Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23316 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 09/11/2011), n.23316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3819/2005 proposto da:

COMUNE DI VERONA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio

dell’avvocato CLARICH MARCELLO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CAINERI GIOVANNI R., giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

GIERREBI SPA in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 197,

presso lo studio dell’avvocato GALASSO ALFREDO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BRENDOLAN STEFANO, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

VERONA, depositata il 24/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il resistente l’Avvocato GALASSO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso e in

subordine accoglimento per quanto di ragione.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il Comune di Verona propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti della Gierrebi s.p.a. (che resiste con controricorso, anch’esso successivamente illustrato da memoria) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso di quanto versato in eccesso per ICI negli anni 1993/1997, la C.T.R. Veneto riformava la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente. La controversia ha ad oggetto la richiesta di restituzione delle somme pagate per ICI negli anni de quibus per un immobile della società Gierrebi censito in categoria D risultate eccessive alla luce della rendita successivamente attribuita a detto immobile da parte dell’UTE. I giudici della C.T.R., accogliendo l’appello della società, hanno in particolare affermato che, in ipotesi di immobili ai quali non sia stata ancora attribuita la rendita, il contribuente, calcolando provvisoriamente il tributo secondo le indicazioni dettate all’uopo dal legislatore, adempie con riserva, e che pertanto solo quando la rendita risulterà definitivamente determinata sorgerà il diritto del contribuente a ripetere quanto eventualmente pagato in eccesso, con la conseguenza che, decorrendo il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13, dalla definitiva determinazione della rendita, nella specie la domanda di rimborso doveva ritenersi tempestiva, in quanto presentata entro il triennio dalla definitiva determinazione della rendita.

2. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, il Comune ricorrente rileva che per espressa disposizione di legge solo dall’anno d’imposizione successivo all’attribuzione della rendita il valore viene determinato sulla base della capitalizzazione della suddetta rendita, dovendo escludersi che il passaggio dal valore c.d. contabile a quello catastale determini effetti retroattivi sulle annualità pregresse.

Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13, il ricorrente sostiene che, ai fini della decorrenza del termine per la richiesta di restituzione dell’ICI eventualmente risultante pagata in eccesso, deve aversi riguardo al giorno del pagamento e non al giorno dell’attribuzione della rendita catastale definitiva.

La esposte censure, da esaminare congiuntamente perchè connesse, sono infondate nei termini di cui al recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, componendo un contrasto tra diversi collegi della quinta sezione civile Corte in ordine alla interpretazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, 3160 del 2011, hanno affermato che il metodo di determinazione della base imponibile ICI collegato alle iscrizioni contabili, previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge (v. SU n. 3160 del 2011).

Alla luce di quanto sopra esposto, deve pertanto ritenersi che fin dalla richiesta di attribuzione di rendita da parte del proprietario la base imponibile dell’immobile deve essere determinata attraverso la capitalizzazione della rendita che sarà successivamente attribuita e che pertanto, ove tale rendita risulti poi tale da comportare un esborso per ICI inferiore rispetto a quello effettuato calcolando la base imponibile secondo il valore contabile, sorge per il proprietario-contribuente, post hoc et propter hoc, il diritto ad ottenere il rimborso di quanto versato in eccesso nonchè la possibilità di richiedere tale rimborso, dovendo pertanto da tale momento ritenersi decorrente il relativo termine di decadenza.

3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.

Poichè la sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata è intervenuta in epoca successiva alla proposizione del ricorso in esame, si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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