Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23313 del 18/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 18/09/2019), n.23313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 17713/2018

R.G., sollevato dal Tribunale di Viterbo con ordinanza del

27/03/2018 nel procedimento vertente tra:

G.G., da una parte;

e

EQUITALIA NORD SPA, PREFETTURA DI REGGIO EMILIA, PREFETTURA DI

BOLOGNA, COMUNE DI BASSANO IN TEVERINA, COMUNE DI VERRONE, COMUNE DI

ORTE, dall’altra;

ed iscritto al n. 2230/2015 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO

LINA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS LUISA, che conclude

chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio,

di accogliere il ricorso per regolamento di competenza essendo

competente il giudice di pace per le ragioni indicate nella parte

motiva del presente parere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

esaminato:

il regolamento di competenza proposto d’ufficio dal Tribunale di Viterbo, con ordinanza del 27 marzo 2018 nel giudizio di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi tra G.G. e Comune di Bassano in Teverina, con il quale il predetto Tribunale espone che:

– il G. proponeva opposizione all’esecuzione, dinanzi al Giudice di pace di Viterbo, avverso un preavviso di fermo amministrativo;

– il giudice di pace adito, qualificata l’opposizione proposta come opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, rilevava la propria incompetenza per materia in favore del tribunale, dinanzi al quale rimetteva le parti;

– il G. riassumeva la causa dinanzi al tribunale, ed in quella sede si costituivano Equitalia Nord, Prefettura di Bologna e Prefettura di Reggio Emilia, nulla osservando in merito alla competenza, ma contestando ciascuno la propria legittimazione e rilevando l’infondatezza delle doglianze avversarie;

– il Comune di Bassano in Teverina, nel costituirsi, rilevava invece l’incompetenza del tribunale in favore di quella del giudice di pace; in relazione alla questione le parti venivano invitate a precisare le conclusioni, osservando il giudice monocratico che trattavasi di questione comunque rilevabile d’ufficio;

rilevato:

che il tribunale distingue e qualifica le domande proposte, e ritiene viziata la pronuncia del giudice di pace, ritenendo che esse appartengano tutte alla competenza del giudice di pace, in virtù della competenza per materia di questi, essendo il fermo amministrativo stato comminato in relazione a violazioni del codice della strada;

vista:

la relazione del Procuratore Generale che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, richiamando Cass. S.U. n. 10261 del 2018;

ritenuto:

che il conflitto dev’essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente sollevato. La prima udienza di comparizione (18 novembre 2015) segnava il limite per l’esercizio del potere di conflitto, come previsto dall’art. 38 c.p.c., e il tribunale in quella sede non lo ha esercitato, e lo ha pertanto consumato, avendo rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni (a distanza di diversi anni), ritenendo in tal modo implicitamente insussistenti questioni preliminari che fosse necessario definire in limine (in questo senso, tra le molte pronunce di questa Corte, giova richiamare Cass. n. 20488 del 2018, che esprime il seguente principio di diritto: “In materia di regolamento di competenza d’ufficio, il giudice, indicato come competente da quello originariamente adito ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di elevare il conflitto, senza che rilevi che una delle parti abbia riproposto eccezione di incompetenza nel giudizio di riassunzione, posto che la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice a quo non ha altro potere che quello di impugnarla”; v. anche Cass. n. 7834 del 2015, Cass. n. 16143 del 2015).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione -3 della Corte di cassazione, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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