Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23314 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 18/09/2019), n.23314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17934-2017 proposto da:

J.K.S.M., C.B.M., F.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo

studio dell’avvocato STEFANIA REHO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASSIMO PISTILLI;

– ricorrenti –

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentata e difesa

dall’avvocato TIZIANA CIOTOLA;

– controricorrente –

contro

TALETE SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 25, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE DI PIETRO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIO NUZZO;

– controricorrente –

contro

AUTORITA’ D’AMBITO ATO 1 – LAZIO NORD – VITERBO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 241/2017 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata

il 10/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

che:

C.B.M., F.A. e J.K.S.M. evocavano in giudizio, davanti al Giudice di pace di Viterbo, il gestore unico del servizio idrico della provincia di Viterbo, Società Talete S.p.A., lamentando che l’acqua fornita non era potabile, ed era priva dei requisiti di legge, a causa del superamento dei parametri massimi di arsenico e cloruri, e chiedendo dichiararsi l’inadempimento contrattuale di Talete S.p.A., la condanna al risarcimento della somma di Euro 800 riferita al quantitativo di acqua potabile per nucleo familiare medio ed al risarcimento del danno in via equitativa, anche per lesione del diritto alla salute; in ogni caso, chiedevano il riconoscimento del diritto di corrispondere solo il 50% del canone di acqua potabile per i periodi di non potabilità, nonchè la condanna della convenuta alla restituzione del 50% dei canoni già versati per i periodi in oggetto;

si costituiva Talete S.p.A. contestando la pretesa e chiedendo di chiamare in causa l’Autorità d’Ambito 1 Lazio Nord – Viterbo e quest’ultima chiedeva e otteneva di chiamare in causa la Regione Lazio;

il Giudice di pace, con sentenza del 12 dicembre 2014, accoglieva parzialmente le domande degli attori, riconoscendo il risarcimento del danno nella misura di Euro 600, e il diritto di manleva di Talete S.p.A. nei confronti della Regione Lazio;

avverso tale sentenza, proponeva appello l’ente pubblico davanti al Tribunale di Viterbo deducendo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, il difetto di legittimazione passiva della Regione Lazio, la violazione dell’art. 1226 c.c. e la ultrapetizione. Si costituivano in giudizio le altre parti, e gli odierni ricorrenti spiegavano appello incidentale, relativamente alla decisione di primo grado con cui era stata escluso il diritto ad una riduzione del canone del servizio di somministrazione, trattandosi di attività amministrativa non censurabile davanti al giudice ordinario. Aggiungevano che, già in quella sede, il Giudice di pace non avrebbe correttamente qualificato la domanda risarcitoria, ritenendola, invece, una contestazione della tariffa;

il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 10 marzo 2017, dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;

avverso tale statuizione propongono ricorso per cassazione C.B.M., F.A. e J.K.S.M. affidandosi ad un motivo. Resistono con separati controricorsi, Talete S.p.A. e la Regione Lazio. I ricorrenti e Talete S.p.A. depositano memorie ex art. 380 bis c.p.c;

con ordinanza interlocutoria del 5 febbraio 2019 questa Corte rilevava che le censure riguardavano le norme regolatrici della giurisdizione disponendo la trasmissione degli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale trattazione della causa davanti alle Sezioni Unite della Corte;

con provvedimento del 13 febbraio 2019, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 374 c.p.c., comma 1, il Primo Presidente disponeva la rimessione della questione di giurisdizione all’esame della sezione semplice. La ricorrente deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo i ricorrenti lamentano l’erronea statuizione, l’inesistenza, contraddittorietà e infondatezza della motivazione in relazione alla decisione circa la carenza di giurisdizione. I ricorrenti avrebbero adito il Giudice di pace di Viterbo per ottenere l’accertamento che la somministrazione idrica da parte di tale ente riguardava acqua non potabile o, comunque, non conforme ai requisiti di legge. Pertanto, chiedevano che fosse dichiarato l’inadempimento ed un serie di voci di danno: il risarcimento del pregiudizio riferito alla media di acqua potabile da fornire, un ulteriore danno da liquidare in via equitativa, oltre alla condanna di Talete S.p.A. per violazione del diritto della salute ed il risarcimento di un ulteriore importo. In ogni caso, chiedevano, il riconoscimento del diritto degli attori a corrispondere solo la metà del canone di acqua potabile per i periodi di criticità, ed il diritto alla restituzione del 50% dei canoni già versati. I ricorrenti precisano che non sarebbe contestata la natura pubblicistica della determinazione della tariffa, poichè gli attori si sarebbero limitati a proporre una actio quanti minoris per la riduzione del prezzo di un prodotto privo di requisiti. Sotto tale profilo il giudice avrebbe erroneamente interpretato la domanda di riduzione della tariffa;

in secondo luogo, la decisione sarebbe contraddittoria, poichè il Tribunale, pur rilevando che l’actio quanti minoris è stata esercitata per ottenere la restituzione del 50% delle somme già versate, e che l’azione di riduzione della tariffa è stata proposta per il periodo di non potabilità dell’acqua, non avrebbe applicato i conseguenti principi in tema di inadempimento contrattuale. Al contrario, avrebbe affermato che la riduzione della tariffa incideva sull’esercizio di poteri amministrativi discrezionali, per i quali non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;

quanto alla questione di giurisdizione questa Corte, come evidenziato anche dai ricorrenti in memoria, si è già pronunziata su questioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, affermando il principio secondo cui “l’azione risarcitoria proposta dall’utente nei confronti del gestore del servizio idrico integrato – qualora si controverta soltanto del risarcimento del danno cagionato all’utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti di sostanze tossiche (nella specie, arsenico e fluoruri) imposti da disposizioni anche di rango Eurounitario, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo della fornitura stessa per i vizi del bene somministrato – rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in tale ipotesi l’attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza” (Sez. U., Sentenza n. 32780 del 19/12/2018, Rv. 652097 – 01);

“Su questa premessa, è evidente come l’erogazione di acqua non conforme ai livelli minimi di potabilità o di qualità in relazione – tra l’altro – alla presenza di arsenico e fluoruri sia prospettata come un inadempimento contrattuale del rapporto di utenza e, in quanto tale, la serie di condotte della pubblica amministrazione a tutela degli interessi pubblici coinvolti (che la qui gravata sentenza individua nella “salute pubblica, sicurezza, economia, etc.”) integra soltanto il presupposto o la causa mediata dell’evento lesivo, quest’ultimo invece consistente nella non contestata – del resto, dinanzi alla notorietà della c.d. emergenza arsenico e dell’imponenza degli interventi di de-arsenificazione di cui pure è traccia negli atti di causa – fornitura in violazione di obblighi che trovano la loro fonte nel contratto di utenza e, comunque, nella disciplina, anche di rango Eurounitario o immediatamente da questa derivata, in materia (art. 9 della Direttiva del Consiglio CEE 3 novembre 1998, n. 83; D.Lgs. n. 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13);

è, pertanto, il singolo rapporto di utenza a venire in considerazione e, con esso, il diritto del singolo utente a vedersi risarcito il danno arrecatogli dal contrattuale inadempimento della controparte immediata, cioè il gestore unico del servizio idrico integrato e fornitore del bene acqua, come pure a vedersi ridotto il corrispettivo dell’acqua fornita, siccome priva delle qualità pattuite (cioè la conformità alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di limiti massimi di arsenico e/o fluoruri): non è quindi in considerazione, se non quale presupposto e per di più – a tutto concedere – della sola domanda di garanzia della fornitrice nei confronti degli Enti per le modalità di gestione della relativa emergenza, l’attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla pubblica amministrazione incaricata della gestione del servizio.

Contrariamente a quanto statuito nella qui gravata sentenza, pertanto, sia la domanda principale che quella accessoria appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario ed il ricorso va integralmente accolto, con la cassazione della sentenza da questi resa e la relativa declaratoria di sussistenza della sua stessa giurisdizione: cui consegue il rinvio al medesimo Tribunale per la celebrazione del gravame, impregiudicato beninteso l’esito della disamina di ogni altro profilo in rito o nel merito, sul quale solo il suo giudice aveva ritenuto, non correttamente, che quella difettasse;

pertanto, nell’ipotesi ricorrente, nel caso di specie di azione risarcitoria proposta nei confronti del gestore del servizio idrico integrato, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario se si controverte del risarcimento del danno cagionato all’utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti di sostanze tossiche – nella specie, come l’arsenico ed i fluoruri – imposti da disposizioni anche di rango Eurounitario, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo della fornitura stessa per i vizi del bene somministrato;

quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, è evidente l’opportunità di demandarne la liquidazione al giudice dotato di giurisdizione sul rapporto, all’esito di una complessiva valutazione dell’andamento della lite;

infine, va dato atto che – essendo stato accolto il ricorso – non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la gravata sentenza e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, con rinvio al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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