Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23317 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 16/11/2016), n.23317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23604/2013 proposto da:

COMUNE di BROLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, al viale PARIOLI 93, presso lo studio

dell’avvocato DAMIANO COMITO, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLO STARVAGGI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via FILIPPO

CIVININI 2, presso lo studio dell’avvocato LARA LUNARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FORTUNATINA GIUFRE’, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 125/2013 della CORTE d’appello di MESSINA,

depositata il 20/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore, d.ssa Magda Cristiano;

udito l’Avvocato Lara Lunari (delega avvocato Fortunatina Giufrè)

difensore del controricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d’appello di Messina ha accolto in minima parte l’appello proposto dal Comune di Brolo contro la sentenza del Tribunale di Patti che lo aveva condannato a pagare ad P.A. la somma di Euro 60.266 a titolo di risarcimento dei danni da questi subiti per l’illegittima acquisizione di una striscia di terreno di sua proprietà, occupata ed irreversibilmente trasformata dall’ente appellante, che vi aveva realizzato una strada, in difetto di emissione del decreto di esproprio.

La corte territoriale, respinte le eccezioni svolte dal Comune, di difetto di legittimazione attiva (redime di difetto di titolarità attiva del rapporto controverso) del P. e di prescrizione dell’azione, ha ritenuto congrua la stima del terreno operata dal ctu nominato dal tribunale, rilevando che il suolo si trovava nel pieno centro dell’abitato di Brolo ed aveva natura edificabile, ma ha liquidato il danno nella misura di Euro 52.769 in ragione dell’accertata, minor estensione dell’area rimasta in proprietà dell’attore/appellato il cui valore era diminuito per effetto della costruzione della strada.

La sentenza, pubblicata il 23.3.2013, è stata impugnata dal soccombente con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui P.A. ha resistito con controricorso.

2) Con il primo motivo, denunciando violazione di (non indicate) norme di diritto nonchè vizio di motivazione, il ricorrente lamenta il rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva del P..

2.1) Col secondo e con il terzo motivo si duole del rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria, deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, il progetto di trasformazione del suolo era assistito da dichiarazione di p.u. e che pertanto, versandosi in tema di occupazione acquisitiva e non usurpativa, la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di cinque anni dalla realizzazione della strada.

2.3) Con il quarto motivo sostiene che la corte d’appello avrebbe liquidato il danno in misura eccessiva, in quanto l’area occupata non aveva natura edificatoria, il deprezzamento del suolo residuo doveva ritenersi già compreso nell’indennità di espropriazione e non era dovuta l’indennità di occupazione.

3) Tutti i motivi appaiono inammissibili.

3.1) Il primo si fonda su documenti (certificato di ultimazione dei lavori, relazione del ctu, verbale di immissione in possesso, atto di frazionamento) che non sono stati specificamente allegati al ricorso e dei quali non è stata indicata l’esatta collocazione processuale, secondo

quanto richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, pertanto precluso alla Corte, che non può scendere all’esame diretto degli atti, di valutare se il giudice d’appello, nell’accertare che l’illegittima occupazione era intervenuta in data successiva all’acquisto del terreno da parte del P., abbia omesso di tener conto di circostanze di fatto, emergenti da quei documenti, che deponevano in senso contrario o le abbia travisate.

3.1) Il secondo ed il terzo contestano l’accertamento della natura usurpativa dell’occupazione in via meramente assertiva, attraverso il richiamo generico di asserite risultanze istruttorie che smentirebbero l’affermazione della corte del merito secondo cui la dichiarazione di p.u., pur prevedendo la realizzazione della strada, non interessava la striscia di terreno di proprietà del P..

Può aggiungersi, ad abundantiam, che, anche nell’ipotesi in cui l’occupazione fosse stata assistita in origine dalla dichiarazione di p.u., l’eccezione risulterebbe infondata: le S.U. di questa Corte, con la sentenza n. 735/015, hanno infatti affermato che l’occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorchè il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente sempre ad oggetto i danni per il periodo – non coperto dall’eventuale occupazione legittima – durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene e sino al momento o della restituzione o della domanda di risarcimento per equivalente che egli può esperire, in alternativa, abdicando alla proprietà del bene stesso; con la conseguenza che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre, quanto al danno per la perdita del godimento del bene, dalle singole annualità e, quanto alla reintegrazione per equivalente, dalla data della domanda.

3.2) Parimenti generico, e sostanzialmente privo di riferimento al decisum, è infine il quarto motivo di ricorso, nel quale si dà per scontato che il suolo occupato non fosse edificabile e si contesta l’ammontare del risarcimento con riferimento ad indennità (di esproprio e di occupazione legittima) che la corte del merito non ha liquidato e la cui quantificazione non ha mai formato oggetto del giudizio.

4) Appare invece infondato il quinto motivo del ricorso, con il quale il Comune lamenta di essere stato condannato all’integrale pagamento delle spese del giudizio d’appello: la corte del merito ha infatti correttamente ritenuto l’ente sostanzialmente soccombente, peraltro liquidando le spese in ragione della somma effettivamente attribuita al P..

Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in Camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contrastate dal ricorrente nella memoria depositata, posto che: 1) contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, il ricorso non precisa in quale esatta sede processuale siano rintracciabili i documenti su cui si fonda il primo motivo, che non sono neppure stati allegati all’atto; 2) ogni questione circa la natura acquisitiva o usurpativa dell’occupazione è ormai superata in base al principio enunciato da Cass. S.U. n. 735/015: la sentenza richiamata dal ricorrente (Cass. n. 17336/015) precisa di non poter fare applicazione di tale principio in quanto sull’accertamento della natura acquisitiva dell’occupazione si era, nella specie, già formato il giudicato; 3) va ribadita l’assoluta genericità del quarto motivo del ricorso, fondato su considerazioni meramente assertive, prive di qualsivoglia riferimento ad atti e documenti di causa.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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