Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23317 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 18/09/2019), n.23317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1695-2018 proposto da:

A.A.

– ricorrente –

contro

B.B.

– controricorrente –

contro

L.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7272/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 13 gennaio 2007, L.G., in proprio e quale legale rappresentante di B.B. s.r.l., evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la A.A. chiedendo la risoluzione del contratto di cessione di leasing immobiliare, stipulato il 29 dicembre 2005, per inadempimento della società convenuta. Si trattava di un contratto preliminare che prevedeva il subentro di B.B. s.r.l. nel contratto di lease-back stipulato tra A.A. Srl e Banca Marche, successivamente divenuta XX S.p.A, del 28 dicembre 2004, relativo ad un immobile sito in Roma. Nonostante l’impegno assunto, le parti non avevano perfezionato il contratto definitivo, poichè la convenuta A.A. aveva preteso, alla data del subentro effettivo, la complessiva somma di Euro 324.848, quale corrispettivo della cessione, con una indebita maggiorazione di Euro 50.000 rispetto al prezzo globale pattuito, di Euro 274.848. Sulla base di tali elementi chiedeva la condanna della convenuta A.A. al risarcimento dei danni rappresentati da Euro 100.000, oltre ad Euro 15.000 oggetto della caparra non restituita a L.G., e le spese vive sostenute in vista del contratto di leasing, pari ed Euro 23.300, oltre agli ulteriori danni per il tempo impiegato nella conclusione dell’affare e per il paterna d’animo;

si costituiva la convenuta A.A., contestando la domanda e spiegando domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto per inadempimento di B.B. s.r.l., con condanna dell’attrice al risarcimento dei danni;

il Tribunale di Roma, con sentenza del 18 agosto 2011, respingeva la domanda principale, dichiarando risolto il contratto per causa imputabile alla parte attrice. Respingeva, altresì, la domanda riconvenzionale di A.A. e compensava le spese;

avverso tale decisione proponeva appello L.G., in proprio e nella predetta qualità, deducendo l’omessa motivazione, l’erronea valutazione delle prove documentali, e la contraddittorietà della decisione relativamente all’incompatibilità della caparra con la domanda di risoluzione e risarcimento dei danni oggetto della spiegata riconvenzionale. Si costituiva l’appellata A.A. contestando l’ammissibilità dell’appello e chiedendo, nel merito, il rigetto dell’impugnazione;

la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 17 novembre 2017, in parziale accoglimento dell’appello, condannava A.A. alla restituzione in favore di B.B. s.r.l. della somma di Euro 15.000, oltre interessi legali, condannando l’appellata al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione, propone ricorso per cassazione A.A., affidandosi a due motivi illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c. Resiste con controricorso B.B. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Il fatto storico sarebbe rappresentato dall’inadempimento contrattuale di A.A., concretizzatosi in una richiesta economica maggiorata. La Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se l’importo di Euro 324.848, richiesto da A.A., fosse o meno in linea con le disposizioni contrattuali del negozio del 25 dicembre 2005. Al contrario, la decisione impugnata, avrebbe, in un primo momento, acclarato la regolarità della condotta di A.A., per poi censurarne il comportamento con motivazione apodittica (“in tale contesto è palese l’ambiguità della terminologia usata”), con conseguente violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, anche sotto il profilo dell’anomalia della motivazione e del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili;

con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e la violazione di legge con riferimento all’art. 111 Cost., oltre che la motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile. In particolare, la motivazione difetterebbe del tutto perchè le argomentazioni, formalmente esistenti, sarebbero svolte in maniera talmente contraddittoria da non consentire di individuare le argomentazioni poste a sostegno della decisione;

il primo motivo deduce in modo irrituale il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., in quanto assume come “fatto” alla stregua di esso non già un fatto principale o secondario, secondo i principi affermati da Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8053 del 2014, bensì il risultato di un apprezzamento di un fatto (“la richiesta economica maggiorata”), a sua volta espressione di una relatio con un dato giuridico genericamente dedotto (“la maggiorazione, di cui non si individua il referente), tale essendo il preteso fatto storico identificato in “quello che attiene all’inadempimento contrattuale di A.A. s.r.l. concretizzatosi attraverso una richiesta economica maggiorata”. Sicchè, il motivo non è riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 5, e ciò a prescindere dal raffronto con la motivazione della sentenza impugnata. Se si procede a tale raffronto, si evidenzia la mancanza di pertinenza della censura svolta rispetto alla motivazione, che, correttamente, rileva che la controversia ha ad oggetto una richiesta reciproca di risoluzione del contratto e non un’azione di esatto adempimento, per cui non rileva verificare se le somme richieste dalla ricorrente fossero corrette, ma valutare il comportamento delle parti, rispetto alle reciproche obbligazioni gravanti sulle stesse quali emergono dall’interpretazione del contratto;

si aggiunga che nessuna indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, si dà del contratto riguardo al quale si ipotizza la richiesta maggiorata. Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6). “Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;

(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;

(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6-3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del

05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

Di questi tre oneri, il ricorrente ha assolto solo il terzo. Il ricorso, infatti, non riassume nè trascrive il predetto contratto, nè indica con quale atto ed in quale fase processuale (atto di citazione, memorie ex art. 183 c.p.c., ordine di esibizione, ecc.) sia stato prodotto. Ciò impedisce di valutare la rilevanza e la decisività del documento;

il secondo motivo è privo di consistenza, atteso che la sentenza, per quanto si è detto, ha una motivazione e, d’altro canto, la pretesa apparenza, perplessità ed incomprensibilità è dedotta con rinvio a quanto si è argomentato nel primo motivo, che per le ragioni sopra indicate, è inammissibile;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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