEDU, art. 13 dichiarazione universale dei diritti umani, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 5, artt. 4 e 6, art. 19, comma 1, art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,29, e 32, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il tribunale affermato che il rinnovo del permesso di soggiorno richiedeva presupposti diversi da quelli che ne avevano determinato l’iniziale rilascio, uniformando illegittimamente il regime della reiterazione della domanda di protezione, che deve fondarsi su elementi giustificativi nuovi, a quella volta al rinnovo di un permesso già concesso, che richiede le medesime condizioni previste per il rilascio stesso.

Secondo il ricorrente, il tribunale era – pertanto – tenuto a valutare la condizione di omosessualità da egli dichiarata e a verificare se essa fosse oggetto di discriminazioni o fosse sanzionata con il carcere nel paese di provenienza.

2. Il motivo è fondato.

Non sussiste – anzitutto – la lamentata violazione di legge con riguardo all’individuazione dei presupposti per il rinnovo del permesso per ragioni umanitarie, poichè l’affermazione contenuta nella pronuncia, secondo cui il rinnovo poteva essere accordato solo per ragioni diverse da quelle poste a base dell’inziale rilascio, è chiaramente riferibile al fatto che, avendo il richiedente ottenuto l’asilo nell’ambito dell’operazione militare Mare nostrum ed essendo ormai venuta meno tale eccezionale condizione, i presupposti legittimanti il rinnovo della protezione non potevano – in concreto essere quelle inizialmente considerati.

Proprio su tale premessa, il tribunale ha, difatti, rivalutato la situazione del paese di origine all’attualità, sulla base di dati aggiornati, al fine di scrutinare l’eventuale sussistenza dei presupposti per concedere la protezione internazionale.

Va tuttavia considerato come la stessa ordinanza, pur dando atto che il ricorrente aveva allegato la propria condizione di omosessualità, paventando il rischio di subire persecuzioni, e finanche il carcere, ove fosse rientrato nel paese di origine (cfr., ordinanza, pag. 1), abbia omesso ogni valutazione al riguardo.

La pronuncia si è dilungata nell’esame della condizione politica del paese di origine, con riferimento alla situazione creatasi dopo il cambio di regime conseguente alle elezioni del 2016, senza verificare se la condizione di omosessualità potesse costituire una grave ingerenza nella vita privata dell’interessato, idonea a comprometterne la libertà personale e a porlo in una situazione oggettiva di pericolo o comunque a delineare una condizione di vulnerabilità soggettiva (Cass. 11172/2020; Cass. 9815/2020). Dedotta dal ricorrente tale condizione legittimante, il tribunale era poi tenuto ad accertare anche d’ufficio – nell’esercizio dei doveri di collaborazione istruttoria – se effettivamente la situazione del Gambia corrispondesse a quella riferita, anche riguardo alla condizione degli omossessuali e se il ricorrente fosse concretamente esposto al rischio dedotto in domanda, anche tenendo conto dell’eventuale trattamento sanzionatorio vigente nel paese di provenienza.

E’ – per tali motivi – accolto l’unico motivo di ricorso.

L’ordinanza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA