Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23316 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 18/09/2019), n.23316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1299-2018 proposto da:

V.G., nella qualità di legale rappresentante pro

tempore dell’omonima DITTA INDIVIDUALE AUTOCARROZZERIA

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 13, presso

lo studio dell’avvocato DANIELE BERARDI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 163, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA CICONTE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10993/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 29/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

che:

V.G., titolare della omonima autocarrozzeria, deduceva di essere cessionario del credito vantato da Pa.Pa., relativo alle somme

dovute a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, conseguente al sinistro subito dal cedente il 19 giugno 2013, in Roma, allorquando il veicolo condotto dal Pa. era stato urtato da quello guidato da P.M., assicurato con Unipol Assicurazioni S.p.A. Sulla base di tali elementi evocava in giudizio, davanti al Giudice di pace di Roma, l’assicuratore e il conducente P., al fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali documentati nella fattura relativa alla riparazione del veicolo, depositando, altresì il modulo CAI nel quale il conducente, P.M., ammetteva la propria responsabilità. I convenuti non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia. L’attore insisteva per l’interrogatorio formale del conducente dell’auto antagonista e chiedeva l’ammissione di consulenza tecnica di ufficio in ordine alla entità dei danni subiti;

il Giudice di pace, all’udienza del 28 novembre 2014 dava lettura della sentenza con la quale dichiarava improponibile la domanda giudiziale rilevando che le parti avevano l’obbligo di attivare preliminarmente la procedura di risarcimento diretto, previa richiesta inviata all’assicuratore, e ciò a pena di improponibilità della domanda ai sensi del Codice delle assicurazioni, artt. 149 e 145;

avverso tale decisione V.G. proponeva appello davanti al Tribunale di Roma, chiedendo la riforma della decisione di improcedibilità della domanda e l’accoglimento delle richieste originarie;

il Tribunale di Roma con sentenza del 29 maggio 2017 rilevava che la pretesa dell’attore si fondava esclusivamente sul modulo CAI, firmato dai conducenti, ma che non vi era prova certa della verificazione del sinistro e delle modalità. Riteneva non vincolante quanto riportato nel predetto modello, peraltro compilato in maniera incompleta e lacunosa, e rilevava che l’assenza della parte contumace esprimeva solo il disinteresse di tale soggetto per una controversia che non avrebbe prodotto effetti economici sfavorevoli per tale parte;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione V.G. e successivo ricorso in rinnovazione affidandosi a tre motivi illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c.. Le parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede, ad eccezione di Unipol Sai Assicurazioni che resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la violazione l’art. 2697 c.c. e degli artt. 112,115 e 132 c.p.c. perchè il Tribunale di Roma avrebbe rigettato i mezzi di prova richiesti e articolati dalla ricorrente – interrogatorio formale e consulenza – omettendo di adottare una reale motivazione;

con il secondo motivo si deduce, ai sensi art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione l’art. 132 c.p.c., comma 4, per avere il Tribunale adottato una motivazione generica e apparente in ordine all’affermata incompletezza del modulo CAI, così da rendere non comprensibile il percorso logico argomentativo. A fronte del deposito del predetto modello il Tribunale non avrebbe individuato in che cosa si sostanzierebbe la pretesa lacunosità del documento;

con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione di artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e del Codice delle assicurazioni, art. 143. Il Tribunale avrebbe deciso senza tenere in alcuna considerazione il modello CAI compilato e sottoscritto dai conducenti delle autovetture coinvolte, e in assenza di prova contraria da parte dei convenuti. Secondo il ricorrente le dichiarazioni contenute nel predetto modulo avrebbero potuto essere considerate, nei confronti degli altri litisconsorti, alla stregua di una semplice prova, liberamente apprezzabile dal giudice;

il primo motivo correttamente inteso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e dell’art. 112 c.p.c. è fondato, avendo il Tribunale negato alla parte il diritto alla prova con riferimento all’interrogatorio formale del convenuto. Infatti, il giudice di appello non ha precisato per quale motivo l’eventuale confessione giudiziale del convenuto contumace in sede di interrogatorio formale sarebbe stata processualmente irrilevante, poichè la motivazione si riferisce solo al profilo dell’eventuale irrilevanza del mezzo di prova ai sensi dell’art. 232 c.p.c.

Gli altri motivi sono assorbiti dovendosi precisare che la tesi del Tribunale secondo cui la struttura della motivazione in ambito telematico (L. n. 221 del 2012, art. 16 bis) consentirebbe una motivazione ancora più stringata, rispetto ai parametri dettati dall’art. 132 c.p.c., è priva di fondamento, non potendo tale carattere desumersi dai dati normativi invocati dal giudice a quo.

ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che, in forza della decisione relativa ai mezzi di prova, non è stato possibile espletare una istruttoria adeguata, che dovrà impegnare il giudice di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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