Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23314 del 05/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.05/10/2017),  n. 23314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10214/2016 proposto da:

TERMOTECNICA INDUSTRIALE S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI DE LISIO;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1058/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 30 settembre 2015, decidendo su reclamo ex lege n. 92 del 2012, confermò la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza il ricorso proposto da P.S. avverso il licenziamento intimatogli da Termotecnica Industriale s.r.l., confermando, altresì, la statuizione di compensazione delle spese di lite;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Termotecnica Industriale s.r.l. sulla base di un unico motivo, illustrato mediante memorie;

che il P. non ha svolto attività difensiva;

che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione degli artt. 91 e 92,132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., censurandosi la decisione per avere, in assenza dei presupposti di legge e con motivazione apparente, confermato la statuizione di compensazione delle spese del giudizio;

che il motivo è privo di fondamento, poichè la Corte territoriale, nel ritenere giustificata la compensazione delle spese per ragioni “essenzialmente legate alla novità e opinabilità, quoad tempus, delle questioni trattate…”, ha interpretato correttamente la locuzione “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all’art. 92 c.p.c. (nel testo risultante a seguito della novella del 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis), da intendere quale nozione necessariamente elastica, cui è riconducibile “la novità della questione che la rilevata novità e opinabilità delle questioni trova riscontro nel tenore delle decisioni emesse nel giudizio, come riportate nel ricorso, da cui risulta che a determinare la soccombenza fu essenzialmente la decadenza dall’azione di impugnativa del licenziamento pronunciata in sede di prima applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, in ragione della ritenuta ininfluenza, rispetto al termine decadenziale, della proposizione avverso il medesimo recesso del ricorso in via d’urgenza, quest’ultimo non più richiedente l’instaurazione del giudizio di merito, stante l’autonomia del procedimento cautelare sancita dalla richiamata novella del 2009 n. 69;

che le svolte argomentazioni inducono a ritenere infondata anche la censura inerente alla denunciata carenza motivazionale;

che in base alle svolte argomentazioni, non condivise le conclusioni di cui alla proposta, il ricorso deve essere rigettato, senza adozione di alcun provvedimento in punto di regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in assenza di espletamento di attività difensiva ad opera dell’intimato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2017

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