Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23315 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 16/11/2016), n.23315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16371/2013 proposto da:

SOGES s.p.a., (OMISSIS), in persona del consigliere delegato e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, alla piazza

SANTIAGO DEL CILE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO

BATTAGGLIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ENNIO LUCARELLI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INTEX GROUP s.p.a., in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via delle

QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CIMETTI,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

FALLIMENTO della (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione.

– intimato –

avverso la sentenza n. 635/2012 della CORTE d’appello di BRESCIA,

depositata il 21/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore. D.ssa Magda Cristiano;

udito l’avvocato Ennio Lucarelli, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti;

udito l’avvocato Simona Chiricotto, giusta delega allegata al verbale

dell’avvocato Cimetti, difensore del controricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d’appello di Brescia ha respinto l’appello di Soges s.p.a. contro la sentenza del Tribunale di Mantova che, accogliendo la domanda L. Fall., ex art. 67, comma 2, proposta nei confronti dell’appellante dal Fallimento della (OMISSIS) s.p.a. (cui in sede di gravame era succeduta l’assuntrice del concordato fallimentare, (OMISSIS) s.p.a.) aveva dichiarato l’inefficacia dei pagamenti di forniture di merce per Euro 38.193,61 eseguiti in suo favore dalla società poi fallita, nell’anno anteriore all’ammissione alla procedura di amministrazione controllata, e l’aveva condannata a restituire all’attore la somma predetta, maggiorata degli interessi legali.

La corte del merito ha ritenuto che la prova della scientia decoctionis di Soges fosse desumibile, più che dalle notizie di stampa che avevano dato conto della crisi della (OMISSIS), dalla gravità della situazione in cui versava la debitrice (la cui attività di impresa era stata a più riprese bloccata per manifestazioni delle maestranze, che non ricevevano il regolare pagamento delle loro spettanze) che non poteva essere ignorata da chi, come Soges, ne era una fornitrice abituale, nonchè dalle modalità con cui erano stati eseguiti i pagamenti impugnati, neppure lontanamente pari ai crediti scaduti ed effettuati con un ritardo che non era stato mai in precedenza tollerato; ha inoltre escluso che il comportamento successivo della creditrice, che dopo il secondo pagamento aveva eseguito solo tre forniture per importi assai modesti, fosse incompatibile con la conoscenza del dissesto della società poi fallita.

2) La sentenza, pubblicata il 21.5.012, è stata impugnata da Soges con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui Intek Group s.p.a., succeduta ad Iseo 2 per successive fusioni per incorporazione, ha resistito con controricorso.

3) Con tutti e cinque i motivi di ricorso la ricorrente lamenta che la corte d’appello abbia ritenuto raggiunta la prova della ricorrenza del presupposto soggettivo dell’azione sulla scorta di elementi privi dei requisiti della gravità e della rilevanza; deduce, in particolare, che il giudice del merito: 1) si sarebbe riferito a colloqui telefonici e ad accessi per le consegne cui il Fallimento non aveva mai fatto cenno; 2) non avrebbe tenuto conto che le modalità di pagamento ritenute anomale erano quelle normalmente osservate fra le parti e che essa aveva sempre tollerato il fisiologico ritardo della (OMISSIS), anche superiore al mese, nel saldo delle fatture (che avveniva in blocco); 3) avrebbe, infine, sottovalutato che essa aveva continuato a rifornire la società anche in data successiva a quella dei pagamenti impugnati.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, appaiono inammissibili.

Va premesso che la corte del merito ha logicamente desunto che,attesa l’incontestata esistenza di un duraturo rapporto commerciale fra Soges e (OMISSIS), le società comunicassero telefonicamente (in vista dell’effettuazione e dell’accettazione degli ordini) e che la prima provvedesse alle consegne delle forniture.

La decisione, peraltro, non si fonda su tali elementi di fatto, ma su di un’analisi completa delle risultanze istruttorie, dalle quali il giudice ha tratto il proprio convincimento con motivazione priva di carenze logiche e che tiene già conto degli argomenti in questa sede ribaditi dalla ricorrente, evidenziando le ragioni per le quali non ha ritenuto di poterli condividere.

Dovrebbe pertanto trovare applicazione il principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui i vizi della sentenza posti a base del ricorso per cassazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice del merito o che siano attinenti alla difforme valutazione delle prove da questi operata, rispetto a quella pretesa dalla parte (Cass. nn. 17901/010, 10657/010, 7992/07, 12467/03).

Si propone pertanto di dichiarare inammissibile il ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contrastate dalla ricorrente nella memoria depositata, nella quale, se pure sotto il profilo formale del vizio di violazione di legge, si continua a pretendere una diversa interpretazione dei fatti di causa, già valutati dalla corte del merito.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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