Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23317 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 09/11/2011), n.23317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ENEL SPA in persona del Procuratore della Società (atto notaio

MATILDE ATLANTE rep. n. 11636 del 16/06/2005), elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio

dell’avvocato SALVINI LIVIA, che lo rappresenta e difende, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PRESENZANO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 107, presso lo

studio dell’avvocato VERRECCHIA OSVALDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MANFELLOTTO RAFFAELE, giusta delega a margine;

AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 29150-2005 proposto da:

ENEL PRODUZIONE SPA in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio

dell’avvocato SALVINI LIVIA, che lo rappresenta e difende, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PRESENZANO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 107, presso lo

studio dell’avvocato VERRECCHIA OSVALDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MANFELLOTTO RAFFAELE, giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DEL TERRITORIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 252/2 004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 28/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ESCALAR, delega Avvocato SALVINI,

che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato MANFELLOTTO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Enel s.p.a. ricorre per cassazione (depositando successiva memoria) nei confronti del Comune di Presenzano (che resiste con controricorso, anch’esso illustrato da memoria) nonchè nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (che non ha resistito) e dell’Agenzia del Territorio (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza n. 252/20/04 della C.T.R. Campania. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento dell’8 ottobre 2001 col quale l’Agenzia del Territorio ha determinato la rendita degli immobili facenti parte della Centrale di Presenzano, nonchè degli avvisi ICI per gli anni 1998 e 1999 (quest’ultimo fino al 1 ottobre, data in cui la Enel Distribuzione s.p.a. è divenuta proprietaria della Centrale) riguardanti l’accertamento di maggiore imposta, interessi e sanzioni in relazione ai suddetti immobili. La C.T.R. adita ha dichiarato legittimo il classamento impugnato e dovuta l’ICI addebitata negli avvisi opposti, con la sola esclusione delle sanzioni per gli anni precedenti il classamento, in particolare affermando: che il termine di dodici mesi di cui al D.M. n. 701 del 1994 per provvedere alla modifica della rendita proposta utilizzando la procedura DOCFA non può essere considerato perentorio; che l’attribuzione di rendita retroagisce alle annualità precedenti, tuttavia senza possibilità di prevedere sanzioni; che il concetto di rendita catastale è di ordine economico e implica una valutazione complessiva del bene, comprensiva anche di elementi che, come le turbine, possono in ipotesi anche essere staccate dall’immobile mediante sbullonamento. Quanto alla motivazione del provvedimento attributivo di rendita, i giudici della C.T.R. hanno inoltre affermato che TUTE era stata in grado di dimostrare di aver prodotto ampia documentazione a sostegno dell’iter logico-economico posto a base del dato conclusivo.

Avverso la medesima sentenza n. 252/20/04 della C.T.R. Campania la Enel Produzione s.p.a., nuova proprietaria della Centrale a far data dal 1 ottobre 1999 a seguito di atto di conferimento, propone anch’essa ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Territorio (che non hanno resistito) nonchè nei confronti del Comune di Presenzano (che resiste con controricorso, anch’esso illustrato da memoria) in relazione agli anni 1999 (dal 1 ottobre) e 2000.

2. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei due ricorsi siccome proposti avverso la medesima sentenza.

Col primo motivo dei rispettivi ricorsi, deducendo violazione e falsa applicazione del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3R.D.L. n. 652 del 1939, art. 20D.L. n. 16 del 1993, art. 2, commi 1 quinquies e septies conv. in L. n. 75 del 1993, entrambe le società ricorrenti si dolgono del fatto che i giudici d’appello non abbiano rilevato l’illegittimità della rettifica della rendita proposta in quanto emessa fuori del termine di dodici mesi previsto dal D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3.

La censura è infondata.

In proposito, prescindendo da ogni altra possibile considerazione, è sufficiente evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene), il termine massimo di un anno assegnato all’ufficio dal D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3, per la “determinazione della rendita catastale definitiva” non ha natura perentoria ma meramente ordinatoria, posto che la natura perentoria del termine, oltre a non essere attribuita dalla norma regolamentare, neppure può ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con la quale è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all’aggiornamento delle rendite catastali (v. cass. n. 16824 del 2006). Col secondo motivo dei rispettivi ricorsi, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di motivazione degli atti impositivi consacrati nella L. n. 241 del 1990, art. 3 e nella L. n. 212 del 2000, art. 7 oltre che vizio di motivazione, le ricorrenti si dolgono del fatto che i giudici d’appello non abbiano riscontrato la totale carenza di motivazione dell’avviso col quale è stata notificata all’Enel la maggiore rendita catastale, limitandosi in proposito ad affermare esclusivamente che l’UTE aveva dimostrato “di aver prodotto ampia documentazione a sostegno dell’iter logico-economico posto a base del dato conclusivo”.

Le censure esposte sono innanzitutto inammissibili per difetto di autosufficienza. E’ vero che l’avviso di classamento con il quale l’ufficio tecnico erariale attribuisce la rendita ad un immobile è incontestabilmente un provvedimento di natura valutativa, integrante un atto di accertamento il quale, come tale, deve essere motivato (v.

cass. n. 5717 del 2000), ma è anche vero che occorre valutare caso per caso, posto che la motivazione dell’atto va considerata nel suo complesso e nel suo contesto e che in alcune circostanze ed in un determinato contesto potrebbe contribuire ad assolvere l’obbligo di motivazione anche la mera descrizione degli immobili valutati. Il testo dell’atto della cui motivazione si discute assume pertanto, nella sua interezza, rilevanza centrale, come riconosciuto espressamente dalla giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento – il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente tale motivazione ovvero i passi rilevanti della medesima, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo (v. cass. n. 15867 del 2004 e numerose successive conformi).

Col terzo motivo di ciascuno dei ricorsi in esame, deducendo violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 1, 3, 5 e 10 nonchè 812 c.c. oltre che vizio di motivazione, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere i giudici d’appello posto a base della propria decisione una errata nozione di rendita catastale e non aver affermato l’assoluta illegittimità della attribuzione di rendita catastale ad opere che, come le turbine, nonchè le opere idrauliche di superficie e del sottosuolo, non hanno le caratteristiche proprie dei “fabbricati” o delle “costruzioni” stabili, come tali suscettibili di attribuzione di rendita in base al R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4.

La censura è infondata alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità la quale, con specifico riferimento all’attribuzione della rendita catastale alle centrali idroelettriche, ha affermato che il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1- quinquies convertito in L. 31 maggio 2005, n. 88, includendo nella stima gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili caratterizzati da una connessione strutturale con l’edificio, tale da realizzare un unico bene complesso, e prescindendo dalla transitorietà di detta connessione nonchè dai mezzi di unione a tal fine utilizzati, impone di tener conto, nel calcolo della rendita, anche del valore delle turbine, le quali si configurano come elementi essenziali della centrale, incorporati alla stessa e non separabili senza una sostanziale alterazione del bene complesso, nonchè di altri elementi aventi le medesime caratteristiche di connessione strutturale con l’edificio prescindendo dalla transitorietà di detta connessione e dalla natura dei mezzi utilizzati per realizzarla. E’ da aggiungere che, secondo la richiamata giurisprudenza, la disposizione dell’art. 1 quinquies citato (che fornisce l’interpretazione autentica dl R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4 convertito in L. n. 1249 del 1939, riproponendo, limitatamente alle centrali elettriche, il contenuto della L. 311 del 2004, art. 1, comma 540, avente anch’esso natura interpretativa ed abrogato con efficacia retroattiva dal D.L. n. 35 del 2005, art. 1, comma 540, convertito in L. 80 del 2005), in quanto volta a dirimere un contrasto ermeneutico insorto relativamente alla situazione specifica delle centrali elettriche, non appare irragionevole nè introduce un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri beni classificabili nel gruppo catastale D, tenuto conto della disomogeneità degli immobili inclusi in tale categoria, nè infine contrasta con il principio della capacità contributiva, la cui violazione non è prospettabile in riferimento alla determinazione della rendita catastale, che non costituisce un’imposta nè un presupposto d’imposta (v. cass. n. 13319 del 2006 e numerose successive conformi).

Col quarto motivo dei rispettivi ricorsi, deducendo illegittimità degli avvisi ICI emessi dal Comune di Presenzano, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 2 e 3L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 13 oltre che vizio di motivazione, entrambe le società, ciascuna per i periodi di rispettiva pertinenza, si dolgono del fatto che i giudici della C.T.R., riconosciuta la legittimità della rendita catastale notificata dall’Ufficio del Territorio di Caserta, non abbiano tuttavia affermato che essa si rende operante solo a decorrere dall’anno in cui si provvede alla formale attribuzione di rendita, senza possibilità di applicazione retroattiva e non abbiano motivato in proposito, nonostante la questione fosse stata proposta in primo grado e riproposta in appello.

In particolare, l’Enel s.p.a. sostiene di aver dedotto in primo grado e in appello che per le annualità 1998 e 1999 la Centrale era sprovvista di rendita e che la rendita proposta con il DOCFA presentato il 1 giugno 1999 poteva avere efficacia ai fini ICI solo dal 1 gennaio 2000 in applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 mentre la rendita attribuita dall’Ufficio e notificata il 9 ottobre 2001 poteva produrre effetti solo a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Col quinto motivo del proprio ricorso, deducendo illegittimità dell’avviso ICI emesso dal Comune di Presenzano per l’annualità di imposta 2000, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 2 e 3L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 13 oltre che vizio di motivazione, la sola Enel Produzione s.p.a., premesso che la L. n. 342 del 2000, art. 74 dispone che, a far tempo dal 1 gennaio 2000, gli atti attributivi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione e che nella specie l’atto attributivo di rendita è stato notificato il 9 ottobre 2001, onde può produrre effetti solo a decorrere dal 1 gennaio 2002, si duole che i giudici d’appello non abbiano considerato tale circostanza, pur essendo essa stata dedotta dalla società anche in appello.

Le censure esposte nei due motivi immediatamente precedenti (da esaminare congiuntamente perchè logicamente connessi), sono infondate alla luce del recente arresto col quale le SU, componendo un contrasto giurisprudenziale intervenuto tra diversi collegi della 5^ sezione civile di questa Corte, hanno affermato che il metodo di determinazione della base imponibile ICI collegato alle iscrizioni contabili, previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge (v. SU n. 3160 del 2011).

Tanto premesso, occorre in particolare precisare che a fondamento delle censure in esame le contribuenti deducono sempre e solo (in primo grado) che “gli immobili costituenti la centrale di Presenzano… sono stati sprovvisti di rendita catastale fino al 1999 compreso” (per cui, aggiungono, “l’ICI è stata calcolata, fino a quel periodo, utilizzando come base imponibile il valore … degli immobili iscritti in bilancio al 1 gennaio”) e (in secondo grado), ancora più significativamente, “per le annualità 1998 e 1999 la Centrale era sprovvista di rendita: la rendita proposta con il DOCFA, infatti, presentato il 1 giugno 1999 ha efficacia ai fini ICI solo a partire dal 1 gennaio 2000”. In nessun punto dei richiamati ricorsi si legge dunque che prima della proposizione della rendita “con il DOCFA” non fosse stata richiesta l’attribuzione della rendita e, quindi, non si fosse verificato il mutamento di regime (dal valore contabile a quello catastale) di valutazione della centrale ai fini dell’ICI. Pertanto, alla luce di quanto ribadito dalle SS.UU. in ordine alla necessaria consequenzialità della scelta, è da rilevare che nella specie nessuna delle ricorrenti ha allegato (con la necessaria chiarezza) la insussistenza, nel caso, del fatto costitutivo del mutamento di regime dato dalla richiesta di attribuzione della rendita solo con l’espletamento della procedura DOCFA. 3. Per tutto quanto sopra esposto, entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Considerato che su uno dei problemi dibattuti nella presente controversia la recente sentenza delle Sezioni Unite è intervenuta a comporre un contrasto tra diversi collegi della sezione 5^ civile ancora in atto al momento della presentazione dei ricorsi dinanzi a questa Corte, si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce al presente il ricorso n. 29150/05 e rigetta entrambi.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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