Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23314 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 16/11/2016), n.23314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16213/2013 proposto da:

COMUNE di LOZIO, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, alla via CALABRIA 56, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO TOMASSETTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCA EVELINA VILLANTI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, in persona del

Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, alla Via LUIGI LUCIANI

1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO D’APRILE, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

16/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore, d.ssa Magda Cristiano

udito l’avvocato Alessandro Tomasetti (delega avvocato Francesca

Evelina brillanti) difensore del ricorrente che si riporta agli

scritti; udito l’avvocato Daniele Manca Bitti difensore del

controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) Il Tribunale di Brescia, con decreto del 16.4.013, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal Comune di Lozio avverso il piano di riparto finale del Fallimento della (OMISSIS) s.p.a., osservando che le censure dell’ente, che aveva contestato la scelta del curatore di sciogliersi da una serie di contratti preliminari di vendita di terreni anzichè acquisire i beni, avrebbero dovuto essere svolte ai sensi della L. Fall., art. 116, od ai sensi della L. Fall., art. 36, in via di impugnazione del rendiconto del curatore e/o del provvedimento del giudice delegato che aveva autorizzato la scelta predetta.

Il Comune di Lozio ha impugnato il provvedimento con ricorso affidato ad un unico motivo, con il quale sostiene che il reclamo, pur essendo stato proposto in sede di approvazione del riparto finale, era in realtà rivolto contro il provvedimento autorizzativo del G.D. emesso il 15.10.012, che non gli era mai stato comunicato, e doveva ritenersi tempestivo, essendo stato depositato nel termine di 90 giorni di cui alla L. Fall., art. 36.

Il Fallimento ha resistito con controricorso.

2) Il ricorso appare inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo perchè non censura l’assunto del giudice del merito secondo cui il reclamo era stato proposto ai sensi della L. Fall., art. 26 e art. 110, comma 3 (nel testo, applicabile ratione temporis, di cui al regime c.d. intermedio, introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006), ma si limita a pretendere una diversa qualificazione dell’atto senza denunciare l’errore interpretativo che sarebbe stato compiuto dal tribunale.

In secondo luogo perchè, quand’anche potesse riconoscersi detta qualificazione e ritenere la pronuncia di inammissibilità come implicitamente volta ad affermare la tardività del reclamo proposto contro il provvedimento autorizzativo, la decisione non sarebbe impugnabile in cassazione, attesa la mancanza di decisorietà del provvedimento medesimo, attinente ad una scelta gestionale degli organi della procedura eventualmente sindacabile in sede contenziosa attraverso l’instaurazione di un giudizio contro l’approvazione del rendiconto.

Si propone pertanto di dichiarare il ricorso inammissibile, con decisione che potrebbe essere assunta in Camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre

2016

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