Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23315 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 18/09/2019), n.23315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25269-2017 proposto da:

N.N., in proprio e nella qualità di legale rappresentante

pro tempore della Società LA CASTELLUCCIA DI N.N. E C. SAS,

N.A., B.G.E., elettivamente

domiciliari in ROMA, VIA GABRIELLA DEGLI ESPOSTI 69, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIA PENTASSUGLIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato NICOLA TALLARIDA;

– ricorrenti –

contro

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO

RIBOTY 3, presso lo studio dell’avvocato BARBARA CUFARI,

rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO BERTI, SERAFINA

CERAVOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 199/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 23/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso per decreto ingiuntivo del 14 dicembre 2002, M.V., nella qualità di erede di M.F., chiedeva nei confronti della società La Castelluccio di N.N. e C. s.a.s., nonchè dei soci N.A. e N.N. e B.G., il pagamento di somme a titolo di compenso per l’attività professionale svolta dal proprio dante causa negli anni 1999-2001;

avverso il decreto ingiuntivo del 6 febbraio 2003 la società La Castelluccio di N.N. e C. s.a.s., e i soci proponevano opposizione, con atto di citazione del 22 marzo 2003, chiedendo la revoca del decreto e la dichiarazione che la società non aveva alcun debito nei confronti del professionista avendo soddisfatto tutti i crediti vantati e, in via subordinata, rilevava che la quantificazione del credito effettuata dall’opposta era arbitraria. Si costituiva in giudizio M.V. eccependo che i pagamenti erano stati corrisposti per attività antecedenti a quella in oggetto;

il Tribunale di Locri istruiva la causa con la prova per testi e per interpello e con la sentenza del 27 febbraio 2007 rigettava l’opposizione, rilevando che non era contestato che il professionista avesse svolto attività professionale nell’interesse della società e ciò in quanto la principale difesa degli opponenti era un’eccezione di adempimento. La documentazione esibita consentiva di ritenere provata l’attività svolta nei termini riportati nelle parcelle riprodotte. Quanto ai pretesi pagamenti, l’opposto aveva fornito una diversa ricostruzione dei fatti, indicando una differente imputazione delle somme, con conseguente rigetto dell’eccezione di pagamento;

avverso tale sentenza la società La Castelluccio di N.N. e C s.a.s. e i soci proponevano appello con atto di citazione notificato il giorno 1 aprile 2008, lamentando il difetto di motivazione, il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’opposto, l’inammissibilità della prova testimoniale e l’infondatezza della pretesa. Si costituiva M.V. chiedendo il rigetto della impugnazione;

la Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 23 marzo 2017, rigettava l’impugnazione rilevando che dall’attività istruttoria svolta era emerso che il credito oggetto di causa trovava titolo nel rapporto obbligatorio, in virtù del quale il professionista aveva prestato la propria opera in favore della società e che non era stata fornita la prova dei fatti oggetto dell’eccezione di pagamento. Richiamava i principi espressi da questa Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 13533 del 2001, rilevando che il debitore non aveva chiesto di provare l’inesistenza del rapporto obbligatorio e non aveva formulato, nei confronti del creditore, alcuna eccezione di inadempimento. Avendo il creditore dato prova dell’esistenza del rapporto obbligatorio e della diversa imputazione dei pagamenti, le ulteriori richieste degli opponenti apparivano superflue. In ogni caso, riteneva infondata da dedotta inammissibilità della prova per testi;

avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione La Castelluccio di N.N. e C s.a.s. e i soci N.N. e N.A. e B.G. affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso M.V..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Sia il Tribunale di Locri, che la Corte d’Appello di Reggio Calabria avrebbero erroneamente ignorato che, nel caso di esercizio di attività professionale, grava sul professionista l’onere di dimostrare il conferimento dell’incarico e l’entità delle prestazioni al fine di consentire la determinazione del credito, poichè la semplice parcella non è idonea nel giudizio di opposizione. Nel caso di specie, l’entità del credito difetterebbe della elencazione delle concrete attività svolte, che non avrebbero trovato neppure conforto nelle prove espletate. Il ragioniere M.F. aveva effettivamente espletato delle prestazioni in favore della ricorrente, ma tali elementi non sarebbero emersi in maniera chiara, con riferimento all’esistenza e alla consistenza del credito;

con il secondo motivo si lamenta la violazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e all’art. 132 c.p.c. La Corte territoriale avrebbe liquidato le spese processuali senza individuare la normativa applicata e il sistema di liquidazione adottato, con violazione dei parametri fissati nel citato decreto ministeriale. Tenendo conto del valore della causa e delle quattro fasi processuali da liquidare e della circostanza che quella istruttoria non era stata espletata, l’importo minimo complessivo ammonterebbe ad Euro 3.300 e non ad Euro 8.554, oggetto di liquidazione. In ogni caso, anche facendo riferimento alla fascia media l’importo complessivo ammonterebbe ad Euro 6.615;

il primo motivo è inammissibile perchè la doglianza non contiene un’attività illustrativa della dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. da parte della corte territoriale. Infatti, il riferimento alla motivazione della decisione impugnata, evocata all’inizio dell’illustrazione, non individua una enunciazione con cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato la regola dell’onere della prova;

in realtà, i ricorrenti postulano che una violazione della regola di distribuzione sull’onere della prova emergerebbe “dall’attento e ponderato esame delle risultanze della prova orale, etcc.”, così sollecitando la Corte a desumere quella violazione solo all’esito dell’esame delle dette risultanze e, dunque, all’esito di una rivalutazione delle emergenze istruttorie. In tal modo il motivo rivela la sua reale natura di sollecitazione ad una rivalutazione della quaestio facti e della relativa motivazione della sentenza impugnata in quanto basata sulle emergenze istruttorie. Ma ciò al di fuori dei limiti del controllo sulla motivazione relativa a quella quaestio consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, siccome interpretato dalle SS.UU. di questa Corte nelle note sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014;

sicchè l’attività illustrativa del motivo si risolve solo nella errata prospettazione di una censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 citato;

il motivo è altresì inammissibile perchè parte ricorrente, pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente il contenuto, ormai consolidatosi di fatti storici;

inoltre, i riferimenti alle risultanze dell’istruzione testimoniale sono del tutto generici e dedotti in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, così come quello alla documentazione menzionata a pag. 9, con l’espressione “produzione di parziale e disordinata documentazione”;

il secondo motivo si riferisce ad una liquidazione di competenze che applica il D.M. n. 55 del 2014 ponendosi tra il minimo ed il massimo della tariffa, con ciò sfuggendo al sindacato di legittimità (Cass. 13 marzo 2017 n. 6457 e Cass. 31 gennaio 2017 n. 2386);

nella fattispecie in esame la liquidazione delle spese contenute nella sentenza si pone tra il parametro minimo, riconosciuto dalla ricorrente come pari ad Euro 3.300 e quello massimo di Euro 11.907, previsto per lo scaglione di riferimento, relativo al valore della causa tra Euro 26.000 ed Euro 52.000;

inoltre è errata la deduzione secondo cui la fase di trattazione non si sarebbe svolta. L’art. 4, comma 5, lett. C) comprende pure le “deduzioni a verbale” e nell’esposizione del fatto, si dice che vi fu un’udienza in cui vennero precisate le conclusioni, ma, evidentemente all’esito della “trattazione” cui allude l’art. 350 c.p.c.;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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